LEGGE 12 settembre 2025, n. 131
Disposizioni per il riconoscimento e la promozione delle zone montane.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce un quadro organico per riconoscere e sostenere le zone montane: disciplina la classificazione dei comuni e l’individuazione dei destinatari degli aiuti, coordina strategia e Fondo per la montagna e introduce misure per sanità, scuola, servizi educativi, università, connettività, agricoltura, foreste, ecosistemi e risorse idriche. Prevede inoltre specifiche modifiche in materia di fauna, caccia e cantieri forestali. Alcuni benefici decorrono dal 2025; il credito d’imposta per il personale scolastico è previsto per il 2025 e dal 2028.
Promozione e sviluppo sostenibile delle zone montane
Promozione e sviluppo sostenibile delle zone montane
La legge istituisce misure per il riconoscimento, la promozione e lo sviluppo socio-economico delle zone montane, considerandone la crescita un obiettivo di interesse nazionale. L’intervento mira a ridurre gli svantaggi territoriali, contrastare spopolamento e crisi climatica e demografica, tutelare le specificità ambientali e culturali e assicurare ai residenti l’effettivo accesso ai diritti e ai servizi essenziali.
Finalità e coordinamento istituzionale
Stato, regioni, province autonome ed enti locali operano nell’ambito delle rispettive competenze e nei limiti delle risorse disponibili, perseguendo lo sviluppo sostenibile, il ripopolamento e la riduzione degli squilibri rispetto ai territori non montani. Tra gli obiettivi figurano l’accessibilità a sanità, istruzione, formazione superiore, cultura, connettività e mobilità, anche per le persone con disabilità, nonché la promozione di agricoltura, gestione forestale, industria, commercio, artigianato e turismo. Sono inoltre promosse la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di nuovo suolo. L’attuazione deve rispettare le convenzioni internazionali ratificate dall’Italia in materia di montagna e sviluppo sostenibile; Stato, regioni ed enti locali promuovono il riconoscimento della specificità montana anche presso l’Unione europea e le organizzazioni internazionali.
Classificazione dei comuni e riordino delle agevolazioni
Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, un DPCM definisce, sulla base dei dati ISTAT e previa intesa in Conferenza unificata, i criteri geomorfologici basati su altitudine e pendenza e l’elenco dei comuni montani. L’istruttoria è svolta dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con il supporto di sei esperti designati dalla Conferenza unificata entro 15 giorni dall’entrata in vigore; agli esperti non spettano compensi né rimborsi. In caso di fusione tra un comune montano e uno non montano, il nuovo comune conserva la classificazione solo se possiede i requisiti previsti; in caso di scissione, ciascun comune risultante è montano solo se li possiede. L’elenco è aggiornato, se necessario, entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia dal 1° gennaio successivo.
Un secondo DPCM individua, all’interno dei comuni montani, quelli destinatari delle misure di sostegno dei capi III, IV e V, ponderando parametri geomorfologici e socioeconomici. Il decreto contestuale agli elenchi, in sede di prima applicazione, va adottato entro 90 giorni dal decreto di classificazione generale e viene aggiornato almeno ogni tre anni.
La classificazione prevista dalla legge non modifica i criteri applicabili agli interventi della Politica agricola comune né l’esenzione IMU per i terreni agricoli montani, che restano regolate dalle rispettive discipline di settore. Il Governo è delegato ad adottare entro 12 mesi un decreto legislativo per riordinare, integrare e coordinare le ulteriori agevolazioni, anche fiscali, rendendole coerenti con la nuova classificazione. Lo schema è sottoposto alla Conferenza unificata e alle Commissioni parlamentari, che esprimono il parere entro 30 giorni. Il riordino deve rispettare la neutralità finanziaria, salvo copertura contestuale degli eventuali nuovi o maggiori oneri.
Strategia per la montagna e finanziamento
La Strategia per la montagna italiana (SMI) definisce le priorità e le direttive delle politiche per lo sviluppo autonomo dei territori montani, nell’ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane. Considera, tra l’altro, infrastrutture digitali, servizi essenziali — in particolare sociosanitari e scolastici —, contrasto alla dispersione scolastica, farmacie, servizio postale universale, servizi bancari e negozi multiservizi, gestione associata dei servizi comunali, residenzialità, attività economiche e ripopolamento. La SMI si coordina con le strategie regionali, la Strategia nazionale per le aree interne, le politiche per le zone di confine, la ZES unica per le regioni interessate, la Strategia forestale nazionale e la strategia delle Green community.
La SMI è definita ogni tre anni con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentiti i ministri interessati, consultate le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e le organizzazioni del partenariato economico e sociale, e previa intesa in Conferenza unificata. Le Commissioni parlamentari competenti e la Commissione parlamentare per le questioni regionali esprimono il parere entro 60 giorni.
