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Adunanza generale

Adunanza generale n. 558/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

schema di regolamento recante “Riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 ottobre 1986, n. 697 adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127”.

Giustizia amministrativa202501200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di regolamento recante il riordino della disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici, adottato in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge n. 127/1997.

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero dell’Università e della ricerca ha sottoposto al Consiglio di Stato uno schema di regolamento volto a riordinare organicamente la disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML), sostituendo e coordinando i decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018. Il primo schema era stato esaminato con parere interlocutorio n. 1533 del 31 dicembre 2025, che aveva richiesto una più chiara distinzione tra riconoscimento delle Scuole e accreditamento di sedi e corsi, una disciplina maggiormente autoapplicativa e una riduzione dei rinvii a successivi decreti e linee guida. Il nuovo schema è stato quindi trasmesso con relazioni illustrative e tecniche, attestazione di esenzione dall’AIR e analisi tecnico-normativa. Le questioni riguardano sia gli adempimenti procedimentali e formali del regolamento, sia la coerenza, completezza, chiarezza e coordinazione delle disposizioni concernenti riconoscimento, accreditamento, verifica periodica, organizzazione delle Scuole, corsi, docenza, titoli, transizione dal regime previgente e anagrafe degli studenti.

Il parere

La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione, formulando numerosi rilievi e suggerimenti di modifica. Valuta positivamente la riformulazione complessiva dello schema, che distingue correttamente il riconoscimento delle Scuole dall’accreditamento delle sedi e dei corsi e ridimensiona il rinvio a successive linee guida. Raccomanda tuttavia l’acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato prima dell’adozione definitiva, la correzione del preambolo quanto al parere del CUN ormai superato, l’inserimento dei riferimenti al controllo preventivo della Corte dei conti e l’utilizzo della formula propria dei regolamenti ministeriali, "adotta il seguente regolamento". Sull’articolato richiede o suggerisce interventi volti a: uniformare la terminologia tra riconoscimento, accreditamento e istanza; disciplinare i requisiti di onorabilità e professionalità; chiarire il procedimento di rivalutazione e gli effetti dell’inerzia di ANVUR e CUN; motivare anche i provvedimenti di rigetto; eliminare o chiarire la preclusione alla reiterazione delle istanze; disciplinare l’accreditamento di nuovi corsi o sedi, comprese le sedi centrali; correggere la disciplina della durata quinquennale e della verifica periodica dell’accreditamento; coordinare le disposizioni su docenza, regolamenti didattici e commissioni d’esame; chiarire il regime delle Scuole già riconosciute; fissare un termine per il decreto relativo all’Anagrafe nazionale degli studenti; distinguere l’entrata in vigore dall’applicazione differita e sostituire il riferimento alla sostituzione dei precedenti decreti con quello all’abrogazione.

Osservazioni

Adempimenti finanziari e controllo della Corte dei conti

Prima dell’adozione definitiva deve essere acquisita la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato. Il regolamento, quale atto normativo a rilevanza esterna, deve inoltre essere sottoposto al visto e alla registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c), della legge n. 20/1994 e dell’articolo 17, comma 4, della legge n. 400/1988; tale adempimento deve risultare nel preambolo e nell’explicit.

Formula di approvazione

Trattandosi di regolamento ministeriale, la formula "decreta" deve essere sostituita con "adotta il seguente regolamento".

Articolo 1 - Oggetto e terminologia

Occorre mantenere distinta la disciplina del riconoscimento delle Scuole da quella dell’accreditamento di sedi e corsi; va eliminato il riferimento all’accreditamento delle Scuole e sostituito con il riferimento all’accreditamento di un corso e di una sede. Si suggerisce di inserire anche il riferimento ai requisiti e di correggere la terminologia relativa alle SSML, preferendo la denominazione aggiornata "Scuole superiori per mediatori linguistici".

