Adunanza generale n. 710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Schema di regolamento recante “Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 48 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi dell’art. 48 del d.l. n. 13/2023
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha sottoposto al Consiglio di Stato un nuovo testo dello schema di regolamento, composto da 33 articoli e 12 allegati, trasmesso in seguito al parere interlocutorio n. 327/2025. La Sezione ha esaminato la completezza dell’istruttoria e la legittimità del procedimento, la riconducibilità delle disposizioni alla delega regolamentare prevista dall’art. 48 del d.l. n. 13/2023, la disciplina dei sedimenti, dei cantieri di micro-dimensioni, della normale pratica industriale, dei depositi intermedi e temporanei, dei controlli, delle modifiche agli allegati, della disciplina transitoria e della copertura finanziaria.
Il parere
La Sezione esprime parere nei termini e alle condizioni indicate in motivazione. Prende atto del recepimento di numerosi rilievi del precedente parere interlocutorio, tra cui l’eliminazione dell’art. 34 sull’abrogazione dell’art. 8 del d.l. n. 133/2014 e del d.P.R. n. 120/2017, la collocazione delle disposizioni sui controlli in un titolo autonomo, la correzione di diversi rinvii e termini procedimentali, l’integrazione della disciplina dei sedimenti e la precisazione delle regole transitorie e tariffarie. Tuttavia, il parere è subordinato alla condizione che la trasmissione dello schema sia stata effettuata su disposizione o delega del Ministro e sotto la responsabilità dell’organo politico. La Sezione rileva inoltre l’assenza del bollino e della verifica della Ragioneria generale dello Stato, del concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell’atto attestante che il Ministro della salute sia stato sentito, ritenendo tali adempimenti necessari per la prosecuzione dell’iter e per la piena legittimità del regolamento. Sono ribaditi rilievi sostanziali sulla disciplina dei sedimenti, sui cantieri fino a 20 metri cubi, sulla normale pratica industriale, sul deposito intermedio in deroga alla destinazione urbanistica e sul deposito temporaneo dei rifiuti. In particolare, la Sezione ritiene non dimostrata la compatibilità con l’art. 184-bis del d.lgs. n. 152/2006 della possibilità di ricomprendere nella normale pratica industriale tutte le fasi previste per la materia prima sostituita; ritiene non consentita, in assenza di criteri primari sufficientemente determinati, la deroga ai limiti quantitativi dell’art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006; e impone la riformulazione dell’art. 31, comma 6, sulle modifiche degli allegati, limitandole agli interventi di dettaglio e di esecuzione. Sono inoltre formulati rilievi formali sulla rubrica dell’art. 31 e sulla disciplina dei piani di utilizzo in corso di approvazione.
Osservazioni
Procedimento di trasmissione e responsabilità politica
La nota di trasmissione del nuovo testo, sottoscritta dal Capo dell’Ufficio legislativo, non indica una delega di firma o altro atto idoneo a ricondurre la trasmissione alla responsabilità del Ministro. Il parere è pertanto subordinato alla condizione che il testo sia stato effettivamente trasmesso su indicazione e sotto la responsabilità dell’organo politico.
Ragioneria generale dello Stato
Il nuovo testo e gli atti di accompagnamento non recano il bollino della Ragioneria generale dello Stato e la relazione tecnica non risulta verificata. L’Amministrazione deve provvedere a tali adempimenti prima della prosecuzione dell’iter.
Concerto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e intervento del Ministero della salute
Devono essere acquisiti il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’atto attestante che il Ministro della salute è stato sentito. La loro mancanza compromette la completezza istruttoria e impedisce una valutazione piena delle disposizioni incidenti sulle rispettive competenze.
Art. 3 - Sedimenti esclusi dal campo di applicazione
L’esclusione dei sedimenti disciplinati dall’art. 185, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 rende inapplicabile la disciplina regolamentare proprio ai sedimenti che il codice dell’ambiente consente di riutilizzare alle condizioni previste dalla normativa europea. La modifica, inoltre, non risulta compresa nella precedente procedura di notifica ai sensi della direttiva 2015/1535.
