Adunanza generale n. 559/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concernente “Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, recante l’organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell’interno”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di d.P.C.m. recante modifiche al d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78, sull'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell'interno ha sottoposto al Consiglio di Stato lo schema di d.P.C.m. volto a modificare l'assetto organizzativo dei Dipartimenti della pubblica sicurezza, dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché del Dipartimento per l'amministrazione generale, e ad aggiornare la dotazione organica del personale dell'Amministrazione civile dell'interno. Il parere riguarda, in particolare, la corretta base normativa e la forma dell'intervento, il coordinamento con la procedura regolamentare prevista dall'art. 15-sexies del d.l. n. 145/2024, gli adempimenti procedimentali, la delimitazione delle competenze delle nuove e ridenominate strutture, la decorrenza delle disposizioni, il raccordo con fonti primarie e secondarie e la clausola di invarianza finanziaria.
Il parere
La Sezione esprime parere nei sensi della motivazione, formulando numerosi rilievi e raccomandazioni. Ritiene che il d.P.C.m. non possa disporre l'abrogazione e le modifiche relative alla Commissione nazionale per il diritto di asilo, poiché l'art. 15-sexies, comma 2, del d.l. n. 145/2024 ha riservato tali interventi a un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della l. n. 400/1988. Richiama inoltre le criticità sistemiche derivanti dall'uso alternato di d.P.C.m. e d.P.R. per modificare il regolamento organizzativo ministeriale, auspicando una riflessione generale sulla stabilità della fonte normativa e trasmettendo il parere al Presidente del Consiglio dei ministri e al DAGL. Segnala l'inadeguatezza dei concerti ministeriali resi d'ordine e in forma non motivata, nonché la sopravvenienza del concerto MEF rispetto alla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e alla bollinatura. Sul contenuto dello schema, chiede di individuare la base legale e delimitare le nuove funzioni di audit, mantenere i richiami alle fonti primarie, reinserire il riferimento alla protezione dei dati personali per il CED interforze, evitare la cristallizzazione in fonte regolamentare di comitati istituiti con decreto ministeriale, chiarire il riparto di competenze tra la Direzione per i beni e le risorse strumentali e la nuova Direzione per l'innovazione tecnologica e le telecomunicazioni, correggere i disallineamenti tra testo e relazioni e posticipare la decorrenza delle disposizioni organizzative rispetto al 1° aprile 2026, in modo compatibile con l'ulteriore iter e con la vacatio legis. La Sezione prende atto della verifica positiva della copertura e dell'invarianza finanziaria.
Osservazioni
Art. 15-sexies, commi 2 e 3, d.l. n. 145/2024 - Base normativa e forma dell'intervento
Lo schema di d.P.C.m. non può apportare le modifiche relative alla soppressione dei riferimenti alla Commissione nazionale per il diritto di asilo né la disciplina di dettaglio conseguente, poiché l'art. 15-sexies, comma 2, ha riservato tali interventi al regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della l. n. 400/1988.
Sistema delle fonti
Occorre considerare le criticità derivanti dalla successione e concatenazione di d.P.C.m. e d.P.R. nella disciplina dell'organizzazione ministeriale. La Sezione auspica una riflessione sistemica per ricondurre gli interventi alla fonte ordinaria e assicurare stabilità e coerenza al sistema delle fonti.
Concerti ministeriali e iter procedimentale
Gli atti di concerto del MEF e del Ministro per la pubblica amministrazione sono stati resi d'ordine e in forma non articolata, senza una sostanziale e motivata condivisione dell'iter normativo. Inoltre, il concerto MEF è successivo alla deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e la documentazione trasmessa è stata modificata dopo tale deliberazione e dopo la bollinatura.
Preambolo e relazioni
Il riferimento al d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, inserito nel testo, deve essere integrato con gli estremi della legge di conversione. Devono inoltre essere eliminati i disallineamenti tra la numerazione utilizzata nello schema e quella delle relazioni, nonché l'erronea denominazione della nuova Direzione centrale riportata nella relazione tecnica.
