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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04020/2023 del 09/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’appello degli oppositori contro i verbali per transito in corsia preferenziale. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione a una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, relativi al transito in una corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. I ricorrenti avevano visto respinta l’opposizione dal Giudice di Pace e, in appello, dal Tribunale di Roma. In Cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) violazione del giudicato sostanziale esterno, perché alcuni di essi avrebbero già ottenuto sentenze favorevoli su analoghe sanzioni; 2) omesso esame della documentazione sulla asserita inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale; 3) mancato riconoscimento, in via presuntiva, dell’inidoneità della segnaletica e della mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia; 4) difetto dell’elemento psicologico e scusabilità dell’errore, assumendo che la riattivazione della corsia non sarebbe stata adeguatamente percepibile; 5) mancata considerazione del tema dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato di rilevazione Sirio Ves, che i ricorrenti ritenevano distinto dal tema della taratura periodica. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il giudicato richiamato non riguardava gli stessi verbali e le stesse fattispecie; la doglianza sulla segnaletica e sulla prova si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, già compiuta dal Tribunale; l’errore sulla norma sanzionatoria non era scusabile perché l’ente aveva dato adeguata informazione della riattivazione della corsia; la questione dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato era nuova e comunque infondata alla luce della giurisprudenza richiamata sulla legittimità degli apparecchi video-ripresa per il controllo delle corsie riservate.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689

    per le violazioni amministrativamente sanzionate è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, gravando su di lui l’onere di provare di aver agito senza colpa

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto

  • art. 2697 c.c.

    richiamato implicitamente nel ragionamento sull’onere di provare l’inadeguatezza della segnaletica e la scusabilità dell’errore, gravante sui ricorrenti

  • codice della strada

    la violazione del divieto di transito in corsia preferenziale è accertabile con le modalità indicate nel provvedimento impugnato e nei precedenti richiamati

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi in altro giudizio è opponibile nel processo successivo solo se riguarda la medesima fattispecie concreta e gli stessi elementi costitutivi della controversia; non basta la mera analogia tra violazioni o la presenza delle medesime parti in giudizi diversi.
  • Le doglianze che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato.
  • In tema di sanzioni amministrative, la colpevolezza è presunta in relazione alla violazione accertata; l’interessato deve allegare e provare specifiche circostanze concrete idonee a rendere scusabile l’errore sul precetto.
  • L’errore sulla norma sanzionatoria può essere scusato solo se, per circostanze di tempo e di luogo, l’agente ha fatto tutto il possibile per conformarsi alla disciplina e non era ragionevolmente esigibile una condotta diversa.
  • La contestazione per la prima volta in cassazione di un profilo non trattato nei gradi di merito integra un vizio di novità e difetto di specificità del motivo.
  • Per la rilevazione delle violazioni relative alle corsie riservate possono essere utilizzati apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi ZTL e dei centri storici, senza necessità di una ulteriore autorizzazione specifica, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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