Art. 4, comma 6, e Allegati 2 e 4 - Parametri per campionamento e caratterizzazione
Le integrazioni tecniche inserite negli allegati attenuano l’indeterminatezza dei parametri, ma la Sezione non può valutare compiutamente l’impatto sanitario delle disposizioni in assenza del prescritto intervento del Ministero della salute.
Art. 6 - Trasporto dei sedimenti
La sostituzione della precedente previsione con la formula secondo cui il trasporto deve essere realizzato in modo da minimizzare la dispersione appare più generica e non risponde pienamente all’esigenza di specificare criteri di minimizzazione dei fenomeni di risospensione e dispersione.
Art. 27, comma 2 - Cantieri con produzione fino a 20 metri cubi
L’esclusione dalla caratterizzazione preventiva si fonda su presunzioni di non contaminazione stabilite da una fonte regolamentare, mentre la fonte primaria richiede l’accertamento dei requisiti di suolo non contaminato e di materiale allo stato naturale. La disciplina deve quindi assicurare espressamente il rispetto dei requisiti primari e degli adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria.
Art. 2 e Allegato 3 - Normale pratica industriale
Resta irrisolta la compatibilità con l’art. 184-bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 della previsione che consente di includere nella normale pratica industriale tutte le fasi previste per la materia prima sostituita. La formulazione è ampia e generica e potrebbe comprendere linee di lavorazione stabili o semi-stabili e interventi di sostanziale manipolazione, esclusi dalla normale pratica industriale.
Allegato 3 - Stabilizzazione a calce o cemento
La Sezione prende atto della notifica del testo alla Commissione europea, ma non può svolgere ulteriori valutazioni poiché non sono state trasmesse le indicazioni che la Commissione avrebbe fornito nell’ambito della procedura EU Pilot n. 5554/13/ENVI.
Art. 5, comma 1, lett. a) - Deposito intermedio e destinazioni urbanistiche
Il nuovo testo mantiene la previsione che consente il deposito intermedio in tutte le classi di destinazioni urbanistiche. È pertanto ribadito il rilievo secondo cui un regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 non può derogare agli strumenti urbanistici né incidere sulla competenza degli enti locali in materia di governo del territorio.
Art. 10 - Piano di utilizzo
Sono correttamente precisati il riferimento al procedimento di VIA e il rapporto tra piano di utilizzo e piano di gestione delle terre e rocce da scavo. È inoltre recepito il richiamo all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 per chiarire gli effetti della verifica di ottemperanza.
Art. 26 - Deposito temporaneo
Non appare dimostrato che la delega regolamentare consenta di derogare ai limiti quantitativi dell’art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006. La disposizione primaria non stabilisce criteri specifici per una deroga e il regolamento non è adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988. La disciplina speciale non può quindi sottrarre il deposito di terre e rocce da scavo alla fattispecie penale connessa alla violazione dei limiti legali.
Art. 28 - Attività di scavo
Si suggerisce di aggiungere, dopo i richiami agli artt. 242 e 252, le parole “del decreto legislativo n. 152 del 2006”.
Art. 31, comma 2 - Disciplina transitoria
Per ragioni formali, nella disposizione relativa ai piani di utilizzo per i quali sia in corso la procedura di approvazione si suggerisce di sostituire le parole “In relazione ai” con la parola “I”.
Art. 31, comma 6 - Modifiche degli allegati
La disposizione deve essere riformulata nel senso che le modifiche degli allegati possono essere adottate con decreto ministeriale, previo concerto e parere indicati, purché abbiano carattere di dettaglio e di esecuzione degli stessi allegati, senza innovare le scelte normative del regolamento.
Art. 31 - Rubrica
La parola “transitorie” deve essere sostituita con “transitoria”.
