Cassazione Civile, Ordinanza n. 12100/2024 del 06/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia riguarda un terreno agricolo sito nel Comune di Ocre. Un soggetto, dichiaratosi proprietario del fondo per successione e divisione ereditaria, ha convenuto in giudizio i componenti di una famiglia che occupavano e coltivavano il terreno, chiedendo: la declaratoria di nullità e/o inefficacia di una donazione del 2002 con cui i convenuti avevano trasferito il fondo ai figli, il rilascio del bene, il pagamento dei canoni non corrisposti e il risarcimento dei danni da occupazione illegittima. In primo grado il Tribunale ha accolto la domanda di rivendicazione, dichiarando l'attore proprietario e nullo l'atto di donazione perché relativo a bene altrui, ritenendo insufficiente la prova del possesso ultraventennale allegato dai donanti. In appello i donatari hanno contestato la titolarità dell'attore e la nullità della donazione; la Corte d'appello ha invece escluso che l'attore avesse provato la proprietà del fondo, ma ha confermato la nullità della donazione di bene altrui e ha ritenuto comunque legittima la domanda di rilascio fondata sul venir meno dei pregressi rapporti agrari (affitto e mezzadria) intercorsi tra la dante causa dell'attore e i danti causa dei convenuti. Con il ricorso per cassazione i donatari hanno dedotto cinque motivi: 1) violazione dei limiti del devolutum, degli artt. 99, 112 e 2909 c.c. e dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte d'appello fondato la pretesa di rilascio su titoli diversi dalla rivendicazione e in asserita violazione del giudicato interno; 2) violazione degli artt. 771, 1140, 1141 e 1158 c.c. e dell'art. 1362 c.c., per avere la Corte ritenuto necessaria l'interversione del possesso e negato l'usucapione senza considerare il possesso ultraventennale animo domini allegato; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 1421 c.c., per difetto di interesse dell'attore ad agire sulla nullità della donazione stipulata tra altri soggetti; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente quanto all'esistenza ed efficacia del rapporto agrario; 5) omesso esame di un fatto decisivo relativo all'esistenza, validità e scadenza del contratto agrario. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il quarto e il quinto motivo, e inammissibile il terzo, confermando che: il giudicato sulla qualificazione giuridica dell'azione non si era formato perché la sentenza di primo grado era stata impugnata dai soccombenti; la donazione di bene altrui è nulla; l'accertamento del possesso utile all'usucapione è riservato al giudice di merito se sorretto da motivazione congrua; l'attore aveva interesse a far valere la nullità della donazione per ottenere il rilascio del bene; la motivazione della Corte d'appello sul rapporto agrario non era apparente e non vi era omesso esame di un fatto decisivo, perché il rapporto era stato effettivamente scrutinato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello nella parte in cui aveva escluso la proprietà dell'attore sul piano della rivendicazione, ma aveva comunque ritenuto legittimo il suo diritto personale alla restituzione del fondo in ragione della nullità della donazione del bene altrui e della cessazione dei rapporti agrari originari. La Corte ha inoltre ribadito che la donazione di un bene altrui è nulla, che la valutazione del possesso e dell'usucapione spetta al giudice di merito se adeguatamente motivata, che l'interesse ad agire può consistere nell'utilità concreta derivante dall'accertamento della nullità ai fini del rilascio, e che nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata era sufficientemente chiara sul rapporto agrario. I ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come parametro della violazione dei limiti dell'attività assertiva e decisoria, ma il motivo è stato respinto perché la Corte d'appello è rimasta nei limiti del devolutum
l'interesse ad agire e a impugnare deve consistere in un'utilità giuridica concreta e non in un interesse astratto alla corretta soluzione della questione
invocato per ultrapetizione, ma esclusa la violazione perché la Corte territoriale ha qualificato diversamente la base giuridica del rilascio senza eccedere il devolutum
richiamato sul giudicato, ma ritenuto non violato perché non si era formato giudicato interno sulla qualificazione dell'azione
richiamato nei motivi, senza accoglimento, in relazione all'interpretazione degli atti e dei rapporti contrattuali
richiamato dal ricorrente, ma non ha condotto a diverse conclusioni sulla nullità della donazione del bene altrui
richiamato per la distinzione tra possesso e detenzione, ma la Corte ha valorizzato la qualificazione di detenzione del fondo in base alla documentazione contrattuale
richiamato in tema di interversione del possesso; la Corte ha ritenuto che, una volta accertata la detenzione, occorresse la prova dell'interversione, che non era stata allegata
richiamato per l'usucapione ventennale; la sua applicazione è stata esclusa per difetto di prova del possesso utile
richiamato in tema di rilevabilità officiosa della nullità; la Corte ha ritenuto sussistente l'interesse dell'attore a farla valere ai fini del rilascio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
previsto l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115 del 2002
richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica della domanda non si forma quando la sentenza di primo grado è impugnata dalla parte soccombente; la questione resta devoluta al giudice dell'impugnazione.
- La domanda di rilascio di un bene può essere fondata non solo su un diritto di proprietà, ma anche su un diritto personale conseguente alla cessazione o estinzione di un rapporto agrario pregresso, se questa base causale emerge dagli atti di causa e resta nel perimetro del devolutum.
- La donazione di un bene altrui è nulla; tuttavia la nullità del titolo traslativo non equivale automaticamente al riconoscimento della proprietà in capo a chi la invoca, se non è stata fornita prova del proprio acquisto dominicale.
- L'accertamento della sussistenza del possesso utile ai fini dell'usucapione, così come la qualificazione della relazione di fatto con il bene, è tipicamente riservato al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione congrua e non illogica.
- L'interesse ad agire o a impugnare deve essere concreto e pratico, cioè idoneo a produrre un'utilità giuridica dalla decisione richiesta, e non può risolversi in un interesse meramente astratto alla corretta soluzione di una questione di diritto.
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere la ratio decidendi; se il giudice espone la base documentale e logica del proprio convincimento, il vizio non sussiste.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non ricorre quando la sentenza ha in realtà preso in considerazione il fatto controverso, anche se lo ha risolto in senso sfavorevole alla parte ricorrente.
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