Dal 2025 il Fondo finanzia sia interventi regionali e degli enti locali sia interventi statali, con particolare riguardo all’attuazione della SMI. Un decreto ministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, determina le risorse per le due categorie e ripartisce quelle destinate a regioni ed enti locali sulla base della classificazione dei comuni, considerando anche l’appartenenza alle province individuate dalla legge n. 56/2014. Le regioni stabiliscono le modalità di assegnazione secondo la propria programmazione. Per la quota statale restano ferme le regole di riparto già previste dalla legge n. 234/2021, anche per le campagne istituzionali sui temi della montagna. Una quota delle risorse può finanziare assistenza tecnica, consulenza gestionale e formazione del personale quando il Dipartimento competente non disponga di professionalità adeguate. I finanziamenti del Fondo sono aggiuntivi rispetto agli altri trasferimenti, benefici fiscali e fondi europei. Gli eventuali aiuti di Stato devono rispettare gli articoli 107 e 108 TFUE; la Presidenza del Consiglio è responsabile dei relativi adempimenti per l’imprenditoria montana.
Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie monitora attuazione e impatto della SMI e del Fondo. Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Ministro presenta alle Camere, sentita la Conferenza unificata, una relazione sullo stato della montagna e sull’attuazione della strategia, con il quadro delle risorse statali destinate alla politica nazionale di sviluppo montano.
Sanità e personale sanitario
Nelle procedure concorsuali del Servizio sanitario nazionale, l’attività svolta presso strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private accreditate, nei comuni destinatari delle misure di sostegno vale il doppio per ciascun anno di servizio. La medesima attività è valorizzata nei contratti collettivi nazionali per il conferimento di incarichi; almeno tre anni di servizio medico in tali strutture costituiscono titolo preferenziale, a parità di condizioni, per gli incarichi di direttore sanitario.
Dal 2025 il personale che presta servizio nei comuni destinatari delle misure e trasferisce lì, o in un comune limitrofo, la propria abitazione per ragioni di servizio può ricevere un credito d’imposta annuale per locazione o acquisto con finanziamento ipotecario o fondiario. Sono ammessi dipendenti di strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali e professionisti convenzionati con il SSN, tra cui medici di assistenza primaria, pediatri di libera scelta, specialisti ambulatoriali, veterinari e altre professionalità sanitarie ambulatoriali. Il credito è pari al minore tra il 60% del canone annuo o dell’importo annuale del finanziamento e 2.500 euro. Nei comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e delimitati per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, il limite è il minore tra il 75% della spesa e 3.500 euro.
Il credito è utilizzabile in dichiarazione dei redditi, entro un limite complessivo di 20 milioni di euro annui dal 2025, e non è cumulabile con il credito d’imposta previsto dall’articolo 27 della legge né con le detrazioni per interessi su mutui e canoni di locazione richiamate dal TUIR. Un decreto interministeriale deve definire criteri, individuazione dei comuni limitrofi, modalità di concessione, controlli e recupero dei benefici indebiti.
I contratti collettivi nazionali e gli accordi collettivi devono prevedere un emolumento accessorio e variabile, commisurato all’effettiva presenza in servizio, per il personale dirigente e non dirigente delle aziende ed enti del SSN e per le categorie di professionisti convenzionati operanti nei comuni interessati. La spesa complessiva è limitata a 20 milioni di euro annui dal 2025; la ripartizione tra contratti e accordi è stabilita con decreto del Ministro della salute entro 60 giorni dall’entrata in vigore dei decreti di classificazione dei comuni destinatari. Regioni e province autonome possono inoltre incentivare, senza nuovi o maggiori oneri, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta che mantengono attivi gli studi nei comuni montani.
Scuole e servizi educativi per l’infanzia
Sono scuole di montagna le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie situate nei comuni individuati dalla legge, nonché le scuole con almeno un plesso in tali comuni; le misure riferite a queste ultime si applicano limitatamente al plesso montano. Per l’organizzazione degli organici di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi, la formazione delle classi e l’assegnazione degli organici si applicano le disposizioni richiamate dalla legge, nel limite delle dotazioni disponibili. La legge modifica inoltre l’articolo 10-bis del decreto-legge n. 123/2023, estendendo l’ambito della disposizione relativa ai percorsi ordinamentali e sperimentali della scuola secondaria di secondo grado e sopprimendo dalla rubrica il riferimento all’“Agenda Sud”.