Articolo 2 - Requisiti e modello duale

La distinzione tra riconoscimento della Scuola e accreditamento delle sedi e dei corsi è condivisa, ma occorre chiarire che una Scuola già riconosciuta può chiedere soltanto l’accreditamento di nuovi corsi o sedi, senza necessità di un nuovo riconoscimento. Il comma 1 deve usare "istante" anziché "proponente", includere espressamente le sedi e prevedere un requisito idoneo per i nuovi soggetti gestori e per le Scuole che chiedono il riconoscimento ex novo.

Articolo 3 - Procedimento di riconoscimento e accreditamento

Occorre integrare rubrica e disposizioni con il riferimento alle sedi, sostituire le locuzioni improprie e disciplinare puntualmente i requisiti di onorabilità e professionalità, includendoli nell’elenco dei requisiti dell’articolo 2 e chiarendo i soggetti cui si riferiscono. Devono essere utilizzate le parole "istanze" anziché "proposte" e chiariti i riferimenti territoriali alle possibilità occupazionali e al bacino di utenza, evitando un’ingiustificata regionalizzazione della formazione e della professionalità.

Articolo 3, commi 7-9 - Rivalutazione delle istanze e pareri di ANVUR e CUN

Devono essere chiariti il soggetto competente a concedere termini intermedi, il procedimento di rivalutazione e la decorrenza dei termini. Il termine per la trasmissione deve essere espresso mediante il riferimento a un numero di giorni decorrenti dal ricevimento del parere negativo. Non è coerente considerare ancora sospesi o "fermi" i termini per pareri già resi. Occorre inoltre disciplinare lo statuto dell’inerzia di ANVUR o CUN. Il provvedimento deve essere motivato sia quando accoglie sia quando rigetta le istanze e deve riferirsi anche alle sedi.

Articolo 3, comma 11 - Nuova presentazione dell’istanza

La limitazione a una sola volta della possibilità di presentare una nuova istanza non è adeguatamente motivata. Se intesa come preclusione definitiva dopo una seconda reiezione, sarebbe illegittima perché limiterebbe la libertà di impresa e di insegnamento anche quando siano successivamente maturati i requisiti. Se intesa soltanto come divieto di ripresentare la stessa istanza senza novità documentate, deve essere formulata in modo chiaro.

Articolo 3, comma 12 - Nuove sedi e nuovi corsi

La disposizione disciplina soltanto l’accreditamento di nuove sedi decentrate, ma deve essere coordinata con la possibilità di attivare nuovi corsi presso la sede centrale e di accreditare nuove sedi principali o centrali.

Articolo 4 - Statuto e organi della Scuola

La previsione relativa allo statuto deve essere coordinata con l’articolo 3, comma 1, poiché lo statuto accompagna l’istanza e non segue il riconoscimento. Lo studente può far parte del Nucleo di valutazione, ma non deve essere qualificato come esperto; occorre eventualmente disciplinarne le modalità di individuazione o elezione. Si valuta inoltre l’affidamento della revisione dei conti a un professionista.

Articolo 5 - Verifiche, revoca e trasferimento

Va chiarito in che modo i costi delle verifiche a campione del Ministero siano posti a carico delle Scuole. Le espressioni "parere conforme" e "parere favorevole" dell’ANVUR devono essere chiarite come riferite a un parere vincolante, se questa è la reale intenzione normativa. La disciplina del completamento dei corsi dopo la revoca deve essere coordinata con quella del completamento dell’anno accademico. Deve inoltre essere rivalutata la regionalizzazione del trasferimento di sede e della nuova sede decentrata.

Articolo 6 - Durata e verifica dell’accreditamento

La temporaneità dell’accreditamento deve essere introdotta coerentemente negli articoli 2 e 3. È preferibile stabilire che l’accreditamento delle sedi e dei corsi abbia durata quinquennale e sia soggetto alla verifica periodica della permanenza dei requisiti. La conferma quinquennale non deve essere configurata come un rinnovo periodico dell’istanza, incompatibile con la continuità dell’accreditamento.