Art. 12 - Valori di fondo naturale
Il testo non ha recepito l’indicazione di prevedere un termine entro il quale l’Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente definisce i valori di fondo naturale.
Art. 30 - Controlli
È positivamente rilevata l’eliminazione della locuzione “per categorie di attività” e l’inclusione dei cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
Art. 10, comma 4, e art. 16, comma 1 - Verifica della documentazione
È stata recepita la previsione della verifica d’ufficio della completezza della documentazione, compreso l’eventuale parere dell’Agenzia di protezione ambientale.
Art. 19 - Gestione dei dati
È stata recepita l’indicazione di stabilire che la comunicazione dei dati dei piani di utilizzo all’ISPRA avvenga prima dell’inizio dei lavori.
Art. 20 e art. 33 - Tariffe e copertura dei controlli
La previsione del tariffario transitorio approvato con delibera SNPA n. 37 del 9 maggio 2018 e l’allineamento del termine di sei mesi per l’adozione dei decreti tariffari recepiscono i rilievi sulla sincronizzazione della disciplina finanziaria.
Norme richiamate
art. 48 d.l. n. 13/2023, convertito dalla l. n. 41/2023
Disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo
Costituisce la fonte primaria attributiva della potestà regolamentare e delimita gli oggetti, i criteri e le garanzie ambientali e sanitarie della disciplina.
art. 17, comma 3, l. n. 400/1988
Individua il paradigma del regolamento attuativo adottato sulla base di una fonte primaria; non consente al regolamento di abrogare fonti normative gerarchicamente superiori o di derogare autonomamente a discipline primarie.
art. 184-bis d.lgs. n. 152/2006
Stabilisce le condizioni per qualificare le terre e rocce da scavo come sottoprodotti, compreso il requisito dell’utilizzo senza trattamento diverso dalla normale pratica industriale.
art. 185, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 152/2006
Esclude dalla disciplina dei rifiuti il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato e riutilizzato nello stesso sito alle condizioni previste.
art. 185, comma 3, d.lgs. n. 152/2006
Fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie specifiche, sono esclusi dall’ambito di applicazione della Parte Quarta del presente decreto i sedimenti spostati all’interno di acque superficiali o nell'ambito delle pertinenze idrauliche ai fini della gestione delle acque e dei corsi d’acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi
Definisce i limiti entro i quali i sedimenti sono esclusi dalla disciplina dei rifiuti; la disciplina regolamentare deve rispettare tali limiti.
art. 185-bis d.lgs. n. 152/2006
Prevede le condizioni, inclusi i limiti quantitativi, del deposito temporaneo dei rifiuti; tali condizioni non possono essere derogate dal regolamento in assenza di una specifica e determinata base primaria.
art. 2 d.lgs. n. 152/2006
Indica tra gli obiettivi della disciplina ambientale la salvaguardia e il miglioramento dell’ambiente e l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali.
art. 9 Cost.
Impone, secondo l’indirizzo richiamato, un’interpretazione delle disposizioni ambientali orientata ad accrescere e non diminuire il livello di protezione effettiva, anche in considerazione della salvaguardia delle generazioni future e dello sviluppo sostenibile.
art. 117, comma 3, Cost.
La materia del governo del territorio comprende la determinazione delle destinazioni d’uso del territorio, con competenze proprie degli enti locali; il regolamento non può derogarvi autonomamente.
art. 246 ss. d.lgs. n. 81/2008
Rilevano quali specifiche disposizioni di tutela da garantire nella disciplina delle terre e rocce da scavo contenenti amianto o altri materiali potenzialmente pericolosi.
art. 28 d.lgs. n. 152/2006
È richiamato per chiarire l’ambito e gli effetti della verifica di ottemperanza del piano di utilizzo.
direttiva 2008/98/CE
Costituisce il quadro europeo di riferimento in materia di rifiuti e disciplina l’esclusione dei sedimenti dall’ambito di applicazione della direttiva alle condizioni indicate.
direttiva (UE) 2015/1535
Disciplina la procedura di notifica delle regole tecniche; le modifiche apportate al nuovo testo non risultano comprese nella precedente notifica.
