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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28441/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un committente aveva affidato a una geometra l'elaborazione del progetto per la costruzione di tre capannoni per svezzamento avicolo. Il progetto era stato ritenuto carente sotto il profilo della conformità alla normativa urbanistico-edilizia. Il committente aveva quindi agito per il risarcimento dei danni assumendo l'inadempimento della professionista agli obblighi assunti. La Corte d'appello aveva confermato il rigetto della domanda, ritenendo: da un lato, che gli errori professionali fossero al più espressione di colpa lieve, irrilevante ex art. 2236 c.c. per la particolare difficoltà tecnica della prestazione; dall'altro, che non fosse stata fornita prova adeguata né del nesso causale tra l'operato della professionista e i danni allegati, né dell'effettiva sussistenza di tali danni. In cassazione il ricorrente ha proposto sei motivi, ma il testo disponibile non ne riporta il contenuto analitico; la Corte ha comunque rilevato che le censure tendevano in sostanza a una rivalutazione del merito e delle prove, e a prospettare circostanze ritenute irrilevanti rispetto alla questione decisiva del nesso causale e del danno.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché il ricorrente aveva dichiarato che la sentenza d'appello gli era stata notificata, ma non aveva depositato tempestivamente, nel termine di legge, la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione (o gli equivalenti documenti nei casi di notificazione via PEC). La Corte ha inoltre osservato, in via ulteriore, che i motivi erano comunque complessivamente inammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e delle prove, senza scalfire la ratio decisiva della sentenza impugnata, ossia la mancata prova del nesso causale tra inadempimento e danno e la mancata prova del danno stesso. Il ricorso è stato pertanto dichiarato improcedibile, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2236 c.c.

    La limitazione di responsabilità del prestatore d'opera intellettuale opera quando la prestazione comporti la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà; in tale ipotesi risponde solo per dolo o colpa grave, mentre la colpa lieve è irrilevante.

  • art. 325 c.p.c.

    Quando risulta o viene allegata la notificazione della sentenza impugnata, decorre il termine breve di impugnazione e il ricorrente deve rispettare il relativo termine processuale.

  • art. 327 c.p.c.

    In assenza di allegazione o prova della notificazione della sentenza, opera il termine lungo di impugnazione decorrente dalla pubblicazione del provvedimento.

  • art. 369 c.p.c.

    Il ricorrente che affermi l'avvenuta notificazione della sentenza impugnata ha l'onere di depositarne tempestivamente copia autentica munita della relata di notificazione; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso.

  • art. 372 c.p.c.

    La successiva produzione documentale non consente di sanare tardivamente l'omesso deposito del provvedimento notificato quando il deposito era richiesto nei termini di legge.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater

    Ricorrono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.

Massime di principio

  • Se il ricorrente dichiara nel ricorso di aver ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, assume l'onere di depositare entro il termine di legge la copia autentica della sentenza munita della relata di notificazione; in difetto, il ricorso è improcedibile.
  • La mancata produzione del provvedimento notificato non può essere sanata mediante produzione tardiva ai sensi dell'art. 372 c.p.c. quando la notificazione è stata posta a base del decorso del termine breve.
  • Nel giudizio di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano in una rivalutazione del merito, delle prove o delle circostanze di fatto, se non viene efficacemente attaccata la ratio decidendi della decisione impugnata.
  • In materia di responsabilità professionale, quando la prestazione implica problemi tecnici di speciale difficoltà, l'errore del professionista è valutabile alla luce dell'art. 2236 c.c.; tuttavia resta necessario allegare e provare il nesso causale tra l'inadempimento e il danno, nonché la concreta esistenza del danno stesso.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità professionaleImpugnazioniSpese di lite
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalità

Testo integrale

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