Articoli 7 e 9 - Ammissione ai corsi

Si suggerisce di riformulare le disposizioni sull’ammissione ai corsi facendo riferimento al conseguimento del titolo o requisito richiesto, anziché al suo possesso. La disposizione relativa al contenuto del regolamento didattico deve essere collocata nell’articolo 11.

Articolo 10 - Docenza

Devono essere uniformate e definite le espressioni "docente afferente alla struttura", "personale docente strutturato" e "docenti dell’istituzione". Va sostituito il riferimento alla "Scuola proponente" con quello all’istanza. Occorre chiarire la funzione degli esperti esterni, il rapporto tra l’articolo 10, comma 5, e l’articolo 12, comma 3, nonché la natura obbligatoria o facoltativa della componente esterna.

Articolo 11 - Regolamenti didattici e commissioni d’esame

La disposizione contiene materie eterogenee e deve essere riorganizzata. Le norme sulle commissioni d’esame e sulle modalità dell’attività didattica devono essere collocate altrove o ricondotte coerentemente al contenuto dei regolamenti didattici. Occorre chiarire l’appartenenza dei professori e ricercatori al corpo docente della Scuola, valutare una disciplina complessiva delle commissioni e coordinare il procedimento previsto dal comma 8 con quello dell’articolo 3.

Articolo 13 - Diploma supplement

La nozione tecnica di "diploma supplement" deve essere definita nell’articolo 1 prima di essere utilizzata.

Articolo 14 - Scuole già riconosciute

Deve essere chiarito se le Scuole già riconosciute siano tenute a chiedere un nuovo riconoscimento. La disciplina deve essere coordinata con la revoca prevista in caso di mancata presentazione della relazione, con l’articolo 3, comma 3, e con i termini e le procedure effettivamente stabiliti. Va inoltre corretto il riferimento agli articoli 2 e 3, poiché la procedura di riconoscimento è disciplinata dall’articolo 3, e deve essere individuato il termine richiamato nel secondo periodo.

Articolo 17 - Anagrafe nazionale degli studenti

L’inserimento degli studenti nell’Anagrafe nazionale è subordinato a un successivo decreto non regolamentare, previo parere del Garante, con conseguente carattere non autoapplicativo della disciplina. Deve essere stabilito un termine per l’emanazione del decreto.

Articolo 18 - Entrata in vigore e abrogazioni

Deve essere precisato che l’entrata in vigore del regolamento decorre ordinariamente dalla pubblicazione, mentre l’applicazione può essere differita alla definizione delle nuove offerte formative. Nel comma 2, "sostituisce" deve essere sostituito con "abroga".

Norme richiamate

  • legge 11 ottobre 1986, n. 697, art. 1, comma 1

    I diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori sono riconosciuti a fini professionali e giuridici purché la denominazione dei diplomi e l’ordinamento didattico delle Scuole siano corrispondenti a quelli esistenti in ambito universitario e l’ordinamento didattico sia stato approvato con decreto ministeriale, sentito il Consiglio universitario nazionale.

    La disposizione costituisce la base normativa del riconoscimento dei diplomi e limita il parere del CUN all’approvazione degli ordinamenti didattici.

  • legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17, comma 96, lettera a)

    Potestà di disciplinare con propri decreti, in coerenza con la revisione degli ordinamenti degli studi universitari, il riconoscimento delle scuole, l’attivazione dei corsi, il rilascio e la valutazione dei relativi titoli.

    È individuata dalla Sezione come base legale dell’intervento regolamentare e come fonte che rende non necessario, in via generale, un nuovo parere del CUN sullo schema complessivamente rielaborato.

  • d.m. 10 gennaio 2002, n. 38

    Ha ridenominato le Scuole come Scuole superiori per mediatori linguistici, disciplinandone il riconoscimento, i corsi triennali e i diplomi equipollenti ai diplomi di laurea della classe Scienze della mediazione linguistica.