Art. 1 - Ufficio centrale ispettivo e audit
Non è opportuno riprodurre in una fonte subordinata disposizioni già contenute nella legge n. 121/1981, soprattutto con formulazione non coincidente. La nuova funzione di audit interno amplia potenzialmente le competenze dell'Ufficio oltre la fonte primaria: deve essere individuata la base legale e perimetrato con maggiore precisione il contenuto dell'attività di audit.
Art. 1 - Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia
Poiché le attribuzioni dell'Ufficio sono individuate dalla legge n. 121/1981, è opportuno mantenere il richiamo espresso alla fonte primaria.
Art. 1 - CED interforze
Nella riformulazione delle funzioni del CED interforze, relativa all'interoperabilità dei sistemi informativi, deve essere reinserito il richiamo al rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Art. 1 - C.A.S.A.
Il riferimento al coordinamento e alla presidenza del C.A.S.A., previsto dall'art. 12, comma 3, della legge n. 124/2007, dovrebbe mantenere fermo il richiamo alla norma primaria, così da non alterare la gerarchia delle fonti.
Art. 1 - Comitati istituiti con decreto ministeriale
È preferibile non inserire in un atto regolamentare la previsione puntuale di comitati istituiti con decreto ministeriale e coinvolgenti uffici di più amministrazioni, per evitare la cristallizzazione normativa di strutture amministrative. È suggerita una formulazione più generale e flessibile, riferita alla presidenza e al coordinamento di eventuali comitati di settore.
Art. 1 - Scuola superiore di polizia
È opportuno conservare il richiamo alla norma di riferimento, sulla quale potranno operare automaticamente eventuali successive modifiche sostanziali.
Art. 2 - Direzione centrale per l'innovazione tecnologica e le telecomunicazioni
Il riparto di competenze tra la Direzione per i beni e le risorse strumentali e la nuova Direzione per l'innovazione tecnologica e le telecomunicazioni presenta margini di incertezza, in particolare quanto all'innovazione tecnologica di sedi e mezzi e alla promozione e sviluppo delle tecnologie digitali. Occorre perimetrare meglio le rispettive attribuzioni e individuare un referente istruttorio unitario per gli obblighi derivanti dal d.l. n. 105/2019.
Art. 2 - Clausola di salvaguardia in materia di soccorso pubblico
La portata della nuova clausola di salvaguardia inserita nelle competenze della Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile non risulta sufficientemente chiara e dovrebbe essere precisata.
Art. 5 - Decorrenza
La decorrenza del 1° aprile 2026 per le disposizioni relative alla rimodulazione delle attribuzioni e all'istituzione della nuova Direzione non è compatibile con l'ulteriore iter procedurale e con la vacatio legis. Deve essere prevista una data successiva, coerente con l'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile e con l'entrata in vigore del regolamento.
Art. 5 - Dotazione organica e decorrenza anticipata
In assenza di una specifica autorizzazione nella fonte primaria, non è possibile attribuire o conferire le posizioni incrementate dalla nuova dotazione organica prima dell'entrata in vigore del regolamento di organizzazione.
Art. 6 - Invarianza finanziaria
La Sezione prende atto della verifica positiva effettuata dalla Ragioneria generale dello Stato e del parere del Dipartimento della funzione pubblica in ordine alla dotazione organica e alla clausola di invarianza finanziaria.
Norme richiamate
art. 15-sexies, comma 2, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate [...] le necessarie modifiche al predetto regolamento [...] Il medesimo regolamento prevede [...] l'abrogazione delle disposizioni [...]
Riserva al regolamento governativo ordinario l'abrogazione e le modifiche relative alla Commissione nazionale per il diritto di asilo.
art. 15-sexies, comma 3, d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito dalla l. 9 dicembre 2024, n. 187
[...] le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, n. 78, sono adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri [...] fino al 31 maggio 2026 [...]
