Cassazione Penale, Ordinanza n. 33359/2025 del 08/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/01/2025, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado e, riconosciuta la continuazione con precedenti reati oggetto di altra sentenza del 14/07/2020, lo aveva condannato, per il reato di cui all'art. 23 l. n. 110/1975, a un aumento di pena pari a mesi otto di reclusione ed euro 800,00 di multa. Con unico motivo di ricorso ha censurato la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sostenendo che il diniego non fosse adeguatamente motivato in assenza di specifici elementi negativi e che il giudice avrebbe dovuto valorizzare la sua situazione personale.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto congrua la motivazione del provvedimento impugnato, che aveva valorizzato i precedenti penali dell'imputato e l'assenza di concreti elementi positivi, osservando che dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p. non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza e che, anzi, il ricorrente ha impostato la censura come se spettasse al giudice motivare specificamente il diniego in presenza di una sorta di presunzione favorevole, prospettiva non corretta. Ne è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
indica il reato per cui l'imputato è stato ritenuto responsabile nei giudizi di merito; la decisione di legittimità non entra nel merito della fattispecie sostanziale.
dopo la riforma del 2008, la concessione delle circostanze attenuanti generiche non può essere fondata sul solo stato di incensuratezza; il giudice può legittimamente negarle valorizzando precedenti penali e assenza di elementi positivi.
richiamato come fonte della riforma dell'art. 62-bis c.p.
richiamata come legge di conversione del d.l. n. 92/2008.
base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice faccia riferimento ai precedenti penali dell'imputato e all'assenza di concreti elementi di segno positivo.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare la concessione delle attenuanti generiche, poiché non opera più una presunzione favorevole automatica per l'imputato incensurato.
- In sede di legittimità, la censura sul diniego delle attenuanti generiche è infondata se pretende di ribaltare l'assetto valutativo normativo, imponendo al giudice un onere motivazionale ulteriore in assenza di elementi positivi allegati dalla difesa.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti previsti dall'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
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