Massime di principio
- Un regolamento governativo adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 non può abrogare disposizioni contenute in fonti normative di rango superiore, compresi regolamenti governativi, se la fonte primaria non gli conferisce espressamente tale potere.
- La trasmissione di uno schema di regolamento al Consiglio di Stato deve avvenire dopo il perfezionamento del procedimento previsto dalla fonte primaria, con l’acquisizione degli atti di concerto, dei pareri e degli assensi richiesti; in mancanza, la funzione consultiva si esercita su un testo non definitivo e l’iter non può proseguire legittimamente.
- Una fonte regolamentare non può sostituire con presunzioni generali i requisiti di legittimità stabiliti dalla fonte primaria per qualificare un materiale come sottoprodotto o come materiale escluso dalla disciplina dei rifiuti, quando tali requisiti richiedono un concreto accertamento.
- La nozione di normale pratica industriale ai sensi dell’art. 184-bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006 non può comprendere trattamenti o fasi di lavorazione che comportino una sostanziale manipolazione del materiale o richiedano impianti stabili o semi-stabili assimilabili a impianti di trattamento dei rifiuti.
- Un regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 non può derogare ai limiti quantitativi stabiliti dall’art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006 per il deposito temporaneo dei rifiuti, se la fonte primaria non stabilisce criteri specifici e determinati per tale deroga.
- La modifica degli allegati mediante decreto ministeriale non regolamentare è ammissibile solo per interventi di dettaglio e di esecuzione, senza innovare le scelte normative già compiute dal regolamento e senza eludere il procedimento previsto dalla fonte primaria.
Schema di regolamento sulla gestione delle terre e rocce da scavo
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, esamina il nuovo testo dello schema di regolamento predisposto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica in seguito al parere interlocutorio n. 327/2025. Lo schema, fondato sull’art. 48 del d.l. n. 13/2023, è composto da 33 articoli e 12 allegati e disciplina in forma semplificata la gestione delle terre e rocce da scavo, anche con riferimento a sedimenti, amianto, cantieri di piccole dimensioni, controlli e tariffe.
Completezza dell’istruttoria
La Sezione rileva che la nota di trasmissione del nuovo testo, sottoscritta dal Capo dell’Ufficio legislativo, non è accompagnata da una delega o da una dichiarazione che riconduca la trasmissione alla responsabilità del Ministro. Il parere è quindi subordinato alla condizione che il testo sia stato trasmesso su indicazione e sotto la responsabilità dell’organo politico.
Mancano inoltre il bollino della Ragioneria generale dello Stato e la verifica della relazione tecnica. Non risultano acquisiti neppure il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l’atto attestante che il Ministro della salute sia stato sentito. La Sezione considera tali adempimenti imprescindibili per la completezza istruttoria, la definitività del testo e la legittima prosecuzione dell’iter.
Base normativa e abrogazioni
Il precedente art. 34, che prevedeva l’abrogazione dell’art. 8 del d.l. n. 133/2014 e del d.P.R. n. 120/2017, è stato eliminato correttamente. La Sezione ribadisce che il regolamento, riconducibile all’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988, non può abrogare disposizioni poste da fonti normative gerarchicamente superiori, inclusi regolamenti governativi, se tale potere non è conferito dalla fonte primaria.
Sedimenti e compatibilità europea
La novella dell’art. 48, comma 1, del d.l. n. 13/2023, introdotta dall’art. 1, comma 829, della l. n. 199/2025, ha ampliato la delega includendo i residui di lavorazione dei materiali lapidei, i sedimenti e le terre e rocce provenienti da affioramenti geologici naturali contenenti amianto.
