Salta al contenuto
Adunanza generale

Adunanza generale n. 675/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto ministeriale recante “Regolamento per la disciplina del corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari della carriera dirigenziale penitenziaria ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 63 del 2006”.

Giustizia amministrativa202600268

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto ministeriale recante il regolamento per la disciplina del corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari della carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 63/2006

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero della giustizia ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento composto da undici articoli, volto a disciplinare il corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari della carriera dirigenziale penitenziaria. Lo schema deve definire le materie e le modalità del corso, della durata di diciotto mesi, articolato in formazione teorico-pratica e tirocinio operativo, gli esami al termine del primo anno, anche ai fini del superamento del periodo di prova, gli esami finali e i criteri per determinare la posizione in ruolo degli idonei. La questione comprende anche il coordinamento della nuova disciplina con il precedente decreto ministeriale 31 maggio 2022, adottato in attuazione dell’articolo 13 del d.l. n. 36/2022 per i vincitori dei concorsi banditi nel 2020, nonché con l’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 92/2024, relativo alle procedure concorsuali indette nel biennio 2024-2025.

Il parere

La Sezione ha ritenuto lo schema nel complesso congruamente redatto ed ha espresso parere favorevole nei sensi della motivazione, formulando alcuni rilievi. Ha suggerito di precisare, nell’articolo 9, comma 2, la posizione in ruolo dei consiglieri esclusi dal corso per assenze superiori a centosessanta giorni dovute a infermità contratta durante il corso o a maternità, quando siano ammessi al corso successivo. Ha chiesto di integrare l’articolo 10, relativo alle disposizioni transitorie, specificando che l’applicazione del regolamento ai vincitori di concorsi indetti anteriormente alla sua entrata in vigore opera per quanto non diversamente previsto dal decreto direttoriale 5 maggio 2020, così da qualificare il regolamento come disciplina integrativa e non sostitutiva. Ha preso atto della legittimità dell’esenzione dall’AIR, rilevando però che, per il futuro, la relazione illustrativa dovrebbe richiamare tale esenzione e le relative ragioni giustificative. Ha ricordato l’obbligo di sottoporre il regolamento al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti e di menzionare visto e registrazione nel preambolo. Infine, ha suggerito una correzione redazionale all’articolo 11, sostituendo le parole “non devono derivare” con “non derivano”.

Osservazioni

Art. 9, comma 1, lettera e), e comma 2 - Assenze per infermità o maternità

La disposizione esclude dal corso i consiglieri penitenziari assenti per più di centosessanta giorni, anche non consecutivi, per infermità contratta durante il corso o per maternità. Poiché il comma 2 ne prevede l’ammissione al primo corso successivo al riconoscimento dell’idoneità psicofisica o alla cessazione dei periodi di assenza tutelati, occorre chiarire in quale posizione tali consiglieri saranno collocati rispetto ai vincitori del corso successivo nel quale saranno inseriti.

Art. 10 - Disposizioni transitorie

La previsione secondo cui il regolamento si applica anche ai vincitori di concorsi indetti prima della sua entrata in vigore deve essere coordinata con l’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 92/2024 e con il decreto direttoriale 5 maggio 2020. Si suggerisce di aggiungere dopo le parole “decreto stesso” la formula “per quanto non diversamente previsto dal decreto direttoriale 5 maggio 2020”, chiarendo che il regolamento ha funzione integrativa e non sostitutiva rispetto a tale decreto.

AIR e relazione illustrativa

L’esenzione dall’analisi di impatto della regolamentazione è giustificata dal ridotto numero dei destinatari, dalla natura prevalentemente organizzativa delle disposizioni e dall’assenza di costi di adeguamento significativi. Per il futuro, tuttavia, la relazione illustrativa dovrebbe contenere il riferimento alla dichiarazione di esenzione e alle ragioni giustificative previste dall’articolo 7 del d.P.C.m. n. 169/2017.

Preambolo - Controllo preventivo della Corte dei conti

Poiché lo schema riveste natura regolamentare ed è un atto normativo a rilevanza esterna, deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994. Il preambolo deve dare conto del visto e della registrazione.

Art. 11 - Formula normativa

Si suggerisce di sostituire le parole “non devono derivare” con “non derivano”.

Norme richiamate

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 63/2006

    con regolamento del Ministro sono stabiliti le materie e le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e di tirocinio operativo, le modalità di svolgimento degli esami al termine del primo anno di corso, anche ai fini del superamento del periodo di prova, nonché le modalità di svolgimento degli esami al termine del corso ed i criteri di determinazione della posizione in ruolo del funzionario risultato idoneo

    Costituisce la base normativa primaria del regolamento a regime sul corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari.

