Adunanza generale n. 663/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
schema di regolamento recante “Criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione”;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeSchema di regolamento ministeriale recante criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari correlati agli impianti di desalinizzazione
Esito
La questione giuridica
Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica ha richiesto il parere sullo schema attuativo dell’art. 12, comma 4, della legge n. 60/2022, come modificato dal decreto-legge n. 39/2023. Lo schema disciplina l’ambito di applicazione, i criteri per la valutazione e mitigazione dei rischi ambientali, l’autorizzazione allo scarico dei reflui, gli obblighi di autocontrollo e monitoraggio del gestore, la sicurezza del sistema di fornitura idropotabile, nonché il regime transitorio. Il Consiglio di Stato ha esaminato, in particolare, la natura regolamentare dell’atto, il riparto di competenze tra Stato e Regioni, la legittimità delle esclusioni per gli impianti di piccole dimensioni, la determinatezza degli obblighi e delle deroghe, la collocazione nell’articolato delle prescrizioni contenute negli allegati, il coordinamento con il decreto legislativo n. 18/2023 e la disciplina transitoria.
Il parere
Il parere è favorevole con numerosi rilievi e proposte di riformulazione. La Sezione ha ritenuto ammissibile l’adozione del regolamento nonostante il decorso del termine previsto dalla legge n. 60/2022, qualificandolo come termine sollecitatorio e riconoscendo la generale ammissibilità del potere regolamentare autonomo del Governo. Ha condiviso la natura di regolamento ministeriale ex art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988, imponendo di dare evidenza nel preambolo e nell’explicit al controllo preventivo della Corte dei conti. Quanto all’ambito applicativo, la Sezione ha ritenuto condivisibile l’esclusione degli impianti domestici e turistico-ricettivi inferiori a 1 L/s soltanto a condizione di riformulare la disposizione, riconoscendo alle Regioni una mera facoltà di introdurre criteri semplificati e differenziati e definendo nel regolamento statale un quadro minimo uniforme di principi. Sono stati richiesti chiarimenti e integrazioni sulla relazione tecnica, sugli effetti della sua mancata presentazione, sugli studi di fattibilità e ambientali necessari per le deroghe, sui parametri delle tecnologie più avanzate, sui presupposti della caratterizzazione ambientale, sulla collocazione nell’articolato delle prescrizioni normative contenute negli allegati, sul programma di autocontrollo, sulle modalità e sui dati oggetto di pubblicazione, sui termini procedimentali, sul potere valutativo dell’autorità competente in sede di autorizzazione allo scarico, sugli obblighi del gestore e sul coordinamento con il d.lgs. n. 18/2023. La Sezione ha infine ritenuto necessario ridefinire la disciplina transitoria dell’art. 8, individuando i soggetti interessati, gli obblighi applicabili agli impianti già autorizzati e funzionanti e la relativa scansione temporale, evitando automatismi suscettibili di determinare la cessazione o il fermo degli impianti. È stato inoltre suggerito di inserire una disposizione sulla VIR e di semplificare la formulazione dell’art. 8.
Osservazioni
Natura regolamentare e controllo della Corte dei conti
Lo schema presenta carattere generale, innovativo e astratto e costituisce un regolamento ministeriale ex art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988. Occorre integrare il preambolo con il richiamo al comma 4 dell’art. 17 e menzionare nell’explicit il visto e la registrazione della Corte dei conti.
Procedimento di concerto
La clausola “d’ordine” utilizzata per la sottoscrizione degli atti di trasmissione e del concerto ministeriale è inadeguata. Ove il Ministro intenda attribuire a un organo di staff l’adempimento formale, deve ricorrere alla delega di firma. Il concerto deve inoltre documentare un’effettiva compartecipazione alla formazione dell’atto.
Art. 1, comma 3 - Impianti inferiori a 1 L/s
L’esclusione degli impianti domestici e turistico-ricettivi inferiori a 1 L/s non trova immediato fondamento nella disciplina primaria, che riguarda in via generale gli impianti di desalinizzazione. La disposizione va riformulata riconoscendo alle Regioni una mera facoltà di individuare criteri semplificati e differenziati e definendo nel regolamento statale principi e criteri essenziali idonei a garantire un livello minimo di uniformità.
