Cassazione Civile, Ordinanza n. 21355/2024 del 30/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
Un avvocato aveva ottenuto l’ammissione tempestiva al passivo del fallimento per compensi professionali, con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c., per prestazioni rese in relazione a una precedente procedura di concordato preventivo della società poi fallita. Prima dell’esecutività dello stato passivo delle domande tempestive aveva inviato una PEC di rinuncia alla domanda e all’ammissione, quindi aveva presentato una domanda tardiva per lo stesso credito, chiedendone l’ammissione in prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.; in subordine chiedeva l’ammissione con il medesimo privilegio. Il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo la domanda tardiva inammissibile perché identica a quella già ammessa in via tempestiva e poi rinunciata, e comunque non ammissibile né in prededuzione né in privilegio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 93 e 96 l.fall. e dell’art. 310 c.p.c., sostenendo che la rinuncia alla domanda tempestiva, intervenuta prima dell’esecutività del passivo, avrebbe consentito la riproposizione tardiva; 2) violazione dell’art. 111, comma 2, l.fall., sostenendo il diritto alla prededuzione per la funzionalità delle prestazioni alla procedura di concordato; 3) violazione degli artt. 93 e 96 l.fall., dell’art. 310 c.p.c. e dell’art. 2751-bis n. 2 c.c., sostenendo che la rinuncia non incidesse sul diritto di credito e quindi non ostasse all’ammissione privilegiata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso, ma corregge la motivazione del tribunale: l’ostacolo all’ammissione della domanda tardiva non è la pretesa identità di petitum e causa petendi con la domanda tempestiva, bensì il giudicato endofallimentare formatosi sulla domanda tempestiva di insinuazione al passivo, non impugnata né dal creditore né dal curatore. La Corte afferma che nel procedimento di accertamento del passivo la domanda tempestiva e quella tardiva sono fasi del medesimo accertamento e che il decreto di esecutività dello stato passivo, se non opposto, preclude ulteriori contestazioni su esistenza del credito e cause di prelazione. La successiva rinuncia alla domanda tempestiva, intervenuta dopo la decisione sul passivo ma prima dell’esecutività dello stato passivo, non elimina gli effetti del giudicato endofallimentare né consente di ottenere una nuova decisione sullo stesso credito. Conseguentemente restano ferme la condanna alle spese e la dichiarazione della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
La domanda di insinuazione al passivo produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso del fallimento e delimita la materia giustiziabile.
Il decreto di esecutività dello stato passivo, se non impugnato, consolida il giudicato endofallimentare su credito, entità, titolo e cause di prelazione.
La prededuzione invocata in una successiva domanda tardiva è preclusa se il credito è già stato oggetto di giudicato endofallimentare nella fase tempestiva.
Il principio di riproponibilità dopo rinuncia al processo non opera automaticamente nel procedimento di verifica del passivo quando si sia formato il giudicato endofallimentare.
Il privilegio professionale non può essere riesaminato in una domanda successiva se la relativa questione è già coperta dal giudicato endofallimentare.
La Corte può correggere la motivazione della decisione impugnata mantenendone fermo il dispositivo di rigetto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Massime di principio
- Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la domanda tempestiva e quella tardiva costituiscono fasi di un unico accertamento giurisdizionale: una volta formato il giudicato endofallimentare sulla domanda tempestiva, non è ammessa una nuova insinuazione sul medesimo credito per ottenere una diversa qualificazione concorsuale.
- La rinuncia alla domanda di insinuazione al passivo, se interviene dopo la decisione del giudice delegato ma prima dell’esecutività dello stato passivo, non elimina gli effetti del giudicato endofallimentare già destinato a consolidarsi in mancanza di opposizione o impugnazione.
- Nel passivo fallimentare il giudicato copre non solo l’esistenza e l’ammontare del credito, ma anche le cause di prelazione e di prededuzione dedotte o deducibili; la parte non può usare la rinuncia processuale per ottenere una seconda decisione sullo stesso oggetto processuale.
- È ammissibile il ritiro della domanda tempestiva solo se avviene prima della definitiva pronuncia del giudice delegato; dopo la formazione del giudicato endofallimentare la disposizione della situazione sostanziale non si estende alla possibilità di riaprire il medesimo oggetto del processo.
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