Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 18724/2024 del 09/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta sulle successioni e donazioni per liberalità indiretta, emerso nella procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Questioni giuridiche principali: se la dichiarazione resa nella voluntary disclosure possa costituire fonte ai fini dell'art. 56‑bis d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per accertare liberalità diverse dalle donazioni; se sussista decadenza quinquennale e quale sia il dies a quo; quale regime di aliquote e franchigie applicare alle liberalità accertate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la procedura di collaborazione volontaria sia un procedimento diretto all'accertamento dei tributi e che la dichiarazione resa in tale sede sia idonea a integrare il presupposto previsto dall'art. 56‑bis (lett. a) per l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni). Le somme trasferite, di rilevante importo, non giustificate da altra causa e tra parenti (vincolo di affinità di terzo grado), sono state qualificate come liberalità indirette. Quanto alla decadenza quinquennale prevista dal d.P.R. n. 131/1986 (art. 76), la decorrenza del termine è stata fissata alla data della dichiarazione nella voluntary disclosure (14/03/2015), sicché l'avviso notificato il 17/12/2015 è nei termini. Sul regime fiscale è stato confermato il rinvio dinamico alle norme vigenti al momento dell'applicazione (aliquote e franchigie aggiornate). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (importo liquidato in €16.000,00 per compensi più spese prenotate a debito) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) è assimilata a un procedimento diretto all'accertamento dei tributi: le dichiarazioni rese in tale sede possono essere utilizzate dall'Amministrazione per l'accertamento delle liberalità ai sensi dell'art. 56‑bis d.lgs. 346/1990.
  • Per le liberalità indirette non formalizzate, trasferimenti rilevanti tra parenti e non giustificati da altra causa possono essere qualificati come liberalità e tassati in base all'incremento patrimoniale rilevante oltre la soglia prevista.
  • Il termine di decadenza quinquennale previsto dalla normativa fiscale (art. 76 DPR 131/1986 richiamato dall'art. 60 del T.U.) decorre, nelle ipotesi di dichiarazione volontaria o registrazione volontaria, dalla data della dichiarazione resa nella voluntary disclosure (dies a quo = data della dichiarazione), non dalla data del trasferimento patrimoniale.
  • In materia di imposte sulle successioni e donazioni si applica il rinvio dinamico alle norme vigenti al momento dell'accertamento per quanto riguarda aliquote e franchigie: le modifiche legislative successive si riflettono quindi sul regime di tassazione applicabile.
  • Per opporsi efficacemente a un accertamento derivante da voluntary disclosure, il contribuente dovrebbe fornire prova documentale della diversa causa del trasferimento (giustificazioni contrattuali, presupposti patrimoniali o remunerativi) per superare la presunzione di liberalità indiretta.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.