Costituisce la base legale temporanea per il ricorso al d.P.C.m. per la riorganizzazione del Ministero dell'interno e l'adeguamento della dotazione organica.
art. 17, comma 4-bis, l. 23 agosto 1988, n. 400
Individua la procedura regolamentare ordinaria alla quale devono essere ricondotte le modifiche riservate dall'art. 15-sexies, comma 2, del d.l. n. 145/2024.
art. 2, comma 1, d.l. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito dalla l. 27 febbraio 2026, n. 26
Ha prorogato al 31 maggio 2026 il termine per utilizzare il d.P.C.m. previsto dall'art. 15-sexies, comma 3, del d.l. n. 145/2024.
art. 5, comma 6, l. 1 aprile 1981, n. 121
Definisce le competenze dell'Ufficio centrale ispettivo; il regolamento non dovrebbe riprodurne o alterarne il contenuto senza una specifica base legale.
art. 5, comma 1, lett. a), e art. 6, l. 1 aprile 1981, n. 121
Costituiscono la fonte primaria delle attribuzioni dell'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia.
art. 12, comma 3, l. 3 agosto 2007, n. 124
Prevede il C.A.S.A.; il richiamo alla norma primaria dovrebbe essere mantenuto nel regolamento.
d.l. 1 dicembre 2018, n. 135, convertito dalla l. 11 febbraio 2019, n. 12
È richiamato nel testo in relazione alla disciplina della trasformazione digitale e delle telecomunicazioni del Dipartimento dei vigili del fuoco.
d.l. 21 settembre 2019, n. 105, convertito dalla l. 18 novembre 2019, n. 133
Rileva per gli obblighi in materia di sicurezza cibernetica delle infrastrutture dipartimentali e per la necessità di chiarire il referente istruttorio.
art. 10 disposizioni preliminari al codice civile
I regolamenti “divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblicazione”.
Impone di coordinare la decorrenza delle disposizioni con la vacatio legis, salvo diversa previsione legislativa.
art. 6 d.P.R. 20 settembre 2002, n. 247
La consultazione “si svolge obbligatoriamente in materia di organizzazione e disciplina di strutture e uffici [...] nonché consistenza e variazione della dotazione organica”.
Disciplina la consultazione delle organizzazioni sindacali della carriera prefettizia.
art. 1, comma 891, l. 29 dicembre 2022, n. 197
Prevede il fondo destinato al finanziamento di assunzioni di personale non dirigenziale con corrispondente incremento della dotazione organica.
art. 18 d.l. 14 marzo 2025, n. 25
Ha modificato la disciplina del fondo per il finanziamento delle assunzioni aggiuntive.
art. 4 d.l. 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla l. 30 ottobre 2013, n. 125
È richiamato quale limite da rispettare per le assunzioni finanziate dal fondo.
parere Consiglio di Stato n. 1240/2023
Ha evidenziato l'incertezza del sistema delle fonti e criticità nella prassi dei concerti e nel coinvolgimento sindacale.
parere Consiglio di Stato n. 1375/2021
Ha segnalato le difficoltà derivanti dalla concatenazione di d.P.C.m. e d.P.R. nella disciplina dell'organizzazione del Ministero dell'interno.
Massime di principio
- Quando una norma primaria riserva espressamente determinate modifiche di un regolamento a una specifica forma regolamentare, un diverso atto normativo previsto dalla stessa norma per altri interventi organizzativi non può invadere quell'ambito riservato.
- La semplificazione normativa richiede non solo la riduzione degli adempimenti, ma anche la stabilità e coerenza della fonte ordinariamente competente a disciplinare una determinata materia; la successione disorganica di fonti diverse può compromettere la certezza del sistema.
- Un atto regolamentare non dovrebbe riprodurre disposizioni già contenute in una fonte primaria, soprattutto quando la riproduzione non è testuale e può modificarne portata, condizioni di applicazione o riparto delle competenze.
- L'introduzione in un regolamento di funzioni amministrative nuove o significativamente più ampie rispetto a quelle previste dalla fonte primaria richiede una specifica base legale e una definizione sufficientemente determinata del loro contenuto.
- Le competenze di strutture amministrative contigue devono essere formulate in modo da evitare sovrapposizioni e individuare con chiarezza il responsabile dell'istruttoria e dell'adempimento degli obblighi normativi.