La Sezione rileva tuttavia una questione di compatibilità con l’art. 185, comma 3, del d.lgs. n. 152/2006 e con l’art. 2 della direttiva 2008/98/CE. L’art. 3 del nuovo schema esclude dal regolamento i sedimenti disciplinati dall’art. 185, comma 3, con l’effetto di rendere inapplicabile la disciplina dei sottoprodotti proprio ai sedimenti che il codice dell’ambiente consente di riutilizzare alle condizioni previste. Inoltre, le modifiche all’art. 3 non risultano comprese nella precedente notifica effettuata ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535.
Le integrazioni agli allegati 2 e 4 introducono riferimenti tecnici per il campionamento e la caratterizzazione dei sedimenti, anche mediante il richiamo ai decreti ministeriali n. 173/2016 e n. 172/2016 e ai parametri delle tabelle dell’allegato 5 al titolo V della parte quarta del d.lgs. n. 152/2006. Tuttavia, la Sezione non può valutare pienamente gli effetti sanitari della disciplina in assenza dell’intervento del Ministero della salute.
La nuova formulazione dell’art. 6, limitata alla previsione che il trasporto dei sedimenti debba minimizzare la dispersione, appare più generica della precedente e non risponde completamente alla richiesta di specificare criteri per la minimizzazione della risospensione e della dispersione durante escavo e trasporto.
Cantieri di micro-dimensioni
È stata eliminata dall’art. 2 la definizione di “cantiere puntuale”, ma l’art. 27 continua a consentire il riutilizzo diretto nel sito di produzione delle terre e rocce prodotte in quantità non superiore a 20 metri cubi senza preventiva caratterizzazione, salvo alcune esclusioni.
La Sezione riconosce che i cantieri fino a 20 metri cubi rientrano nella categoria dei cantieri di micro-dimensioni cui l’art. 48, comma 1, lett. e-bis), consente di applicare semplificazioni. Tuttavia, osserva che le esclusioni previste dallo schema operano sostanzialmente come presunzioni di non contaminazione, mentre il codice dell’ambiente richiede che siano accertati i requisiti di suolo non contaminato e di materiale allo stato naturale. Le considerazioni dell’Amministrazione su eventuali verifiche ulteriori in presenza di anomalie non sono sufficienti perché non sono tradotte in una prescrizione normativa vincolante.
La Sezione richiama inoltre la necessità di garantire gli adeguati livelli di tutela ambientale e sanitaria prescritti dall’art. 48, comma 2, del d.l. n. 13/2023 e il rispetto delle disposizioni in materia di amianto e salute dei lavoratori, incluse quelle degli artt. 246 e seguenti del d.lgs. n. 81/2008.
Normale pratica industriale
L’art. 4 e l’allegato 3 precisano la nozione di normale pratica industriale e ammettono, tra l’altro, le fasi che un processo prevedrebbe per la materia prima sostituita dal sottoprodotto. La Sezione ritiene non superata la perplessità già espressa nel parere interlocutorio: una formulazione così ampia potrebbe comprendere trasformazioni sostanziali, linee di lavorazione stabili o semi-stabili e impianti assimilabili a quelli di gestione dei rifiuti.
La normale pratica industriale deve invece rimanere compatibile con l’art. 184-bis, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006, che esclude trattamenti diversi da quelli ordinari e non consente manipolazioni sostanziali del materiale. Quanto alla stabilizzazione a calce o cemento, la Sezione prende atto della notifica del testo alla Commissione europea, ma non può svolgere ulteriori valutazioni poiché non sono state trasmesse le indicazioni ricevute nell’ambito della procedura EU Pilot n. 5554/13/ENVI.
Deposito intermedio e destinazioni urbanistiche
La previsione dell’art. 5, comma 1, lett. a), che consente il deposito intermedio in tutte le classi di destinazioni urbanistiche, non è stata modificata, nonostante il precedente rilievo. La Sezione ribadisce che un regolamento adottato ai sensi dell’art. 17, comma 3, della l. n. 400/1988 non può derogare agli strumenti urbanistici né incidere sulla determinazione delle destinazioni d’uso, materia riconducibile al governo del territorio.
