Cassazione Civile, Sentenza n. 18724/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento relativo all'imposta sulle successioni e donazioni per liberalità indiretta, emerso nella procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure). Questioni giuridiche principali: se la dichiarazione resa nella voluntary disclosure possa costituire fonte ai fini dell'art. 56‑bis d.lgs. 31/10/1990 n. 346 per accertare liberalità diverse dalle donazioni; se sussista decadenza quinquennale e quale sia il dies a quo; quale regime di aliquote e franchigie applicare alle liberalità accertate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la procedura di collaborazione volontaria sia un procedimento diretto all'accertamento dei tributi e che la dichiarazione resa in tale sede sia idonea a integrare il presupposto previsto dall'art. 56‑bis (lett. a) per l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni). Le somme trasferite, di rilevante importo, non giustificate da altra causa e tra parenti (vincolo di affinità di terzo grado), sono state qualificate come liberalità indirette. Quanto alla decadenza quinquennale prevista dal d.P.R. n. 131/1986 (art. 76), la decorrenza del termine è stata fissata alla data della dichiarazione nella voluntary disclosure (14/03/2015), sicché l'avviso notificato il 17/12/2015 è nei termini. Sul regime fiscale è stato confermato il rinvio dinamico alle norme vigenti al momento dell'applicazione (aliquote e franchigie aggiornate). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Agenzia (importo liquidato in €16.000,00 per compensi più spese prenotate a debito) e all'ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa.
Norme richiamate
La procedura di collaborazione volontaria è considerata un procedimento diretto all'accertamento dei tributi e la dichiarazione resa in tale sede può costituire fonte per l'accertamento tributario (ossia idonea a integrare il presupposto dell'art. 56‑bis).
Art. 56‑bis: l'accertamento delle liberalità diverse dalle donazioni è ammissibile quando l'esistenza delle liberalità risulti da dichiarazioni rese in procedimenti diretti all'accertamento dei tributi e quando l'incremento patrimoniale superi la soglia prevista (350 milioni di lire). Art. 60 richiama la disciplina della decadenza (art. 76 DPR 131/1986). Nel caso concreto tali condizioni sono state ritenute soddisfatte.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 76 (termine di decadenza per gli accertamenti) e art. 22
Il termine di decadenza quinquennale (art. 76) si computa a partire dalla dichiarazione volontaria resa al fisco (dies a quo nella voluntary disclosure). Il quinto comma dell'art. 76 e l'art. 22 sono richiamati per spiegare che la registrazione o la dichiarazione volontaria fanno sorgere l'imposta e sospendono/sconfiggono la decadenza relativamente a quegli atti.
Prevede l'obbligo del versamento, in sede di legittimità, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; la sentenza dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione di tale contributo.
Art. 360 n.3 è la norma processuale con cui il ricorrente ha dedotto violazione di legge; la Corte ha ritenuto infondati i motivi fondati su tali censure, confermando l'interpretazione di legge data dalla giurisprudenza (in particolare in tema di efficacia dichiarativa della voluntary disclosure ai fini dell'art. 56‑bis).
Massime di principio
- La procedura di collaborazione volontaria (voluntary disclosure) è assimilata a un procedimento diretto all'accertamento dei tributi: le dichiarazioni rese in tale sede possono essere utilizzate dall'Amministrazione per l'accertamento delle liberalità ai sensi dell'art. 56‑bis d.lgs. 346/1990.
- Per le liberalità indirette non formalizzate, trasferimenti rilevanti tra parenti e non giustificati da altra causa possono essere qualificati come liberalità e tassati in base all'incremento patrimoniale rilevante oltre la soglia prevista.
- Il termine di decadenza quinquennale previsto dalla normativa fiscale (art. 76 DPR 131/1986 richiamato dall'art. 60 del T.U.) decorre, nelle ipotesi di dichiarazione volontaria o registrazione volontaria, dalla data della dichiarazione resa nella voluntary disclosure (dies a quo = data della dichiarazione), non dalla data del trasferimento patrimoniale.
- In materia di imposte sulle successioni e donazioni si applica il rinvio dinamico alle norme vigenti al momento dell'accertamento per quanto riguarda aliquote e franchigie: le modifiche legislative successive si riflettono quindi sul regime di tassazione applicabile.
- Per opporsi efficacemente a un accertamento derivante da voluntary disclosure, il contribuente dovrebbe fornire prova documentale della diversa causa del trasferimento (giustificazioni contrattuali, presupposti patrimoniali o remunerativi) per superare la presunzione di liberalità indiretta.
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