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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35446/2022 del 22/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Napoli del 02/11/2021 che aveva rigettato la richiesta di riesame del sequestro probatorio disposto con decreto del Pubblico Ministero dell'8/9/2021. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 125 c.p.p.) e censura la motivazione come meramente apparente perché la riconducibilità dei beni sequestrati a lui sarebbe stata affermata solo sul ritrovamento di imballaggi privi di fustelle in un locale posto nella sua disponibilità, senza tener conto che il deposito era stato preso in locazione da una settimana e che in precedenza era utilizzato dalla «Farmacia Vargas», nonché senza considerare le dichiarazioni della direttrice tecnica della farmacia che avrebbero attestato l'estraneità del materiale rispetto all'attività della società VEA s.r.l. amministrata dal Celentano.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che il controllo in sede di cassazione, limitato alla sola "violazione di legge" ai sensi dell'art. 325 c.p.p., può investire soltanto la mancanza assoluta o la presenza di motivazione meramente apparente e non l'illogicità manifesta della motivazione. Ha trovato che il decreto di sequestro era compiutamente motivato e che il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la legittimità del provvedimento, evidenziando elementi indicativi della configurabilità del reato di truffa (art. 640 c.p., anche nella forma tentata) e la relazione tra i beni sequestrati e il reato (mancanza delle fustelle/bollini). Ha ritenuto che per il sequestro probatorio non è necessario che sussistano indizi di colpevolezza verso una persona specifica, ma solo elementi che rendano utile l'acquisizione del materiale per ulteriori indagini. Per questi motivi la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 606 comma 3 c.p.p. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 325 c.p.p.

    Il ricorso avverso i provvedimenti cautelari reali è consentito solo per "violazione di legge": cioè manca ammissibilità se la censura riguarda l'illogicità manifesta della motivazione, non ricompresa nel rimedio di cui all'art. 325.

  • art. 125 c.p.p.

    Norma invocata dal ricorrente in ordine alla motivazione; la Corte ha valutato che la motivazione del sequestro e quella del riesame non erano meramente apparenti né del tutto mancanti.

  • art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Parametro processuale richiamato per il motivo di impugnazione (violazione di legge). La Corte ricorda i limiti del controllo di legittimità quando l'impugnazione è circoscritta alla sola violazione di legge.

  • art. 8, comma 2, d.lgs. 502/1992

    Richiamata in relazione alle modalità di rimozione del bollino/autoadesivo sulle confezioni di medicinali e alle regole sulla presentazione della ricetta per farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale.

  • art. 640 c.p.

    Reato contestato (truffa ai danni del Servizio Sanitario Nazionale), valutato in forma anche tentata; la presenza di confezioni prive del bollino è stata considerata elemento indicativo della possibile commissione del reato.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese e al pagamento alla Cassa delle Ammende conseguente alla declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza.

  • D.L. n.137/2020 art. 23, comma 8

    Citato come riferimento procedurale per le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale in Cassazione; non inciso sul merito della decisione.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali è ammesso soltanto per violazione di legge: pertanto non è sindacabile in Cassazione l'illogicità manifesta della motivazione quando l'impugnazione è limitata a tale profilo.
  • Per essere censurata in Cassazione la motivazione deve essere assente o meramente apparente (cioè priva dei minimi requisiti di coerenza e completezza), non semplicemente illogica o incongrua.
  • Il sequestro probatorio non richiede indizi di colpevolezza specifici nei confronti di una persona: è sufficiente che esistano elementi tali da configurare astrattamente il reato e una relazione tra i beni sequestrati e il reato stesso, idonei a giustificare ulteriori indagini.
  • In sede di riesame del sequestro probatorio il giudice valuta il "fumus commissi delicti" in termini di idoneità degli elementi a rendere utile l'acquisizione di prove ulteriori, non la fondatezza definitiva dell'accusa.
  • La declaratoria di inammissibilità per manifesta infondatezza può comportare condanna alle spese e sanzione alla Cassa delle Ammende quando emerga colpa nella proposizione del ricorso.

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