  • d.m. 3 maggio 2018, n. 59

    Ha modificato il d.m. n. 38/2002 introducendo, previa procedura di accreditamento ministeriale, la possibilità di attivare corsi biennali di secondo ciclo e prevedendo l’equipollenza dei relativi titoli alle lauree magistrali LM-94 ai soli fini professionali e concorsuali.

  • d.m. 22 ottobre 2004, n. 270

    Ha ridefinito le classi di laurea, tra cui la classe L-12 Scienze della mediazione linguistica.

  • d.m. 19 dicembre 2023, nn. 1648 e 1649

    Hanno ulteriormente modificato le classi di laurea e laurea magistrale rilevanti per adeguarle all’evoluzione del sistema universitario e agli interventi del PNRR.

  • legge 14 gennaio 1994, n. 20, art. 3, comma 1, lettera c)

    Prevede il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti sugli atti normativi a rilevanza esterna.

  • legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 3

    Limita la possibilità di adottare con regolamento ministeriale la disciplina demandata a un successivo decreto previsto dall’articolo 17 dello schema; il decreto sull’Anagrafe nazionale è quindi qualificato come non regolamentare.

  • legge 23 agosto 1988, n. 400, art. 17, comma 4

    Disciplina il procedimento e la formula propria dei regolamenti ministeriali e impone il controllo preventivo della Corte dei conti; la formula corretta è "adotta il seguente regolamento".

  • legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 10-bis

    Il parere negativo di ANVUR o CUN è configurato dallo schema come preavviso di rigetto, cui segue la possibilità dell’istante di presentare osservazioni entro dieci giorni.

  • circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 20 aprile 2001

    È richiamata per le regole di uniformità e correttezza nella redazione delle denominazioni e delle maiuscole.

Massime di principio

  • Quando uno schema regolamentare distingue il riconoscimento dell’ente o dell’istituzione dall’accreditamento delle sue sedi e dei suoi corsi, tali procedimenti devono essere disciplinati autonomamente anche nei casi di ampliamento successivo dell’offerta: una Scuola già riconosciuta non deve essere nuovamente riconosciuta per attivare nuovi corsi o ottenere l’accreditamento di nuove sedi, salvo diversa ed espressa previsione legislativa.
  • Il parere di un organo consultivo acquisito sul testo originario deve essere nuovamente richiesto, per simmetria formale, quando lo schema sia complessivamente e significativamente rielaborato; tuttavia, l’omessa rinnovazione non determina necessariamente un vizio procedimentale se il parere non costituisce, alla luce della base legale, un adempimento obbligatorio e riguarda soltanto uno specifico segmento della disciplina.
  • Un procedimento amministrativo regolato da pareri negativi configurati come preavviso di rigetto deve distinguere chiaramente il termine per il rilascio del parere, già reso, dal termine per la comunicazione e dalla successiva fase partecipativa dell’istante; non è coerente mantenere sospesi termini già scaduti né lasciare indeterminati gli effetti dell’inerzia dell’organo consultivo.
  • La limitazione definitiva della possibilità di ripresentare un’istanza amministrativa, anche quando il richiedente abbia successivamente maturato i requisiti prescritti, è illegittima se incide senza adeguata base normativa sulla libertà di impresa o di insegnamento; il divieto può riguardare soltanto la riproposizione della medesima istanza priva di elementi di novità, purché formulato in modo chiaro.
  • La verifica periodica dei requisiti di un accreditamento continuativo deve essere distinta dal rinnovo periodico dell’accreditamento: se il rapporto prosegue quando i requisiti permangono, è più coerente configurare l’accreditamento come avente durata determinata e soggetto a conferma o verifica periodica, non come un titolo da ripresentare integralmente a ogni scadenza.
  • Un regolamento ministeriale deve essere sufficientemente completo e autoapplicativo nei suoi elementi essenziali; i rinvii a successivi decreti o linee guida devono essere circoscritti, chiaramente qualificati e accompagnati, quando necessari all’operatività della disciplina, da termini certi per la loro adozione.

