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Sentenza

Sentenza n. 10977/2026 - Roma, Sezione 4Q

per l'annullamento, - del provvedimento prot. 557764 del 22 ottobre 2024, comunicato a mezzo pec in data 23 ottobre 2024, di rigetto dell’istanza del 20 settembre 2023, assunta al prot. 521803 del 27 settembre 2023 per l’autorizzazione alla installazione dell’attrezzo da pesca “draghe meccaniche comprese turbosoffianti” sul peschereccio denominato “Laura” avente n. U.E. 17177 e matricola VE 8519; - per quanto di necessità, previo annullamento e/o disapplicazione, dei D.M. n. 44/1995 e n. 515/1998, dell’art. 2, comma 2, del D.M. 22 dicembre 2000 n. 13941, del D.M. 21 luglio 1998 art. 2, punto 2, del D.M. 29 dicembre 2014, del Decreto Direttoriale 1725 del 23 gennaio 2020, del D.M. 28 settembre 2009, del Decreto Direttoriale 53150 del 2 febbraio 2023 tutti del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, e tutti citati nella motivazione del diniego; - nonché di tutti gli atti presupposti connessi e consequenziali, ivi incluso per quanto di necessità, anche il preavviso di rigetto ex art. 10 bis della Legge n. 241/1990, ricevuto in data 07 novembre 2023.

Giustizia amministrativa202414264

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell'autorizzazione all'installazione sul peschereccio di draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il diniego ministeriale dell'autorizzazione richiesta per aggiungere alle attrezzature già previste nella licenza di pesca l'attrezzo costituito da draghe meccaniche, comprese le turbosoffianti. Il diniego era motivato dal fatto che il piano nazionale di gestione dei rigetti per la vongola Venus spp. confermava l'impossibilità di aumentare il numero delle imbarcazioni abilitate all'uso di tali attrezzi. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 1 l. 241/1990 e degli artt. 12 e seguenti della direttiva 2006/123/CE, l'omessa previsione di una procedura di selezione aperta, trasparente e concorrenziale, l'illegittimo mantenimento di una situazione monopolistica e il difetto di istruttoria, sostenendo che il sistema nazionale avrebbe concentrato presso i Consorzi la selezione dei beneficiari delle autorizzazioni senza gara. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 1 e 3 l. 241/1990, degli artt. 12 e seguenti della direttiva 2006/123/CE, l'omessa motivazione, il mantenimento del monopolio e il difetto di istruttoria, lamentando che il Ministero non avesse spiegato adeguatamente le ragioni del diniego, l'assenza di una situazione monopolistica e la legittimità del numero chiuso delle autorizzazioni. Nel corso del giudizio il ricorrente ha dapprima dichiarato di rinunciare al ricorso e successivamente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. La rinuncia al ricorso non è stata ritenuta ritualmente perfezionata ai sensi dell'art. 84 c.p.a., poiché non era stata notificata a tutti i contraddittori necessari, inclusi tutti i controinteressati, tanto che il ricorrente aveva chiesto l'autorizzazione alla notifica mediante pubblici proclami. Il giudice ha tuttavia ritenuto che la dichiarazione di rinuncia, pur irrituale, potesse essere valutata come dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Quest'ultima si verifica anche quando il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, mentre si distingue dalla cessazione della materia del contendere, che presuppone la piena soddisfazione dell'interesse per effetto di un successivo comportamento o provvedimento dell'amministrazione. Non sono stati esaminati i motivi di merito relativi alla direttiva Bolkestein, al monopolio, alla procedura selettiva, alla motivazione e all'istruttoria. Le spese sono state integralmente compensate, in considerazione della natura processuale della pronuncia e della condotta delle parti.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso è divenuto improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse costituisce causa di improcedibilità del ricorso quando la decisione di merito è divenuta inutilmente perseguibile, anche perché il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione.

  • art. 84 c.p.a.

    La rinuncia al ricorso [...] presuppone che la relativa dichiarazione pervenga nei confronti di tutti i contraddittori necessari

    La rinuncia processuale deve essere notificata a tutte le parti necessarie del giudizio; in mancanza, non si perfeziona ritualmente, pur potendo la dichiarazione essere valutata come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicabile alla definizione del giudizio.

  • art. 92, comma 1, c.p.c.

    Consente la compensazione delle spese per giusti motivi, ravvisati nella natura in rito della pronuncia e nella condotta processuale delle parti.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Indicato tra gli atti presupposti impugnati, senza essere esaminato nel merito a causa dell'improcedibilità del ricorso.

  • artt. 12 e seguenti direttiva 2006/123/CE

    Invocati dal ricorrente in relazione alla necessità di una procedura di selezione aperta, trasparente e concorrenziale, ma non esaminati dal giudice.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso amministrativo richiede che la relativa dichiarazione sia notificata a tutte le parti necessarie del giudizio; se tale notificazione manca, la rinuncia non si perfeziona ritualmente.
  • La dichiarazione irrituale di rinuncia può comunque essere valutata dal giudice come manifestazione della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e condurre alla declaratoria di improcedibilità del ricorso.
  • La sopravvenuta carenza di interesse si distingue dalla cessazione della materia del contendere: la prima può derivare anche dalla dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, mentre la seconda richiede che un successivo comportamento o provvedimento dell'amministrazione abbia integralmente soddisfatto l'interesse azionato.
  • Quando il giudizio deve essere definito con una pronuncia in rito per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice può non disporre la notificazione di un atto di intervento ai controinteressati non ancora raggiunti, se tale adempimento non è necessario ai fini della decisione processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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