Cassazione Civile, Ordinanza n. 29767/2023 del 26/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva condiviso la ricostruzione del Tribunale circa il contratto e il tetto di spesa per il 2017. Ha inoltre condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di cassazione e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria privata convenzionata agiva per ottenere dall'azienda sanitaria il pagamento di somme asseritamente dovute per prestazioni rese nell'anno 2017, sostenendo che il contratto stipulato nel 2016 fosse rimasto valido in prorogatio anche per il 2017 alle stesse condizioni, quindi con il medesimo tetto di spesa annuale; in subordine, chiedeva la condanna per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. corrispondente alla differenza tra il budget contrattuale e quanto effettivamente prodotto/percepito. Dopo il rigetto in primo grado e la conferma in appello, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa ex art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.; violazione dell'art. 2041 c.c. e delle norme processuali perché non sarebbe stato deliberato né comunicato alcun tetto di spesa per il 2017 e il DCA n. 128/2017 non avrebbe indicato il budget; ulteriore nullità per motivazione apparente, per asserita contraddizione tra l'affermazione di irrilevanza del contratto 2016 e il richiamo allo stesso per negare l'indebito arricchimento; nullità per motivazione per relationem, per avere la Corte d'appello aderito alla sentenza di primo grado. La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi inammissibili, osservando che il ricorso non riportava adeguatamente gli atti e documenti rilevanti ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.; che, in ogni caso, l'interpretazione del contratto è accertamento di fatto riservato al giudice di merito; e che le doglianze miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e delle prove, non consentita in sede di legittimità.
Norme richiamate
indicato come rito introduttivo del giudizio di primo grado promosso dalla struttura privata.
richiamato quale base della domanda subordinata di indebito arricchimento, poi respinta nei gradi di merito e oggetto di censura in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato come parametro per denunciare la nullità della sentenza per motivazione apparente, perplessa o contraddittoria.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come norma di ricorso per cassazione per far valere nullità della sentenza e del procedimento.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato dalla Corte per affermare che l'interpretazione del contratto può essere censurata per violazione delle regole ermeneutiche.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
richiamato dalla Corte come ulteriore possibile vizio relativo all'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
applicato dalla Corte per affermare l'inammissibilità quando il ricorrente non riproduce e non localizza adeguatamente atti e documenti su cui fonda i motivi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il motivo fondato su atti o documenti di causa è inammissibile se non ne viene riprodotto il contenuto essenziale e non ne viene indicata con precisione la collocazione processuale, così da consentire alla Corte il controllo diretto.
- L'interpretazione del contratto è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere censurata in cassazione solo nei limiti della violazione dei canoni ermeneutici o dell'omesso esame di un fatto decisivo; non è ammessa una mera richiesta di rivalutazione del merito.
- Le censure che mirano esclusivamente a ottenere una diversa lettura delle prove e della vicenda fattuale sono inammissibili in sede di legittimità.
- La motivazione è censurabile per nullità solo quando sia realmente mancante, apparente o radicalmente incomprensibile; non basta contrapporre una diversa ricostruzione dei fatti svolta dal ricorrente.
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