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Adunanza generale

Adunanza generale n. 637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani ai sensi dell’articolo 2, comma 1 della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Giustizia amministrativa202600251

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di regolamento, in forma di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante i criteri per la classificazione dei comuni montani ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

La Sezione è stata chiamata a esprimere il prescritto parere sullo schema di regolamento volto a definire i criteri di classificazione dei comuni montani, basati sui parametri dell’altitudine e della pendenza, e a individuare contestualmente l’elenco dei comuni montani. Sono stati esaminati sia la completezza della documentazione e la regolarità dell’iter procedimentale, sia il contenuto dell’articolato. Il procedimento si è svolto senza il raggiungimento dell’intesa in Conferenza unificata, con successiva deliberazione motivata del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997. Lo schema prevede cinque criteri alternativi all’articolo 2, comma 1, e due ulteriori criteri residuali al comma 2, con conseguente classificazione di 3.715 comuni. La Sezione ha inoltre esaminato la formulazione del quinto criterio del comma 1, lettera e), la nozione di gruppo di comuni confinanti prevista dal comma 2, lettera b), la complessità complessiva dei criteri e il possibile disallineamento tra la pendenza espressa in percentuale nello schema e quella espressa in gradi nelle elaborazioni Istat.

Il parere

La Sezione ha espresso parere nei sensi della motivazione, ritenendo superabile il mancato raggiungimento dell’intesa in Conferenza unificata. La deliberazione motivata del Consiglio dei ministri è stata giudicata idonea a consentire l’ulteriore corso del procedimento, poiché ha ricostruito dettagliatamente le trattative, le proposte alternative e i persistenti dissensi, dando conto della reiterazione del confronto e delle ragioni dell’adozione unilaterale. È stato inoltre rilevato che il termine dilatorio di trenta giorni previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 doveva comunque ritenersi decorso, essendo iniziato dalla seduta del 18 dicembre 2025 e risultando integralmente trascorso alla data del 18 febbraio 2026. La Sezione ha sollecitato l’acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato tanto sullo schema quanto sulla relazione tecnica. Sul contenuto dell’articolo 2, comma 1, lettera e), ha evidenziato difficoltà interpretative, possibile inutilità, insufficiente precisione del rinvio alla normativa statale e regionale e scarsa utilità pratica. Sul comma 2, lettera b), ha suggerito di chiarire il significato della condizione secondo cui i comuni devono essere “tra di loro confinanti”. In termini generali, ha riconosciuto l’ampia discrezionalità dell’Amministrazione nella definizione dei criteri, ma ha segnalato la farraginosità derivante dalla combinazione di otto criteri alternativi, a fronte di una riduzione dei comuni montani dell’8,5 per cento. Ha infine invitato l’Amministrazione a verificare che sia stato eliminato il disallineamento tra la pendenza del 20 per cento prevista dallo schema e la pendenza di 20 gradi inizialmente utilizzata dall’Istat.

Osservazioni

Bollinatura della Ragioneria generale dello Stato

Lo schema di decreto e la relazione tecnica sono stati trasmessi senza la prescritta bollinatura. La Sezione ha sollecitato l’Amministrazione ad acquisire la bollinatura per entrambi gli atti, richiamando il parere n. 1440 del 19 dicembre 2025 e distinguendo tale adempimento dalla verifica della relazione tecnica prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Articolo 2, comma 1, lettera e) - Province con territorio interamente montano

Il criterio è di difficile comprensione e sembra di scarsa utilità. Non sono definiti i requisiti per qualificare una provincia come caratterizzata da territorio interamente montano; se tale qualificazione dipendesse dalla classificazione montana di tutti i comuni della provincia secondo i criteri precedenti, il criterio sarebbe sostanzialmente inutile. Anche il rinvio all’articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 e alla normativa regionale vigente non consente di individuare con sufficiente precisione le province interessate.

Articolo 2, comma 1, lettera e) - Rinvio alla normativa regionale

Il riferimento alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2025 non chiarisce il meccanismo mediante il quale si realizza il riconoscimento della provincia con territorio interamente montano e non spiega perché eventuali modifiche regionali successive non possano incidere sul riconoscimento. La disposizione necessita pertanto di maggiore precisione.

Articolo 2, comma 2, lettera b) - Comuni appartenenti a un gruppo

La locuzione “comuni appartenenti a un gruppo di comuni” presenta una certa ridondanza. Deve essere chiarito se, ai fini della condizione secondo cui i comuni siano “tra di loro confinanti”, sia sufficiente che ciascun comune confini con almeno un altro comune del gruppo oppure se sia richiesto che ciascun comune confini con tutti gli altri componenti del gruppo.