Riordino della disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici

Il parere riguarda uno schema di regolamento ministeriale predisposto dal Ministero dell’Università e della ricerca per riordinare organicamente la disciplina delle Scuole superiori per mediatori linguistici (SSML). Il testo intende sostituire e coordinare la disciplina contenuta nei decreti ministeriali n. 38/2002 e n. 59/2018, in attuazione dell’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge n. 127/1997.

Premesse e riformulazione dello schema

La Sezione aveva già esaminato un primo schema con il parere interlocutorio n. 1533 del 31 dicembre 2025, chiedendo una razionalizzazione sistematica della terminologia e una distinzione esplicita tra il riconoscimento delle Scuole e l’accreditamento delle sedi, dei corsi e dei master. Aveva inoltre segnalato il carattere non esaustivo e non autoapplicativo del testo originario, dovuto ai numerosi rinvii a futuri decreti ministeriali e linee guida.

Il Ministero ha trasmesso un nuovo schema il 3 marzo 2026, corredato dalla relazione al Ministro, dalle relazioni illustrativa e tecnica, dall’attestazione di esenzione dall’AIR e dall’analisi tecnico-normativa. La Sezione rileva che la riformulazione recepisce in larga parte le osservazioni precedenti.

Quadro normativo e obiettivi

La legge n. 697/1986 prevede il riconoscimento dei diplomi rilasciati dalle Scuole superiori per interpreti e traduttori quando l’ordinamento didattico sia corrispondente a quello universitario e sia approvato con decreto ministeriale, sentito il CUN. L’articolo 17, comma 96, lettera a), della legge n. 127/1997 ha attribuito al Ministro il potere di disciplinare il riconoscimento delle Scuole, l’attivazione dei corsi e il rilascio e la valutazione dei titoli.

Il d.m. n. 38/2002 ha ridenominato le istituzioni come SSML e ne ha disciplinato il riconoscimento e i corsi triennali, con rilascio di diplomi equipollenti ai diplomi di laurea della classe Scienze della mediazione linguistica. Il d.m. n. 59/2018 ha introdotto, previa procedura di accreditamento, i corsi biennali di secondo ciclo, con titoli equipollenti alle lauree magistrali LM-94 ai soli fini professionali e concorsuali.

Lo schema persegue due obiettivi: aggiornare la disciplina avvicinando le SSML al sistema universitario e riunire in un unico regolamento la normativa previgente, introducendo un sistema di accreditamento con il coinvolgimento di ANVUR e CUN. La Sezione richiama il precedente parere n. 47 del 2019, secondo cui le SSML entrano nel sistema universitario nei limiti e ai fini consentiti dalla legislazione, in quanto istituzioni che rilasciano titoli equipollenti.

Adempimenti procedimentali e formali

La Sezione raccomanda l’acquisizione della bollinatura della Ragioneria generale dello Stato prima dell’adozione definitiva, pur ritenendo sufficiente che il Ministero abbia attestato l’avvenuta trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze.

Il nuovo schema conserva il parere del CUN reso sul testo originario. Poiché il testo è stato significativamente rielaborato, sarebbe stato formalmente opportuno acquisire un nuovo parere. Tuttavia, il parere del CUN non appare un adempimento generale necessario ai sensi della base legale dell’intervento, essendo richiesto dalla legge n. 697/1986 soltanto per l’approvazione degli ordinamenti didattici. Il riferimento al vecchio parere deve comunque essere eliminato dal preambolo, perché ormai superato.

