Cassazione Penale, Ordinanza n. 30756/2025 del 15/09/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, applicando l'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena concordata emessa dal G.U.P. di Arezzo, con la quale gli era stata applicata la pena di anni 3 di reclusione ed euro 4.000 di multa per reati in materia di stupefacenti commessi in data 24 agosto 2024 in Laterina Pergine Valdarno. Il difensore ha dedotto difetto di motivazione e violazione dell'art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che l'impugnazione è stata proposta fuori dai casi consentiti per il patteggiamento dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e cioè non per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto o all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tali profili non risultano dedotti né ravvisabili nel caso concreto.
Norme richiamate
solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
Nel caso di sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo entro i ristretti motivi tassativamente indicati dalla norma.
La doglianza relativa al difetto di motivazione e alla violazione dell'art. 129 c.p.p. non rientra, nel caso di specie, tra i motivi impugnatori consentiti contro la sentenza di patteggiamento.
Quando il ricorso è proposto fuori dai casi consentiti, esso deve essere dichiarato inammissibile.
Richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato nell'imputazione.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990
Norma incriminatrice in materia di stupefacenti posta a base del patteggiamento.
art. 80 d.P.R. n. 309 del 1990
Aggravante richiamata nell'imputazione in materia di stupefacenti.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena concordata il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni censura diversa è inammissibile.
- Le doglianze concernenti il difetto di motivazione o la violazione dell'art. 129 c.p.p. non sono, di per sé, deducibili avverso il patteggiamento se non si collocano entro i ristretti motivi consentiti dalla legge.
- Se il ricorso è proposto al di fuori dei casi consentiti in materia di patteggiamento, la Corte deve dichiararne l'inammissibilità con le conseguenze economiche previste dalla legge.
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