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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34619/2022 del 20/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della sentenza del GIP di Venezia (03/11/2020) che aveva dichiarato "non doversi procedere" perché il fatto non sarebbe previsto come reato in relazione all'art. 109 TULPS e all'art. 40, comma 1, D.L. 6/12/2011, n. 201 conv. L. 22/12/2011, n. 214. Il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione della legge penale sostenendo che l'art. 109 TULPS, così come riformulato dalla L. n. 135/2001 e fatto oggetto di successivi interventi, costituisce norma penale completa di precetto e sanzione applicabile all'omessa comunicazione delle generalità degli ospiti entro 24 ore; contesta la tesi del GIP secondo cui l'abrogazione della L. n. 135/2001 avrebbe lasciato in vigore solo il comma 3 dell'art. 109 privo dei commi 1 e 2 (sostanzialmente senza individuazione dei soggetti obbligati) rendendo inapplicabile la sanzione penale.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, ha annullato la sentenza del GIP e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio. La Corte ha richiamato il consolidato orientamento di legittimità secondo cui l'art. 109 TULPS, nella formulazione sostituita dalla L. n. 135/2001, è rimasto vigente e l'obbligo di comunicazione delle generalità entro 24 ore è sanzionato penalmente (anche per effetto della sussidiarietà della sanzione di cui all'art. 17 TULPS quando non è prevista sanzione diversa). Ha inoltre rilevato che il D.L. n. 201/2011 (conv. L. n. 214/2011) ha modificato il solo comma 3 facendo espresso riferimento al testo introdotto dalla L. n. 135/2001, confermando la vigenza di quel testo; la legge di interpretazione autentica del 2018 ha poi ribadito l'applicabilità agli obblighi anche nei confronti dei locatori/sublocatori con contratti brevi.

Norme richiamate

  • Art. 109 TULPS (R.D. 18 giugno 1931, n. 773)

    "Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede... Gli albergatori e gli altri esercenti predetti devono tenere un registro... e devono comunicare giornalmente all'autorità locale di pubblica sicurezza l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone."

    La Corte ritiene che il testo dell'art. 109, come riformulato dalla L. n. 135/2001, sia rimasto vigente; l'obbligo di comunicazione entro 24 ore integra il reato in combinato disposto con l'apparato sanzionatorio del TULPS (art. 17) quando non è prevista sanzione diversa.

  • Art. 40, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 conv. L. 22 dicembre 2011, n. 214

    "Entro le ventiquattro ore successive all'arrivo, i soggetti di cui al comma 1 comunicano alle Questure territorialmente competenti, avvalendosi di mezzi informatici o telematici o mediante fax, le generalità delle persone alloggiate..."

    Ha operato una semplificazione delle modalità di comunicazione e ha modificato il comma 3 dell'art. 109 richiamando espressamente il testo così formulato dalla L. n. 135/2001, segnalando che il legislatore ha considerato quel testo operativo.

  • Legge 29 marzo 2001, n. 135 (art. 8: riscrittura art. 109 TULPS)

    Testo che ha riformulato integralmente l'art. 109 TULPS individuando i destinatari dell'obbligo (gestori di esercizi alberghieri e altre strutture ricettive...)

    La L. 135/2001 ha sostituito integralmente l'art. 109 TULPS; secondo la Corte quella riformulazione è rimasta operativa anche dopo successiva abrogazione formale della legge perché il nuovo testo è stato incorporato nel TULPS per essere richiamato espressamente da norme successive.

  • D.L. 29 marzo 1995, n. 97 (conv. L. 30 maggio 1995, n. 203)

    "Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport" (ha modificato commi dell'art. 109 e introdotto in epoca successiva una depenalizzazione con sanzione amministrativa)

    Intervento che in passato aveva depenalizzato la fattispecie trasformandola in sanzione amministrativa; la Corte chiarisce che tale testo non è tornato automaticamente in vigore con successive abrogazioni di leggi intermedie.

  • D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79

    "Abrogazione espressa della Legge n. 135/2001"

    L'abrogazione della L. n. 135/2001 da parte del d.lgs. 79/2011 non ha determinato l'automatica eliminazione della formulazione dell'art. 109 così incorporata nel TULPS, per effetto dei rinvii normativi e della continuità delle successive modifiche che richiamano quel testo.

  • Art. 17 TULPS

    "Sanzione penale sussidiaria per le violazioni delle disposizioni del TULPS quando non è prevista diversa sanzione"

    La Corte riconosce che, in assenza di una sanzione espressa nella norma sostitutiva, è applicabile la sanzione penale prevista dall'art.17 TULPS; pertanto l'omessa comunicazione è sanzionata penalmente.

  • Art. 19-bis, D.L. 113/2018 conv. L. 132/2018 (interpretazione autentica)

    "L'articolo 109 del Testo unico... si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili... con contratti di durata inferiore a trenta giorni"

    La legge interpretativa del 2018 conferma la vigenza dell'art. 109 nella formulazione richiamata e ne estende esplicitamente l'ambito soggettivo ai locatori/sublocatori, rafforzando l'interpretazione di applicabilità penale.

Massime di principio

  • Quando una norma sostitutiva è stata incorporata o richiamata espressamente all'interno di un testo organico (es. TULPS), la successiva abrogazione formale della legge che l'aveva introdotta non sempre produce la riviviscenza di testi precedenti: occorre valutare la continuità normativa e i rinvii operati da norme successive.
  • Se una disposizione normativa che impone un obbligo non contiene una sanzione specifica, può trovare applicazione la sanzione sussidiaria prevista da norma generale (es. art. 17 TULPS).
  • Modifiche successive che richiamano espressamente una specifica formulazione normativa (anche se contenuta in una legge poi abrogata) sono un forte indicatore della volontà del legislatore di considerare quella formulazione ancora vigente.
  • Le leggi di interpretazione autentica e la giurisprudenza consolidata sono strumenti essenziali per determinare l'ambito soggettivo e l'applicabilità di obblighi normativi (es. estensione agli affitti brevi attestata dall'art. 19-bis DL 113/2018).
  • In caso di decisioni di merito che dichiarano "non doversi procedere" per ragioni di presunta inapplicabilità normativa, la Corte di legittimità può intervenire per ricostruire la storia normativa e rinviare la causa quando rileva errore interpretativo sulla vigenza o efficacia di norme.
  • Per il caso concreto: l'omessa comunicazione delle generalità degli ospiti entro 24 ore è, secondo l'orientamento di legittimità richiamato, configurabile come fatto penalmente rilevante e imputabile ai gestori delle strutture ricettive (e, per interpretazione, anche a locatori/sublocatori di contratti brevi).

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