L’esenzione dall’AIR è ritenuta idonea, trattandosi di una valutazione effettuata ex ante. Il regolamento deve essere sottoposto al controllo preventivo della Corte dei conti e deve darne evidenza nel preambolo e nell’explicit. La formula di approvazione deve essere quella propria del regolamento ministeriale: "adotta il seguente regolamento".

Distinzione tra riconoscimento e accreditamento

La nuova formulazione dell’articolo 1 è apprezzata perché distingue il riconoscimento, riferito alle Scuole, dall’accreditamento, riferito alle sedi e ai corsi. La Sezione segnala però che le Scuole, secondo la terminologia adottata, non sono accreditate, ma riconosciute. Devono quindi essere corrette le espressioni che attribuiscono alle Scuole un accreditamento.

Il modello duale è condiviso, ma deve essere applicato coerentemente. Una Scuola già riconosciuta non deve ottenere un nuovo riconoscimento quando chieda di attivare corsi ulteriori o di aprire nuove sedi: in tali casi è sufficiente il nuovo accreditamento. La disciplina deve inoltre comprendere anche l’accreditamento di nuovi corsi presso la sede centrale e non soltanto quello delle sedi decentrate.

Requisiti e procedimento

Il nuovo articolo 2 supera la precedente dipendenza da future linee guida per la definizione dei requisiti. La Sezione suggerisce tuttavia di utilizzare il termine "istante" anziché "proponente", poiché il procedimento è attivato da un’istanza e non da una proposta.

Devono essere aggiunti i riferimenti alle sedi e deve essere previsto un requisito adeguato per i nuovi soggetti gestori e per le Scuole che chiedono il riconoscimento per la prima volta. I requisiti di onorabilità e professionalità, richiamati dall’articolo 3 e dall’articolo 5, non sono disciplinati nello schema e non rientrano nelle linee guida: devono essere individuati puntualmente e collocati nell’elenco dei requisiti, chiarendo inoltre se riguardino soltanto i legali rappresentanti o anche gli organi di amministrazione e controllo.

La Sezione critica i riferimenti alle possibilità occupazionali nel bacino di utenza e al contesto socioeconomico territoriale, perché possono determinare una non auspicabile territorializzazione della formazione e della professionalità dei mediatori linguistici. Le opportunità lavorative possono infatti eccedere il bacino locale e dipendere dalla mobilità professionale.

Pareri di ANVUR e CUN e partecipazione dell’istante

Lo schema configura il parere negativo di ANVUR o CUN come preavviso di rigetto ai sensi dell’articolo 10-bis della legge n. 241/1990. L’istante può presentare osservazioni entro dieci giorni, cui può seguire una rivalutazione e, se ne ricorrono i presupposti, la richiesta di un nuovo parere.

La Sezione rileva alcune incoerenze nella disciplina dei termini. Non è corretto mantenere fermi i termini per pareri già resi; occorre distinguere la resa del parere dalla sua comunicazione e dal termine per le osservazioni. Devono essere chiariti il soggetto competente a concedere eventuali termini intermedi, la natura del termine ministeriale per sollecitare un nuovo parere e gli effetti dell’eventuale inerzia di ANVUR o CUN.

Il provvedimento finale deve essere motivato sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto dell’istanza e deve riferirsi espressamente al riconoscimento della Scuola e all’accreditamento dei corsi e delle sedi.

Nuova presentazione delle istanze

La previsione che limita a una sola volta la possibilità di presentare una nuova istanza non è sufficientemente chiara. È legittimo impedire la mera riproposizione di un’istanza già respinta e priva di elementi nuovi, ma non può essere introdotto un divieto definitivo di presentazione quando il richiedente abbia successivamente acquisito i requisiti. Una simile preclusione inciderebbe sulla libertà di impresa e di insegnamento.

Organizzazione, controlli e revoca

L’articolo 4 deve essere coordinato con l’articolo 3, poiché lo statuto accompagna l’istanza e non viene adottato soltanto dopo il riconoscimento. Nel Nucleo di valutazione lo studente può essere previsto come componente, ma non deve essere qualificato come esperto; sarebbe opportuno indicare, almeno in termini generali, le modalità della sua individuazione.