Articolo 2 - Complessità dei criteri di classificazione

La previsione di cinque criteri alternativi al comma 1 e di tre ulteriori criteri alternativi complessivi al comma 2 determina una disciplina farraginosa. La complessità appare significativa anche considerando che la nuova classificazione comporterebbe una riduzione dei comuni montani soltanto dell’8,5 per cento, pari a 347 comuni, percentuale inferiore a quella prevista dal primo schema.

Parametro della pendenza - Coerenza tra schema ed elaborazioni Istat

Lo schema utilizza il parametro della pendenza minima del 20 per cento, mentre le prime elaborazioni Istat erano state effettuate sulla base di una pendenza di 20 gradi, corrispondente a circa 11 per cento, per coerenza con precedenti elaborazioni statistiche. La Sezione ha segnalato all’Amministrazione l’opportunità di accertare che, dopo le nuove elaborazioni Istat del febbraio 2026, il disallineamento sia effettivamente venuto meno.

Norme richiamate

  • articolo 2, comma 1, legge 12 settembre 2025, n. 131

    sono definiti i criteri per la classificazione dei comuni montani ... in base ai parametri altimetrico e della pendenza

    La disposizione costituisce la base primaria del regolamento, demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri e richiede la contestuale definizione dell’elenco dei comuni montani, previa intesa in Conferenza unificata.

  • articolo 2, comma 4, legge 12 settembre 2025, n. 131

    Prevede la delega per il riordino delle agevolazioni destinate ai comuni montani non disciplinate dalla legge; la nuova classificazione costituisce il presupposto per il suo esercizio.

  • articolo 4, comma 3, legge 12 settembre 2025, n. 131

    Stabilisce che la ripartizione annuale degli stanziamenti del FOSMIT destinati agli interventi regionali e locali avvenga sulla base della nuova classificazione dei comuni montani.

  • articolo 17, comma 3, legge 23 agosto 1988, n. 400

    È la base procedimentale indicata dalla legge n. 131 del 2025 per l’adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

  • articolo 9, comma 2, lettera b), decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

    Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all’articolo 3, commi 3 e 4

    Consente, in caso di mancata intesa in Conferenza unificata, l’applicazione del meccanismo previsto per la Conferenza Stato-regioni.

  • articolo 3, comma 3, decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281

    Quando un’intesa espressamente prevista dalla legge non è raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta della Conferenza Stato-regioni in cui l’oggetto è posto all’ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede con deliberazione motivata

    La deliberazione motivata del Consiglio dei ministri può consentire l’adozione unilaterale dell’atto, purché la motivazione dia conto delle trattative svolte, dei punti di dissenso e delle ragioni che rendono giustificata la determinazione statale.

  • articolo 17, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196

    La verifica della relazione tecnica prevista da tale disposizione è distinta, sul piano logico, giuridico e pratico, dalla bollinatura della Ragioneria generale dello Stato; la Sezione richiama la necessità della bollinatura anche per gli atti normativi del Governo, inclusi i regolamenti.

  • articolo 1, comma 3, legge 7 aprile 2014, n. 56

    Il rinvio operato dallo schema alle province con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri non individua con sufficiente precisione i presupposti applicativi del criterio, poiché la disposizione utilizza senza definirla la medesima nozione.

  • articolo 1, comma 593, legge 30 dicembre 2021, n. 234

    È richiamato quale fondamento del Fondo per lo sviluppo della montagna italiana (FOSMIT), la cui ripartizione sarà collegata alla nuova classificazione.

Massime di principio

  • Quando una legge subordina l’adozione di un atto normativo all’acquisizione di una previa intesa tra Stato e autonomie territoriali, il mancato raggiungimento dell’intesa non consente automaticamente l’adozione unilaterale dell’atto: è necessaria una motivazione esplicita, specifica e concreta sulle trattative svolte, sui punti di dissenso e sulle ragioni che rendono giustificata la determinazione statale.
  • Il termine di trenta giorni previsto dall’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997 decorre dalla prima seduta della Conferenza nella quale l’oggetto è posto all’ordine del giorno; una volta integralmente decorso, il Consiglio dei ministri può adottare la deliberazione motivata prevista dalla disposizione, ferma la necessità di rispettare il principio di leale collaborazione.
  • I criteri contenuti in un regolamento attuativo devono essere formulati in modo sufficientemente preciso da consentire l’individuazione certa dei destinatari e dei presupposti applicativi; rinvii a nozioni non definite o a discipline non specificamente individuate possono compromettere la chiarezza e l’utilità della disposizione.
  • Nella predisposizione di un elenco amministrativo fondato su criteri normativi, i dati tecnici utilizzati dall’amministrazione devono essere coerenti con l’unità di misura e con il parametro testualmente stabiliti dall’atto normativo; l’utilizzo di un parametro diverso, anche se giustificato da precedenti elaborazioni statistiche, richiede verifica e allineamento formale.

