Cassazione Civile, Ordinanza n. 04020/2023 del 09/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione del Tribunale di Roma che aveva rigettato l’appello degli oppositori contro i verbali per transito in corsia preferenziale. Ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore di Roma Capitale e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione a una serie di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, relativi al transito in una corsia preferenziale in Roma, via di Portonaccio. I ricorrenti avevano visto respinta l’opposizione dal Giudice di Pace e, in appello, dal Tribunale di Roma. In Cassazione hanno articolato cinque motivi: 1) violazione del giudicato sostanziale esterno, perché alcuni di essi avrebbero già ottenuto sentenze favorevoli su analoghe sanzioni; 2) omesso esame della documentazione sulla asserita inadeguatezza della segnaletica orizzontale e verticale; 3) mancato riconoscimento, in via presuntiva, dell’inidoneità della segnaletica e della mancata pubblicizzazione della riattivazione della corsia; 4) difetto dell’elemento psicologico e scusabilità dell’errore, assumendo che la riattivazione della corsia non sarebbe stata adeguatamente percepibile; 5) mancata considerazione del tema dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato di rilevazione Sirio Ves, che i ricorrenti ritenevano distinto dal tema della taratura periodica. La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili: il giudicato richiamato non riguardava gli stessi verbali e le stesse fattispecie; la doglianza sulla segnaletica e sulla prova si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito, già compiuta dal Tribunale; l’errore sulla norma sanzionatoria non era scusabile perché l’ente aveva dato adeguata informazione della riattivazione della corsia; la questione dell’autorizzazione all’installazione dell’apparato era nuova e comunque infondata alla luce della giurisprudenza richiamata sulla legittimità degli apparecchi video-ripresa per il controllo delle corsie riservate.
Norme richiamate
art. 3 l. 24 novembre 1981, n. 689
per le violazioni amministrativamente sanzionate è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, gravando su di lui l’onere di provare di aver agito senza colpa
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto
richiamato implicitamente nel ragionamento sull’onere di provare l’inadeguatezza della segnaletica e la scusabilità dell’errore, gravante sui ricorrenti
la violazione del divieto di transito in corsia preferenziale è accertabile con le modalità indicate nel provvedimento impugnato e nei precedenti richiamati
Massime di principio
- Il giudicato formatosi in altro giudizio è opponibile nel processo successivo solo se riguarda la medesima fattispecie concreta e gli stessi elementi costitutivi della controversia; non basta la mera analogia tra violazioni o la presenza delle medesime parti in giudizi diversi.
- Le doglianze che mirano a contestare l’apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione quando si risolvono nella richiesta di una nuova valutazione del materiale istruttorio già esaminato.
- In tema di sanzioni amministrative, la colpevolezza è presunta in relazione alla violazione accertata; l’interessato deve allegare e provare specifiche circostanze concrete idonee a rendere scusabile l’errore sul precetto.
- L’errore sulla norma sanzionatoria può essere scusato solo se, per circostanze di tempo e di luogo, l’agente ha fatto tutto il possibile per conformarsi alla disciplina e non era ragionevolmente esigibile una condotta diversa.
- La contestazione per la prima volta in cassazione di un profilo non trattato nei gradi di merito integra un vizio di novità e difetto di specificità del motivo.
- Per la rilevazione delle violazioni relative alle corsie riservate possono essere utilizzati apparecchi di video-ripresa già autorizzati per il controllo dei varchi ZTL e dei centri storici, senza necessità di una ulteriore autorizzazione specifica, secondo l’orientamento richiamato dalla Corte.
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