- La decorrenza di disposizioni regolamentari organizzative deve essere compatibile sia con la vacatio legis sia con il completamento dell'iter di adozione; in assenza di una specifica autorizzazione legislativa, le nuove posizioni della dotazione organica non possono essere attribuite prima dell'entrata in vigore del regolamento.
Modifiche all'organizzazione centrale del Ministero dell'interno
Il parere riguarda lo schema di d.P.C.m. proposto dal Ministero dell'interno per modificare il d.P.C.m. 11 giugno 2019, n. 78, recante l'organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero. L'intervento incide principalmente sui Dipartimenti della pubblica sicurezza e dei vigili del fuoco, aggiorna alcune denominazioni e competenze, istituisce una Direzione centrale per l'innovazione tecnologica e le telecomunicazioni e adegua la dotazione organica dell'Amministrazione civile dell'interno.
Documentazione e richiesta di parere
Il Ministero ha trasmesso lo schema, la relazione al Ministro, la relazione illustrativa, la relazione tecnica vistata dalla Ragioneria generale dello Stato, l'ATN, l'attestazione di esclusione dell'AIR, gli atti di concerto, la documentazione relativa all'informazione sindacale e l'attestazione dell'approvazione preliminare da parte del Consiglio dei ministri del 4 dicembre 2025.
Base normativa e limiti dello strumento utilizzato
L'art. 15-sexies del d.l. 11 ottobre 2024, n. 145, distingue due percorsi. Il comma 2 riserva a un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della l. n. 400/1988 l'abrogazione e le modifiche conseguenti relative alla Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il comma 3 consente invece, fino al 31 maggio 2026, di modificare il regolamento organizzativo del Ministero mediante d.P.C.m., su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il MEF, previo parere del Consiglio di Stato e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
La Sezione ritiene che il d.P.C.m. non possa sostituire il regolamento ordinario per gli interventi riservati dal comma 2. L'effetto soppressivo prodotto direttamente dalla legge non elimina la necessità di rispettare la forma normativa stabilita per le modifiche e per la disciplina di dettaglio conseguente.
Stabilità della fonte normativa
Richiamando i pareri n. 1240/2023 e n. 1375/2021, la Sezione evidenzia le difficoltà sistemiche derivanti dalla successione di d.P.C.m. e d.P.R. nella disciplina dell'organizzazione ministeriale. La semplificazione, secondo il Collegio, passa anche dalla stabilità della fonte ordinariamente destinata a regolare la materia. Per questo auspica una riflessione generale, da parte della Presidenza del Consiglio e del DAGL, volta a promuovere un orientamento uniforme per tutti i Ministeri.
Adempimenti procedimentali
La Sezione manifesta perplessità sulla prassi dei concerti ministeriali resi d'ordine e in forma non articolata, senza una sostanziale e motivata condivisione dell'iter normativo. Rileva inoltre che il concerto MEF del 26 gennaio 2026 è intervenuto dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri e che il testo è stato successivamente modificato, almeno nel preambolo, anche dopo la bollinatura.
Quanto alle organizzazioni sindacali, il parere prende atto dell'informazione resa alle organizzazioni del personale civile, della consultazione della carriera prefettizia ai sensi dell'art. 6 del d.P.R. n. 247/2002 e del confronto con il personale della Polizia di Stato. Per il personale dei Vigili del fuoco risulta documentata la trasmissione dello schema, ma non l'eventuale esito delle osservazioni. La Sezione considera comunque positivamente l'indicazione, nel preambolo, delle modalità e dei tempi del coinvolgimento sindacale.
Modifiche al Dipartimento della pubblica sicurezza
L'articolo 1 modifica l'art. 4 del d.P.C.m. n. 78/2019, intervenendo sulle denominazioni e sulle attribuzioni di diversi uffici e direzioni centrali. La Sezione segnala preliminarmente il disallineamento tra la numerazione dello schema e quella delle relazioni e chiede di integrare il preambolo con gli estremi della legge di conversione del d.l. n. 200/2025.