Classificazione dei comuni montani: schema di regolamento

Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante i criteri per la classificazione dei comuni montani, predisposto su richiesta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131.

Premesse e documentazione trasmessa

Lo schema è corredato dalla relazione al Ministro, dalla relazione illustrativa, dalla relazione tecnica, dall’AIR, dall’ATN, dalla valutazione del NUVIR, dai riscontri dei Ministeri interessati, dalla deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026 e dalla documentazione relativa all’istruttoria tecnica del DAR.

La Sezione ha rilevato che lo schema e la relazione tecnica sono privi della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Ha quindi sollecitato l’Amministrazione ad acquisirla, richiamando il precedente parere n. 1440 del 19 dicembre 2025 e precisando che la bollinatura è un adempimento distinto dalla verifica della relazione tecnica prevista dall’articolo 17, comma 3, della legge n. 196 del 2009.

Base normativa e procedimento di adozione

L’articolo 2, comma 1, della legge n. 131 del 2025 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei criteri di classificazione dei comuni montani, in base ai parametri dell’altitudine e della pendenza, nonché la contestuale formazione dell’elenco dei comuni montani. Il decreto deve essere adottato su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i Ministri interessati, sulla base dei dati Istat e previa intesa in Conferenza unificata.

Il DAR ha svolto l’istruttoria tecnica con la collaborazione di sei esperti designati dalla Conferenza unificata. Dopo una prima proposta, fortemente contestata dagli enti territoriali, il Ministro ha valutato proposte alternative e ha trasmesso alla Conferenza unificata una nuova versione dello schema, accompagnata da uno schema di accordo. Nella seduta del 5 febbraio 2026 la Conferenza ha espresso avviso favorevole sull’accordo, ma non ha raggiunto l’intesa sul regolamento.

Il Consiglio dei ministri ha quindi deliberato, il 18 febbraio 2026, di procedere ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 281 del 1997, richiamato dall’articolo 9, comma 2, lettera b), dello stesso decreto legislativo.

Mancata intesa e leale collaborazione

La Sezione ha richiamato la giurisprudenza costituzionale, in particolare la sentenza n. 1 del 2016, secondo cui il principio di leale collaborazione richiede che le procedure di intesa consentano un adeguato sviluppo delle trattative. Il mancato raggiungimento dell’intesa non può tradursi automaticamente nella prevalenza della volontà statale.

L’adozione unilaterale è tuttavia possibile quando la deliberazione del Consiglio dei ministri esponga in modo esplicito, specifico e concreto le trattative svolte, i punti di dissenso e le ragioni per cui non sia più praticabile un ulteriore protrarsi del confronto o risulti giustificata una determinazione statale.

La Sezione ha ritenuto adeguata la deliberazione del 18 febbraio 2026, poiché essa ricostruisce le diverse fasi del confronto, le proposte formulate dagli enti territoriali, i rinvii dell’esame, le interlocuzioni successive e l’esito finale della Conferenza unificata. La deliberazione ha inoltre evidenziato l’esigenza di definire i criteri e l’elenco dei comuni montani per dare attuazione alla legge n. 131 del 2025 e procedere alla ripartizione del FOSMIT.

La Sezione ha osservato che il termine di trenta giorni decorreva dalla seduta del 18 dicembre 2025, nella quale lo schema era stato posto all’ordine del giorno, e risultava integralmente decorso alla data della deliberazione del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2026.

Contenuto e finalità dello schema

Lo schema si compone di quattro articoli. L’articolo 1 individua l’oggetto del regolamento; l’articolo 2 stabilisce i criteri di classificazione; l’articolo 3 rinvia all’allegato contenente l’elenco dei comuni montani; l’articolo 4 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

La disciplina mira a superare la prassi fondata sull’elenco UNCEM, utilizzato nonostante l’abrogazione della disciplina originaria della legge n. 991 del 1952, e a rendere la classificazione maggiormente aderente alla morfologia del territorio nazionale. L’applicazione dei nuovi criteri consentirebbe di classificare come montani 3.715 comuni, pari al 47 per cento dei comuni italiani, con una superficie complessiva pari al 51,7 per cento del territorio nazionale e una popolazione di circa 12 milioni di abitanti.

