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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27775/2025 del 17/10/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia origina dal recesso anticipato disposto dall'Assemblea regionale siciliana nei confronti del personale della carriera dei consiglieri parlamentari che, alla data del 31 dicembre 2008, avesse maturato 40 anni di anzianità contributiva in servizio. Il dipendente aveva agito chiedendo la declaratoria di nullità del recesso, la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni ex art. 18 Statuto dei lavoratori, oltre a voci ulteriori per perdita di chance di carriera e lesione dell'immagine. Dopo le decisioni di merito e un precedente intervento della Cassazione sul tema della compensazione tra somme dovute per il recesso e trattamento di quiescenza percepito, in sede di riassunzione la Corte d'appello aveva liquidato al lavoratore una indennità risarcitoria commisurata alla retribuzione perduta tra il licenziamento e l'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione. Con l'unico motivo di ricorso l'ARS ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 18, comma 5, L. n. 300/1970, sostenendo che l'indennità sostitutiva della reintegrazione non sarebbe dovuta quando, al momento dell'opzione del lavoratore, la reintegrazione sia già divenuta giuridicamente impossibile per causa non imputabile al datore di lavoro, poiché il dipendente aveva nel frattempo maturato i requisiti per il collocamento a riposo d'ufficio per vecchiaia. La ricorrente ha inoltre richiamato il principio, affermato da Cass. n. 10721/2019, secondo cui l'indennità sostitutiva presuppone l'attualità della reintegra. La Corte di cassazione ha ritenuto tuttavia la censura inammissibile, osservando che la questione della data di esercizio dell'opzione e della correlata impossibilità giuridica di rientro non risultava trattata nella sentenza impugnata e che il ricorso non indicava in quale atto del giudizio di merito tale questione fosse stata dedotta, in violazione del principio di autosufficienza.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Assemblea regionale siciliana. Ha ritenuto che il motivo introducesse una questione nuova, non esaminata nella sentenza impugnata, relativa alla legittimità dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegrazione e alla sopravvenuta impossibilità di reintegra per raggiunti requisiti pensionistici. Poiché il ricorso non indicava specificamente dove tale questione fosse stata proposta nei giudizi di merito, la censura non poteva essere scrutinata nel merito. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18, comma 5, L. n. 300/1970

    versione vigente ratione temporis

    L'indennità sostitutiva della reintegrazione è configurata come facoltà alternativa rispetto al reintegro; secondo la ricorrente, e nel richiamo giurisprudenziale riportato, essa presuppone l'attualità della reintegrazione nel posto di lavoro.

  • art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

    La doglianza è stata formalmente veicolata come violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato solo indirettamente nel principio di autosufficienza e nell'onere di allegazione della questione già dedotta in giudizio, in rapporto alla verifica della novità della censura.

  • art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte della ricorrente.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non possono essere introdotte questioni nuove che presuppongano accertamenti di fatto non trattati nella sentenza impugnata, se il ricorrente non allega e non indica specificamente di averle già sottoposte al giudice di merito.
  • Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte di specificare in quale atto del giudizio precedente la questione dedotta in cassazione sia stata formulata, così da consentire il controllo ex actis della sua effettiva proposizione.
  • Quando la censura ruota attorno alla validità o tempestività dell'opzione del lavoratore per l'indennità sostitutiva della reintegrazione, la sua scrutinabilità in cassazione presuppone che i relativi fatti storici siano stati oggetto di accertamento o quantomeno di specifica allegazione nei precedenti gradi di merito.
  • Se il motivo di ricorso è inammissibile per novità della questione, la Corte non esamina il merito del rapporto tra reintegrazione e indennità sostitutiva, ma decide sulla sola regola processuale di ammissibilità della censura.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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