Un decreto del Ministro dell’istruzione e del merito individua le scuole e riconosce punteggi aggiuntivi ai fini delle graduatorie provinciali di supplenza al personale scolastico, a tempo indeterminato o determinato, che abbia prestato servizio per almeno 180 giorni nell’anno scolastico, di cui almeno 120 per attività didattiche. È previsto un ulteriore punteggio per il servizio nelle pluriclassi delle scuole primarie montane e un punteggio proporzionato all’anzianità di servizio. In sede di contrattazione collettiva nazionale è determinato un punteggio aggiuntivo per le procedure di mobilità a favore del personale in possesso dei requisiti indicati.
Per il personale scolastico che presta servizio in una scuola di montagna e prende in locazione un’abitazione per ragioni di servizio nel comune della scuola o in un comune limitrofo, è riconosciuto un credito d’imposta annuale, per il 2025 e dal 2028, pari al minore tra il 60% del canone annuo e 2.500 euro. La stessa agevolazione è prevista per l’acquisto dell’abitazione con finanziamento ipotecario o fondiario. Nei comuni con non più di 5.000 abitanti e delimitati per la tutela delle minoranze linguistiche storiche, il limite è il minore tra il 75% della spesa e 3.500 euro. Il credito, utilizzabile in dichiarazione e non cumulabile con le agevolazioni fiscali indicate dalla legge, è soggetto a un limite complessivo di 20 milioni di euro per il 2025 e per ciascun anno dal 2028; un decreto ministeriale disciplina criteri, comuni limitrofi, concessione, controlli e recuperi. Le misure organizzative scolastiche non devono comportare nuovi o maggiori oneri.
Stato, regioni, province autonome ed enti locali possono promuovere nei comuni montani servizi educativi per bambini fino a 36 mesi, inclusi nidi e micronidi aziendali, con soluzioni flessibili e adeguate ai bisogni delle famiglie e alle condizioni territoriali e lavorative. Nell’ambito della SMI può essere destinato a progetti innovativi per il sistema integrato dei servizi educativi e per la costituzione di poli per l’infanzia una quota non superiore al 20% delle risorse del Fondo assegnate agli interventi statali. Il riparto avviene con decreto ministeriale, nel rispetto delle linee pedagogiche e degli orientamenti nazionali per il sistema educativo integrato zerosei.
Tribunali e formazione superiore
Per assicurare la copertura delle piante organiche dei tribunali situati in zone montane disagiate con carenze di organico pari almeno al 30%, il Ministero della giustizia può ricorrere, entro le facoltà assunzionali vigenti, anche alla mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche. Non è necessario il nulla osta dell’amministrazione di provenienza.
Università e istituzioni AFAM con sede nei comuni montani, o con corsi accreditati in tali comuni, possono stipulare accordi di programma con il Ministero dell’università e della ricerca per promuovere formazione e ricerca in settori strategici per le aree montane. Gli interventi devono essere realizzati senza nuovi o maggiori oneri, ma il decreto ministeriale previsto dalla legge n. 338/2000 può autorizzare finanziamenti dedicati per interventi edilizi universitari, tenendo conto delle specificità territoriali. Le università possono offrire modalità didattiche alternative, anche a distanza, nel rispetto dei requisiti di autovalutazione e accreditamento. Possono inoltre promuovere partenariati per l’innovazione con operatori privati, finanziati mediante sponsorizzazioni o liberalità, per collegare ricerca e imprese e favorire applicazioni dell’intelligenza artificiale, ad esempio in agricoltura e manifattura. Una quota del Fondo può finanziare borse di studio per studenti iscritti a corsi accreditati nei comuni montani, con particolare attenzione a chi non dispone di mezzi sufficienti; il riparto è definito con decreto ministeriale, sentito il Ministro dell’università e della ricerca.
Connettività e servizi digitali
La continuità della telefonia mobile, la banda ultralarga, la rimozione degli ostacoli all’accesso a Internet e il contrasto al divario digitale e culturale sono indicate come priorità, soprattutto nei comuni a maggiore rischio di spopolamento, in coerenza con la strategia nazionale per la banda ultralarga. Sono favorite forme di partenariato pubblico-privato, anche con enti locali, imprese, start-up innovative e centri di ricerca, per il trasferimento tecnologico e l’alfabetizzazione digitale del tessuto produttivo. Le strategie di infrastrutturazione possono includere servizi pubblici da remoto, compresa la telemedicina, e sportelli pubblici digitalizzati accessibili anche in presenza.
Agricoltura, foreste, pascoli e cantieri forestali
Per recuperare e valorizzare in modo sostenibile i sistemi agro-silvo-pastorali montani, entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge devono essere adottate linee guida nazionali con decreto del Ministro dell’agricoltura, previa intesa in Conferenza unificata e sentiti i ministri indicati dalla legge. Le linee guida riguardano individuazione e recupero dei sistemi, uso razionale dei pascoli e dei boschi, certificazione e conservazione delle foreste, produzioni agroalimentari, impiego energetico e termico del legno e forme associative tra proprietari e affittuari. Le finalità comprendono biodiversità, prevenzione del dissesto idrogeologico, tutela del paesaggio e sostegno alle attività e produzioni agricole, zootecniche e forestali sostenibili.