È invece stata eliminata la previsione relativa ai “presidi idonei” per il deposito in aree con destinazione verde, residenziale o agricola ed è stato corretto il riferimento ai “terreni prodotti”, sostituito con “terre e rocce da scavo”.
Piani di utilizzo, controlli e dati
Sono state recepite diverse osservazioni del parere interlocutorio. L’art. 10 chiarisce che il piano di utilizzo deve essere trasmesso prima della conclusione del procedimento di VIA e specifica che il piano di gestione non sostituisce il piano di utilizzo. È stato inoltre introdotto il richiamo all’art. 28 del d.lgs. n. 152/2006 per la verifica di ottemperanza.
Gli artt. 10 e 16 prevedono la verifica d’ufficio della completezza della documentazione, compreso l’eventuale parere dell’Agenzia di protezione ambientale. L’art. 19 stabilisce che la comunicazione dei dati dei piani di utilizzo all’ISPRA deve avvenire prima dell’inizio dei lavori. È stata inoltre eliminata la locuzione “per categorie di attività” nella disciplina dei controlli ed è stato incluso il riferimento ai cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
Deposito temporaneo dei rifiuti
L’art. 26 mantiene limiti quantitativi specifici per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti, diversi da quelli generali dell’art. 185-bis del d.lgs. n. 152/2006.
La Sezione non ritiene sufficiente il richiamo alla delega dell’art. 48, comma 1, lett. c), poiché la fonte primaria non stabilisce criteri specifici per derogare ai limiti dell’art. 185-bis e il regolamento non è adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della l. n. 400/1988. L’art. 185-bis contiene norme eccezionali e derogatorie e la quantità dei rifiuti costituisce una condizione legale del deposito temporaneo. Non è quindi possibile sottrarre il deposito regolamentare alla disciplina primaria, anche considerati i possibili riflessi penali ai sensi dell’art. 256 del d.lgs. n. 152/2006.
Disposizioni transitorie e modifiche degli allegati
La disciplina transitoria è stata corretta prevedendo che i piani già approvati restino soggetti alla normativa previgente, mentre i procedimenti di approvazione in corso si concludano secondo il nuovo regolamento. È suggerita la sostituzione della formula “In relazione ai” con “I”.
Quanto alle modifiche degli allegati, la Sezione ritiene insufficiente la formulazione che consente interventi “in termini strettamente integrativi”. L’art. 31, comma 6, deve essere riformulato stabilendo che le modifiche ministeriali sono ammesse soltanto se hanno carattere di dettaglio e di esecuzione degli allegati, senza modificare le scelte normative già assunte. La rubrica dell’art. 31 deve inoltre usare il singolare “disciplina transitoria”.
Copertura finanziaria
La Sezione prende atto delle precisazioni sulla neutralità finanziaria. I costi dei controlli sono ricondotti alle tariffe previste dall’art. 20, applicabili al proponente e al produttore, mentre è previsto, nelle more del tariffario nazionale, l’utilizzo del tariffario approvato con delibera del Consiglio SNPA n. 37 del 9 maggio 2018. È stato inoltre uniformato a sei mesi il termine per l’emanazione dei decreti tariffari previsti dagli artt. 14 e 20.
Conclusioni
Il parere è favorevole con condizioni e rilievi. La prosecuzione dell’iter richiede il completamento degli adempimenti istruttori e procedurali, inclusi gli interventi della Ragioneria generale dello Stato, il concerto ministeriale e l’intervento del Ministero della salute. Restano da correggere o rivalutare, in particolare, la disciplina dei cantieri fino a 20 metri cubi, la normale pratica industriale, il deposito intermedio in deroga alle destinazioni urbanistiche, il deposito temporaneo dei rifiuti e la formulazione dell’art. 31, comma 6.
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