  • art. 13, d.l. n. 36/2022, convertito dalla legge n. 79/2022

    i consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi nell’anno 2020 [...] svolgono il corso di formazione iniziale in dodici mesi

    Ha introdotto una disciplina derogatoria e straordinaria, limitata ai vincitori dei concorsi banditi nel 2020, attuata con il decreto ministeriale 31 maggio 2022.

  • art. 2, comma 2, d.l. n. 92/2024, convertito dalla legge n. 112/2024

    ha autorizzato il Ministero della giustizia a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali pubbliche da espletare con le medesime modalità previste dal [...] decreto direttoriale [...] 5 maggio 2020

    Rappresenta la base primaria per le procedure concorsuali del biennio 2024-2025 e impone il coordinamento della disciplina regolamentare con il decreto direttoriale 5 maggio 2020.

  • art. 17, comma 4, legge n. 400/1988

    Impone, per il regolamento ministeriale avente natura regolamentare, il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

  • art. 3, comma 1, lettera c), legge n. 20/1994

    Ricompresa tra le disposizioni che prevedono il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna.

  • art. 7, commi 1, 2 e 6, d.P.C.m. n. 169/2017

    Disciplina l’esenzione dall’AIR e richiede che la relazione illustrativa richiami la dichiarazione di esenzione e le relative ragioni giustificative.

  • art. 36, regio decreto-legge n. 444/1942

    Richiamato quale fondamento della relazione per il Ministro trasmessa a corredo della richiesta di parere.

Massime di principio

  • Un regolamento ministeriale adottato in attuazione di una disciplina primaria sopravvenuta deve coordinarsi con le discipline speciali precedentemente adottate per categorie o procedure determinate, precisando espressamente se opera in funzione integrativa o sostitutiva.
  • Quando una disciplina formativa prevede il recupero del corso da parte di soggetti assenti per ragioni tutelate, la normativa deve stabilire anche la posizione degli interessati rispetto ai partecipanti del corso successivo, in modo da rendere determinabile la loro collocazione.
  • L’esenzione dall’AIR può essere giustificata dal ridotto numero dei destinatari, dalla natura prevalentemente organizzativa dell’intervento e dall’assenza di costi di adeguamento significativi; tali ragioni devono tuttavia risultare adeguatamente richiamate nella relazione illustrativa.
  • I regolamenti ministeriali aventi natura di atti normativi a rilevanza esterna sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, del cui visto e della cui registrazione deve essere fatta menzione nel preambolo.

Regolamento sul corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari

Il parere riguarda lo schema di decreto ministeriale predisposto dal Ministero della giustizia per disciplinare il corso di formazione iniziale dei consiglieri penitenziari della carriera dirigenziale penitenziaria. Si tratta di un affare della Sezione consultiva per gli atti normativi, avente ad oggetto un regolamento ministeriale composto da undici articoli.

Base normativa e finalità dello schema

La disciplina trova la propria base nell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 63/2006, che demanda a un regolamento del Ministro la definizione:

  • delle materie e delle modalità del corso;
  • della durata e dell’articolazione della formazione;
  • degli esami al termine del primo anno, anche ai fini del superamento del periodo di prova;
  • degli esami finali;
  • dei criteri per determinare la posizione in ruolo dei funzionari risultati idonei.

Il corso deve durare diciotto mesi ed essere articolato in periodi alternati di formazione teorico-pratica e tirocinio operativo. La relazione illustrativa individua quali finalità dell’intervento l’acquisizione di competenze professionali specifiche, la formazione dell’etica istituzionale e dei valori della pubblica amministrazione, l’integrazione tra formazione teorica e tirocinio pratico e la valutazione del periodo di prova.

Rapporti con la disciplina precedente

La Sezione ricostruisce il quadro normativo sopravvenuto al d.lgs. n. 63/2006. L’articolo 13 del d.l. n. 36/2022 aveva previsto, in deroga alla durata ordinaria, un corso di dodici mesi per i consiglieri penitenziari nominati all’esito dei concorsi banditi nel 2020. La disposizione era stata attuata con il decreto ministeriale 31 maggio 2022.

La riduzione della durata era stata concepita come misura straordinaria, collegata alle carenze di organico e all’emergenza epidemiologica da Covid-19, e limitata ai concorsi banditi con i decreti direttoriali del 5 maggio e del 28 agosto 2020.

Successivamente, l’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 92/2024 ha autorizzato il Ministero della giustizia a bandire, nel biennio 2024-2025, procedure concorsuali secondo le medesime modalità previste dal decreto direttoriale 5 maggio 2020. In attuazione di tale previsione è stato indetto, con decreto direttoriale 27 novembre 2024, un concorso pubblico per esami, ancora in corso al momento del parere.