La legge modifica il testo unico in materia di foreste e filiere forestali, definendo il “cantiere temporaneo forestale o di utilizzazione boschiva” come il luogo in cui si svolgono operazioni di taglio, esbosco, allestimento, trasbordo o trasporto, scortecciatura o cippatura e manutenzione ordinaria funzionale della viabilità forestale. Sono esclusi cura del verde urbano e residenziale e potatura, cura e manutenzione dei frutteti. Al termine delle attività di gestione forestale sostenibile è previsto un certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato con professionalità idonea alla progettazione e pianificazione forestale. Le regioni individuano gli interventi di modesta entità esenti dalla certificazione, sulla base di linee guida nazionali da adottare entro 180 giorni, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni. Ulteriori decreti, da adottare entro 180 giorni, devono stabilire disposizioni specifiche per i cantieri nel rispetto della normativa su salute e sicurezza sul lavoro. Il testo disponibile si interrompe durante il comma 3 dell’articolo 17 e non consente di ricostruire il contenuto delle ulteriori disposizioni eventualmente previste.
Ecosistemi, fauna e aree protette
Le zone montane sono considerate zone floro-faunistiche a sé stanti, nel rispetto della normativa sulle aree protette e delle disposizioni richiamate in materia di fauna selvatica. Stato e regioni devono assicurare che le misure di valorizzazione degli ecosistemi, in particolare rispetto ai grandi carnivori, non pregiudichino le finalità della legge e la disciplina europea di conservazione. Sono possibili accordi tra enti competenti per azioni coordinate. Un decreto ministeriale definisce annualmente, su base regionale o provinciale autonoma, il tasso massimo di prelievi del lupo compatibile con uno stato di conservazione soddisfacente: il primo decreto è previsto entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge e i successivi entro il 31 marzo di ogni anno.
La legge modifica l’articolo 17-bis del decreto-legge n. 44/2023 per consentire alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e alle Province autonome di Trento e Bolzano, alle condizioni previste dalla disciplina richiamata, di dotare di strumenti di autodifesa i corpi di polizia locale e, previa intesa con il Dipartimento della protezione civile, le strutture operative territoriali di protezione civile. Non possono essere impiegati soggetti in condizioni ostative ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o privi del certificato medico richiesto.
Nell’ambito della SMI possono essere avviati progetti, anche associati, di studio, ricerca e attività tecnico-scientifiche nei parchi e nelle aree protette montane, per conservare e monitorare habitat, flora e fauna, affrontare la fragilità della biodiversità e favorire la coesistenza tra persone e fauna selvatica.
Valichi montani e attività venatoria
La legge sostituisce il comma 3 dell’articolo 21 della legge n. 157/1992. Sui valichi montani attraversati in misura rilevante dalle rotte migratorie dell’avifauna, situati ad almeno 1.000 metri di quota e caratterizzati da un significativo dislivello e da un restringimento del passaggio migratorio, sono istituite, ove non già esistenti, zone di protezione speciale entro 1.000 metri dal valico. I valichi sono individuati su base cartografica e segnalati con tabelle mediante decreto dei ministri competenti, previa intesa in Conferenza Stato-Regioni e sentiti ISPRA e Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale. Il decreto deve essere adottato entro 180 giorni dall’entrata in vigore della disposizione. Nelle zone di protezione speciale la caccia è consentita nei limiti e alle condizioni stabiliti dalle regioni. In attesa del decreto, si applicano sui valichi individuati dalle regioni e vigenti nella stagione venatoria 2023-2024 i limiti e le condizioni richiamati dalla legge.
Acqua, ghiacciai ed energia
Una quota del Fondo può finanziare interventi straordinari regionali per monitorare e studiare vegetazione dei sistemi agro-silvo-pastorali, ghiacciai, ambienti idrici ipogei e permafrost, nonché per manutenzione e valorizzazione di fonti e sorgenti non collegate alle reti idriche. Possono essere finanziate casse di espansione, vasche di laminazione e bacini idrici destinati ad agricoltura, lotta agli incendi, turismo — compreso l’innevamento artificiale — e produzione idroelettrica rinnovabile. Sono considerati anche il ruolo delle cooperative e delle comunità energetiche rinnovabili. Le risorse sono ripartite con decreto interministeriale, previa intesa in Conferenza unificata, sulla base delle priorità risultanti dalle richieste regionali e tenendo conto delle normative regionali di sostegno alle zone montane.
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