Per l'Ufficio centrale ispettivo e audit, il Collegio rileva che la nuova disciplina non dovrebbe riprodurre o riformulare in modo non coincidente le competenze già definite dall'art. 5, comma 6, della legge n. 121/1981. La funzione di audit interno, estesa anche alla gestione patrimoniale e contabile e alla correttezza dei processi e dei sistemi di gestione dei rischi, appare potenzialmente più ampia della competenza originaria. Sono quindi richieste una specifica base legale e una delimitazione puntuale del concetto di audit.
Per l'Ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle Forze di polizia e per il C.A.S.A., la Sezione suggerisce di mantenere i richiami alle rispettive fonti primarie. In relazione al CED interforze, chiede di reinserire il riferimento alla protezione dei dati personali.
La Sezione valuta inoltre le modifiche alle direzioni competenti per le risorse umane, la sanità e la medicina veterinaria, la polizia di prevenzione, l'immigrazione e le frontiere e la sicurezza cibernetica. Quanto ai comitati CASA, CAISF, CASCMI e CASC, distingue il C.A.S.A., previsto dalla legge, dai comitati istituiti con decreti ministeriali. Per questi ultimi raccomanda una formulazione più generale, che eviti di cristallizzare in un regolamento strutture amministrative modificabili con atto amministrativo.
Modifiche al Dipartimento dei vigili del fuoco
L'articolo 2 interviene sull'art. 6 del d.P.C.m. n. 78/2019 e rafforza le funzioni della Direzione centrale per la difesa civile e le attività di protezione civile. Introduce inoltre la Direzione centrale per l'innovazione tecnologica e le telecomunicazioni, alla quale sono attribuite funzioni di trasformazione digitale, telecomunicazioni e sicurezza cibernetica.
La Sezione considera condivisibile l'obiettivo di specializzare le funzioni, ma rileva un'incertezza nel riparto tra la nuova Direzione e la Direzione per i beni e le risorse strumentali. Espressioni quali "innovazione tecnologica di sedi e mezzi" e "promozione e sviluppo delle nuove tecnologie digitali" possono sovrapporsi, soprattutto per sistemi integrati in cui componente fisica e digitale sono inseparabili. Occorre pertanto chiarire le rispettive competenze e assicurare l'unicità del referente istruttorio per gli obblighi derivanti dal d.l. n. 105/2019. Deve essere precisata anche la portata della clausola di salvaguardia in materia di soccorso pubblico.
Dotazione organica e decorrenza
L'articolo 4 espone, con riferimento alla Tabella A, la dotazione organica del personale dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, aggiornata alla normativa successiva al d.P.C.m. n. 179/2023. La tabella riporta anche la dotazione della carriera prefettizia, quale trasposizione della tabella allegata al d.lgs. n. 139/2000, aggiornata dalle disposizioni intervenute.
L'articolo 5 prevede che alcune modifiche si applichino dal 1° aprile 2026, mentre la relazione illustrativa indica erroneamente il 1° gennaio 2026. La Sezione ritiene comunque necessario fissare una decorrenza successiva al 1° aprile 2026, poiché i tempi del parere, degli ulteriori adempimenti e della vacatio legis non consentono l'entrata in vigore a quella data. In base all'art. 10 delle disposizioni preliminari al codice civile, i regolamenti diventano obbligatori, in assenza di diversa previsione, dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione. Inoltre, senza una specifica autorizzazione legislativa, le nuove posizioni della dotazione organica non possono essere attribuite prima dell'entrata in vigore del regolamento.
Invarianza finanziaria e conclusioni
La Sezione prende atto della verifica positiva della clausola di invarianza finanziaria, della relazione tecnica della Ragioneria generale dello Stato e del parere del Dipartimento della funzione pubblica in relazione agli incrementi della dotazione organica e alle assunzioni finanziate dal fondo previsto dall'art. 1, comma 891, della l. n. 197/2022, come modificato dall'art. 18 del d.l. n. 25/2025.
Il parere è favorevole nei sensi della motivazione, con rilievi sostanziali e redazionali da recepire o valutare prima della definitiva adozione dello schema.
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