La nuova classificazione incide sulla ripartizione del FOSMIT e costituisce il presupposto per l’individuazione dei comuni destinatari delle ulteriori misure di sostegno previste dalla legge n. 131 del 2025 e per l’esercizio della delega relativa al riordino delle agevolazioni destinate ai comuni montani.

Criteri di classificazione

L’articolo 2, comma 1, prevede cinque criteri alternativi, che combinano in modo diverso altitudine e pendenza. Sono considerate, a seconda dei casi, l’altitudine media, l’altitudine massima, la quota di territorio al di sopra di una determinata altezza e la percentuale di superficie con pendenza superiore al 20 per cento. Un criterio riguarda anche i comuni appartenenti a province con territorio interamente montano e confinanti con Stati esteri.

Il comma 2 introduce ulteriori criteri residuali per i comuni di fondo valle, fondati principalmente sull’adiacenza a comuni montani o a Stati esteri e su una determinata altitudine media. È contemplata anche l’ipotesi di gruppi di comuni, fino a un massimo di cinque, completamente circondati da comuni montani o da Stati esteri.

Rilievi sul quinto criterio del comma 1

La Sezione ha ritenuto il criterio di cui alla lettera e) di difficile comprensione e apparentemente poco utile. Non è chiaro quali siano i requisiti per qualificare una provincia come avente territorio interamente montano. Se tale qualificazione derivasse dalla classificazione montana di tutti i comuni della provincia secondo i criteri precedenti, il criterio sarebbe inutilmente duplicativo.

Anche il rinvio all’articolo 1, comma 3, della legge n. 56 del 2014 non risolve il problema, perché tale disposizione utilizza la medesima nozione di provincia con territorio interamente montano e confinante con Stati esteri senza definirne i presupposti. Parimenti, il riferimento generico alla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della legge n. 131 del 2025 non consente di individuare con sufficiente precisione le discipline rilevanti né di comprendere il meccanismo del riconoscimento.

Rilievi sul criterio dei gruppi di comuni

Con riferimento all’articolo 2, comma 2, lettera b), la Sezione ha segnalato la ridondanza della formula “comuni appartenenti a un gruppo di comuni”. Ha inoltre chiesto di chiarire la portata del requisito della contiguità territoriale: non è infatti precisato se sia sufficiente che ogni comune confini con almeno un altro comune del gruppo oppure se ciascun comune debba confinare con tutti gli altri componenti.

Complessità complessiva della disciplina

La Sezione ha riconosciuto che la definizione dei criteri rientra nell’ampia discrezionalità dell’Amministrazione, purché siano rispettati i parametri fissati dalla legge primaria. Ha tuttavia osservato che la previsione di cinque criteri alternativi al comma 1 e di ulteriori criteri residuali rende la disciplina complessa e farraginosa.

Tale complessità è stata valutata anche in rapporto al risultato atteso: la riduzione dei comuni montani sarebbe pari soltanto all’8,5 per cento, cioè a 347 comuni, con un effetto quantitativo notevolmente più contenuto rispetto a quello prospettato nel primo schema.

Coerenza del parametro della pendenza

Le prime elaborazioni Istat avevano utilizzato una pendenza minima di 20 gradi, mentre il testo dello schema indica una pendenza minima del 20 per cento. Le due misure non sono equivalenti: la pendenza di 20 gradi corrisponde a circa l’11 per cento.

L’Istat aveva utilizzato i 20 gradi per mantenere coerenza con precedenti elaborazioni statistiche, sebbene i documenti precedenti e i decreti FOSMIT avessero formalmente indicato il 20 per cento. La Sezione ha rilevato che nel febbraio 2026 sono state svolte nuove elaborazioni sulla base dello schema aggiornato e ha invitato l’Amministrazione a verificare che il disallineamento tra il parametro normativo e quello utilizzato per l’elenco sia stato effettivamente eliminato.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nei sensi della motivazione, ritenendo procedimentalmente giustificata la prosecuzione dell’iter nonostante la mancata intesa e formulando rilievi sulla documentazione, sulla chiarezza di alcuni criteri, sulla complessità dell’impianto regolamentare e sulla necessità di assicurare la piena coerenza tra il testo normativo e le elaborazioni tecniche utilizzate per predisporre l’elenco dei comuni montani.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoRegioni e rapporti tra livelli di governo
RamiFonti e atti normativiEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiLegittimo affidamentoDifetto di istruttoriaPrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

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