Per l’articolo 5 devono essere chiariti i costi delle verifiche a campione e la natura del parere ANVUR richiesto per la revoca del riconoscimento. Se il parere è destinato a essere vincolante, ciò deve risultare espressamente. La disciplina del completamento degli studi dopo la revoca deve essere resa coerente con la previsione relativa al completamento dell’anno accademico in corso.

La Sezione esprime inoltre perplessità sulla regionalizzazione dei trasferimenti di sede e delle nuove sedi decentrate, per le medesime ragioni già esposte con riguardo alla territorializzazione della professionalità.

Durata e verifica dell’accreditamento

L’articolo 6 deve essere riformulato perché introduce la temporaneità dell’accreditamento senza che tale caratteristica sia adeguatamente anticipata negli articoli 2 e 3. La Sezione ritiene più coerente stabilire che l’accreditamento delle sedi e dei corsi abbia durata quinquennale e sia sottoposto alla verifica periodica della permanenza dei requisiti.

La verifica periodica non deve essere confusa con un rinnovo dell’accreditamento. La previsione della sua conferma quinquennale presuppone infatti la continuità del rapporto e non la periodica ripresentazione dell’istanza originaria.

Ammissione, docenza e regolamenti didattici

Per gli articoli 7 e 9 si suggerisce di riferire l’ammissione al conseguimento del requisito richiesto, con una formulazione più precisa rispetto al riferimento al possesso del titolo.

L’articolo 10 usa espressioni diverse per individuare il personale docente, senza definirne la portata. Devono essere chiariti i concetti di docente afferente alla struttura, personale docente strutturato e docente della Scuola. Occorre inoltre coordinare la disciplina degli esperti esterni con l’articolo 12, chiarendo se svolgano attività di docenza, formazione o aggiornamento professionale e se la loro presenza sia obbligatoria o facoltativa.

L’articolo 11 contiene materie eterogenee. Le norme sui regolamenti didattici devono essere distinte da quelle sulle commissioni d’esame e sulle modalità dell’attività didattica. Devono essere chiariti il ruolo dei professori e ricercatori universitari, la loro appartenenza al corpo docente della Scuola e il procedimento di approvazione dei regolamenti didattici, coordinandolo con quello previsto dall’articolo 3.

Titoli, Scuole già riconosciute e Anagrafe nazionale

La nozione di diploma supplement deve essere definita nell’articolo 1 prima di essere utilizzata nell’articolo 13.

L’articolo 14 non chiarisce se le Scuole già riconosciute debbano chiedere un nuovo riconoscimento. La disposizione deve essere coordinata con la revoca prevista in caso di mancata presentazione della relazione, con l’articolo 3, comma 3, e con i termini effettivamente stabiliti.

L’articolo 17 demanda a un successivo decreto non regolamentare l’inserimento degli studenti nell’Anagrafe nazionale, previo parere del Garante. Poiché tale rinvio rende la disciplina non autoapplicativa, deve essere previsto un termine per l’emanazione del decreto.

Entrata in vigore e conclusioni

L’articolo 18 deve distinguere l’entrata in vigore ordinaria, decorrente dalla pubblicazione, dall’applicazione differita alla definizione delle nuove offerte formative. I decreti ministeriali precedenti devono essere qualificati come abrogati, non semplicemente sostituiti.

La Sezione esprime quindi parere favorevole nei sensi della motivazione, subordinando la valutazione positiva al recepimento dei numerosi rilievi di coordinamento, chiarezza, completezza procedimentale e tecnica normativa formulati sul preambolo e sui singoli articoli.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoAFAM, enti di ricerca e formazione
RamiFonti e atti normativiIstruzione e università
IstitutiRiserva di legge e gerarchia delle fontiPrincipio di legalità e tipicitàPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoria

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