Il nuovo schema torna quindi alla disciplina ordinaria del corso di diciotto mesi prevista dal d.lgs. n. 63/2006, pur recependo in larga misura l’impostazione contenutistica del decreto ministeriale del 31 maggio 2022. Tra le principali novità sono segnalati l’allungamento da sei a dodici mesi del primo periodo del corso, la possibilità di svolgimento a distanza, la definizione della commissione esaminatrice, la gratuità della partecipazione ai lavori e l’aumento da quarantacinque a sessanta dei giorni di assenza consentiti per motivi diversi dall’infermità contratta durante il corso o dalla maternità.

Valutazione complessiva

La Sezione considera lo schema nel complesso congruamente redatto ed esprime il parere nei sensi della motivazione. I rilievi formulati riguardano principalmente il coordinamento intertemporale e sistematico della disciplina, la posizione dei soggetti che recuperano il corso, gli adempimenti di controllo e alcuni aspetti di tecnica normativa.

Assenze per infermità o maternità

L’articolo 9, comma 1, lettera e), prevede l’esclusione dal corso dei consiglieri penitenziari assenti per più di centosessanta giorni, anche non consecutivi, quando l’assenza dipenda da infermità contratta durante il corso o da maternità.

Il comma 2 stabilisce che tali consiglieri possano partecipare al primo corso successivo al riconoscimento dell’idoneità psicofisica oppure alla conclusione dei periodi di assenza previsti dalla disciplina a tutela delle lavoratrici madri. La Sezione ritiene però necessario chiarire la loro posizione rispetto ai vincitori del corso successivo nel quale saranno inseriti, in particolare ai fini della collocazione e della posizione in ruolo.

Disposizioni transitorie e coordinamento con il decreto del 5 maggio 2020

L’articolo 10 dispone l’applicazione del regolamento anche ai vincitori di concorsi indetti prima della sua entrata in vigore.

La Sezione osserva che, per i concorsi anteriori all’entrata in vigore del regolamento, la disciplina primaria di riferimento è anche l’articolo 2, comma 2, del d.l. n. 92/2024, che richiama le modalità previste dal decreto direttoriale 5 maggio 2020. Per tale ragione, suggerisce di integrare l’articolo 10 aggiungendo, dopo le parole “decreto stesso”, la clausola “per quanto non diversamente previsto dal decreto direttoriale 5 maggio 2020”.

La modifica serve a chiarire che il nuovo regolamento, rispetto a quel decreto direttoriale, opera come disciplina integrativa e non sostitutiva. Il regolamento troverà invece applicazione a regime in attuazione dell’articolo 5, comma 1, del d.lgs. n. 63/2006.

Esenzione dall’AIR

La Sezione prende atto della dichiarazione di esenzione dall’AIR. L’esenzione è ritenuta giustificata dal ridotto numero dei destinatari, dalla natura essenzialmente organizzativa delle disposizioni e dal fatto che i costi di adeguamento non risultano avere un impatto significativo. Inoltre, lo schema riproduce in larga parte disposizioni già presenti nella disciplina previgente, introducendo soltanto gli aspetti necessari a dare attuazione alla base normativa primaria.

Per il futuro, viene tuttavia segnalato che, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del d.P.C.m. n. 169/2017, la relazione illustrativa avrebbe dovuto richiamare espressamente la dichiarazione di esenzione e le ragioni giustificative previste dal comma 1 dello stesso articolo.

Controllo della Corte dei conti

Poiché lo schema ha natura regolamentare ed è qualificabile come atto normativo a rilevanza esterna, la Sezione ricorda che deve essere sottoposto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988 e dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994.

Il preambolo del decreto dovrà menzionare il visto e la registrazione della Corte dei conti.

Correzione redazionale

Con riferimento all’articolo 11, la Sezione suggerisce di sostituire la formula “non devono derivare” con “non derivano”, ritenendo quest’ultima maggiormente appropriata sotto il profilo della tecnica normativa.

Conclusioni

Il Consiglio di Stato esprime un parere complessivamente favorevole, subordinato ai rilievi formulati in motivazione. Le indicazioni principali riguardano la precisazione della collocazione dei consiglieri che recuperano il corso, il coordinamento delle disposizioni transitorie con il decreto direttoriale 5 maggio 2020, il richiamo delle ragioni dell’esenzione dall’AIR nella relazione illustrativa, la menzione del controllo della Corte dei conti nel preambolo e la correzione linguistica dell’articolo 11.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoRapporto di impiego non privatizzato
RamiFonti e atti normativiPubblico impiego e concorsi
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.