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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 547/2020 del 15/01/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia origina dall’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2004, con cui l’Agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF e relative addizionali, IRAP e IVA, costi ritenuti indeducibili per complessivi 155.050 euro, oltre a contestare ricavi non dichiarati sulla base di movimentazioni bancarie non giustificate. Le indagini riguardavano un conto intestato al contribuente, due conti intestati alla moglie e un conto intestato alla figlia. Il contribuente aveva prestato acquiescenza limitatamente a 10.000 euro di costi assicurativi non documentati. La CTP di Torino aveva accolto il ricorso del contribuente; la CTR del Piemonte, con sentenza n. 58/38/12 depositata il 20 giugno 2012, aveva accolto l’appello principale dell’Agenzia e rigettato quello incidentale del contribuente, confermando integralmente l’accertamento. Con otto motivi il contribuente ha censurato: (1) la violazione dei principi costituzionali di terzietà e contraddittorio, sostenendo che la CTR avesse recepito le deduzioni dell’Ufficio; (2) l’omessa o insufficiente motivazione sulle contestazioni relative ai costi e ai movimenti bancari; (3) la carenza di motivazione dell’avviso e la violazione delle regole sugli accertamenti bancari, anche per l’utilizzo di prelevamenti e versamenti sui conti intestati a familiari senza prova della fittizietà delle intestazioni; (4) l’insufficiente motivazione sulla riferibilità al contribuente dei conti intestati alla moglie e alla figlia; (5) l’erronea applicazione delle regole sulla deducibilità e inerenza dei costi; (6) e (7) l’omessa indicazione analitica delle movimentazioni e la mancata allegazione degli estratti conto all’avviso; (8) ulteriori vizi motivazionali sui costi e sui movimenti bancari.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili e comunque infondati i primi due motivi: le censure erano cumulate in modo da impedirne l’esame separato, il contraddittorio era stato rispettato e la doglianza motivazionale era generica. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile quanto alla dedotta carenza di motivazione dell’avviso, perché il ricorso non ne aveva trascritto il contenuto né indicato la produzione nel giudizio di merito; è stato invece accolto quanto all’applicazione della presunzione bancaria ai prelevamenti, in ragione della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973: per il lavoratore autonomo la presunzione legale relativa resta applicabile ai versamenti, non ai prelevamenti. Il quarto motivo, relativo alla riferibilità dei conti intestati ai familiari, è stato respinto: la CTR aveva accertato, con motivazione sufficiente e conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza, elementi sintomatici idonei a ricondurre al contribuente le movimentazioni. Sono stati respinti anche il sesto e il settimo motivo sull’indicazione e allegazione delle movimentazioni, poiché il contribuente conosceva il contenuto del processo verbale di constatazione. Il quinto e l’ottavo motivo sono stati dichiarati inammissibili perché non pertinenti alla ratio della decisione di merito: la ripresa dei costi dipendeva dalla mancata prova della loro certezza, prova gravante sul contribuente, e non dalla loro inerenza in sé. La Corte ha quindi accolto il ricorso limitatamente al terzo motivo, cassato la sentenza impugnata nei limiti indicati e rinviato alla Commissione tributaria regionale del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 32, comma 1, n. 2, D.P.R. n. 600/1973

    In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, con riferimento ai versamenti effettuati su conto corrente, dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l’estraneità di tali movimenti a fatti imponibili, essendo venuta meno, all’esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l’equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.

    Per il professionista o lavoratore autonomo rimane operante la presunzione legale relativa di maggior reddito per i versamenti bancari, che il contribuente può superare provando analiticamente che i movimenti sono estranei a fatti imponibili. La presunzione non è invece applicabile ai prelevamenti sui conti correnti.

  • art. 2697 c.c.

    Le censure ivi esposte risultano inconferenti con la ratio decidendi propria della decisione impugnata, che ha giustificato la ripresa a tassazione non per il difetto di inerenza in sè dei costi, ma per il difetto di prova (pacificamente gravante sul contribuente: cfr., tra le molte, Cass. sez. 6-5, ord. 7 settembre 2018, n. 21767; Cass. sez. 5, ord. 26 maggio 2017, n. 13300; Cass. sez. 5, 26 aprile 2017, n. 10269; Cass. sez. 5, 8 ottobre 2014, n. 21184; Cass. sez. 5, 27 marzo 2013, n. 7701) della certezza dei costi medesimi.

    Spetta al contribuente fornire la prova della certezza dei costi di cui chiede la deduzione; la ripresa può fondarsi sull’insufficienza della documentazione prodotta a giustificarli.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il secondo motivo è inammissibile ed in ogni caso infondato, perchè si risolve in una critica generica all'argomentazione svolta dal giudice di merito, non essendo indicati, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, i fatti controversi e decisivi oggetto di discussione tra le parti rispetto ai quali è denunciata la carenza motivazionale della pronuncia impugnata, che, ove debitamente esaminati, avrebbero determinato un esito diverso della controversia.

    La censura di vizio motivazionale è inammissibile se non individua i fatti controversi e decisivi, discussi tra le parti, il cui esame avrebbe potuto condurre a un esito diverso.

Massime di principio

  • In tema di accertamento tributario, per i professionisti e i lavoratori autonomi la presunzione legale relativa di maggior reddito prevista dall’art. 32 del D.P.R. n. 600/1973 opera per i versamenti bancari, rispetto ai quali il contribuente deve provare analiticamente l’estraneità a fatti imponibili; non opera invece per i prelevamenti.
  • Le indagini bancarie possono estendersi ai conti intestati al coniuge o a familiari del contribuente. La riferibilità delle movimentazioni al contribuente può essere desunta, in base agli elementi del caso concreto, da indici sintomatici quali la stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei familiari, l’infedeltà della dichiarazione e la compatibilità dell’attività del contribuente con la redditività delle somme.
  • La deduzione dei costi richiede che il contribuente ne provi la certezza; la mera contestazione dell’inerenza non è pertinente quando la ripresa a tassazione è fondata sulla carenza di prova documentale della certezza dei costi.
  • La censura di vizio motivazionale deve identificare i fatti controversi e decisivi oggetto di discussione e spiegare perché il loro esame avrebbe potuto determinare un esito diverso; una critica generica alla motivazione non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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