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Sentenza

Sentenza del 27/07/2016 n. 15550 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, sostenendo la violazione della L. n. 289 del 2002, art. 9-bis. La controversia riguardava la validità della definizione agevolata in presenza del pagamento tardivo dell'ultima rata dovuta. Secondo l'Amministrazione, il condono si perfeziona solo con l'integrale pagamento dell'importo entro i termini e secondo le modalità previste dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, ha deciso direttamente nel merito, rigettando il ricorso originario della contribuente. È stata quindi esclusa la validità della definizione agevolata, poiché l'ultima rata era stata versata tardivamente. Le spese di tutti i gradi di giudizio sono state compensate per giusti motivi, considerando l'epoca di formazione dell'orientamento giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis

    La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento integrale del dovuto nei termini e nei modi previsti dalla disposizione.

    La definizione agevolata relativa a imposte o ritenute risultanti da dichiarazioni annuali si perfeziona esclusivamente con l'integrale e tempestivo pagamento. Il pagamento tardivo o incompleto impedisce il perfezionamento del condono.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16

    Le disposizioni prevedono, per alcune diverse forme di condono, l'efficacia della definizione anche senza adempimento integrale.

    Le regole più favorevoli previste per specifiche fattispecie di condono non possono essere applicate analogicamente all'art. 9-bis, poiché le norme di condono hanno carattere eccezionale.

Massime di principio

  • Quando una definizione agevolata richiede il pagamento integrale entro scadenze e modalità precise, il mancato rispetto anche di una rata può impedire il perfezionamento del beneficio.
  • Le discipline di condono o definizione agevolata devono essere interpretate restrittivamente: le condizioni previste per una specifica procedura non possono essere estese per analogia ad altre procedure.
  • La buona fede del contribuente o il pagamento successivo alla scadenza non sono, di regola, sufficienti a conservare il beneficio se la legge subordina espressamente l'efficacia all'integrale e tempestivo pagamento.
  • Eventuali eccezioni alla regola dell'integrale pagamento devono risultare da una previsione normativa specifica e non possono essere ricavate automaticamente da altre disposizioni di condono.

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