Cassazione Civile, Ordinanza n. 25741/2022 del 01/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale con cui l'Ufficio, a seguito di procedura DOCFA presentata dopo una ristrutturazione edilizia con ampliamento e cambio d'uso di un immobile sito in Venezia, ha confermato il classamento in categoria D/8 ma ha rettificato in aumento la rendita proposta dalla società, portandola da euro 455.742,00 a euro 886.050,00. La contribuente aveva impugnato l'atto lamentando carenza di motivazione e erronea determinazione della rendita. La CTR aveva accolto l'appello, ritenendo illegittima la rettifica perché l'Ufficio avrebbe considerato tutta la superficie con un unico valore al metro quadro senza distinguere le porzioni destinate ad uso pubblico, pari a circa un terzo, e perché avrebbe usato come comparabile un immobile non omologabile per la sua destinazione istituzionale. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme sul classamento catastale, sostenendo che, nel metodo estimativo diretto a costo di costruzione, rilevano le caratteristiche oggettive del bene e non il mutamento della destinazione d'uso; 2) violazione delle medesime norme e dell'art. 11 del D.L. n. 70/1988, sostenendo che la CTR ha erroneamente escluso la comparabilità del Palazzo Dolfin, benché la categoria D/8 non riguardi solo attività commerciali in senso stretto e l'uso istituzionale contingente non escluda l'omogeneità ai fini estimativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, in tema di classamento catastale, la destinazione va desunta dalle caratteristiche oggettive e funzionali del bene e non dalla destinazione d'uso concreta o contingente; pertanto il mutamento di destinazione, se non accompagnato da modifiche strutturali, non determina di per sé una modifica del classamento. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione dell'avviso di accertamento emesso a seguito di DOCFA, perché l'Ufficio aveva indicato metodologia estimativa, dati essenziali e immobili comparabili, consentendo al contribuente di comprendere e contestare la pretesa. Quanto al comparabile, ha reputato legittimo l'uso del Palazzo Dolfin come termine di paragone, poiché la sua destinazione istituzionale non ne escludeva la comparabilità sotto il profilo oggettivo e storico. Ne è conseguito l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla CTR del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato il parametro formale dei motivi di ricorso per denunciare violazione e falsa applicazione di legge.
R.D. n. 652 del 13 aprile 1939
Normativa richiamata come base del sistema di classamento e stima catastale.
D.Lgs. n. 514 dell'8 aprile 1948
Richiamato quale norma modificativa della disciplina catastale applicata al caso.
D.P.R. n. 1142 del 1° dicembre 1949
Richiamato quale disciplina del classamento e della stima catastale.
art. 11, D.L. n. 70 del 14 marzo 1988, conv. con mod. in L. n. 154 del 13 maggio 1988
Richiamato come norma rilevante per la determinazione catastale e per la metodologia estimativa applicata.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 56 del d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato in tema di sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento, quale parametro generale di conoscibilità della pretesa tributaria.
Massime di principio
- Nel classamento catastale la destinazione rilevante è quella desumibile dalle caratteristiche oggettive, costruttive e tipologiche del bene, non la destinazione d'uso concreta o contingente impressa in fatto all'immobile.
- Il mutamento della destinazione d'uso, se non accompagnato da modifiche strutturali dell'immobile, non comporta di per sé una modifica del classamento catastale.
- L'avviso di accertamento emesso a seguito di procedura DOCFA è sufficientemente motivato quando indica gli elementi oggettivi essenziali, la classe attribuita e la metodologia estimativa seguita, purché il contribuente sia posto in grado di comprendere e contestare la pretesa tributaria.
- Nella stima comparativa catastale possono essere utilizzati come termini di paragone immobili che, pur destinati in concreto ad attività non commerciali, presentino caratteristiche oggettive e storico-architettoniche omogenee rispetto al bene da classare.
- La valutazione del giudice di merito che attribuisca rilievo decisivo alla destinazione d'uso concreta dell'immobile, trascurandone la realtà oggettiva e le potenzialità effettive di utilizzazione, si pone in contrasto con i criteri legali del classamento catastale.
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