Art. 3 - Relazione tecnica
Occorre valutare l’introduzione di un regime uniforme per l’ipotesi di mancata presentazione della relazione tecnica prevista dall’art. 3, considerato che l’art. 4 disciplina espressamente l’irricevibilità dell’istanza in caso di mancata presentazione di altri documenti. Va inoltre verificato il relativo impatto amministrativo nell’AIR.
Art. 3 - Studio di fattibilità per le deroghe
La dimostrazione dell’assenza di aree idonee alternative per la posa della condotta deve essere collegata anche a specifiche e insuperabili esigenze di localizzazione dell’impianto. Il riferimento alle “tecnologie più avanzate” deve essere precisato mediante parametri di valutazione, eventualmente con riferimento esemplificativo alle BAT, anche nello schema o in un allegato.
Art. 3, comma 5, e allegati - Caratterizzazione ambientale
I presupposti e le modalità della caratterizzazione dell’area di scarico devono essere formulati in termini prescrittivi e accompagnati da criteri verificabili. Le prescrizioni normative non possono essere rimesse alla discrezionalità del gestore né collocate esclusivamente negli allegati; devono essere inserite nel regolamento. La stessa esigenza riguarda, tra l’altro, la gestione dei rifiuti e dei fanghi e la definizione dei piani di emergenza.
Art. 3 - Struttura dell’articolo
Poiché il comma 1 disciplina un profilo procedimentale mentre i commi successivi contengono la disciplina sostanziale e le deroghe, si suggerisce di trasferire gli adempimenti procedimentali in un autonomo articolo collocato dopo l’art. 3. Va inoltre valutata la soppressione di ripetizioni non necessarie relative alla prevenzione o riduzione degli impatti ambientali.
Art. 4 - Programma di autocontrollo
Occorre indicare almeno i parametri di riferimento dei punti critici del processo di desalinizzazione. La disposizione sulla pubblicazione dei dati deve individuare l’obiettivo della pubblicazione, le modalità e i dati interessati, coordinandosi, se pertinente, con l’art. 18 del d.lgs. n. 18/2023.
Art. 4, comma 2 - Termini procedimentali
Le esigenze di tempestività possono essere soddisfatte più adeguatamente demandando alla legislazione regionale la fissazione dei termini relativi agli snodi procedimentali.
Art. 4, comma 3 - Autorizzazione allo scarico
La disposizione non deve essere interpretata nel senso di subordinare automaticamente il rilascio dell’autorizzazione alla sola dimostrazione dell’insostenibilità di utilizzi alternativi della salamoia. Deve essere preservato il potere valutativo dell’autorità competente, coerente con il parere dell’agenzia ambientale, con la facoltà di integrare il programma di autocontrollo e con il regime autorizzatorio regionale previsto dagli artt. 101, 124 e 125 del d.lgs. n. 152/2006.
Art. 4, comma 3 - Analisi costi-benefici
Deve essere precisato che gli elementi di costo e beneficio considerati nell’analisi riguardano il medesimo ambiente, così da evitare che l’analisi sia limitata agli interessi diretti del gestore.
Art. 4 - Relazione tecnica e riduzione della salamoia
Si suggerisce di inserire tra i contenuti della relazione tecnica le soluzioni adottate per ridurre il volume della salamoia nei casi di scarico in mare o di gestione come rifiuto, sopprimendo l’ultimo periodo del comma 3. Nell’alinea del comma 1, “rilasciata” va sostituito con “presentata”.
Art. 5 - Obblighi del gestore
La comunicazione periodica all’autorità competente e la documentazione periodica dell’assenza di impatti sull’ecosistema acquatico dovrebbero essere ricondotte agli elementi del programma di autocontrollo disciplinato dall’art. 4, comma 1, lettera b).
Art. 6, comma 1, lettera b) - Revoca
Dopo le parole “dispone la revoca” occorre inserire “dell’autorizzazione”.
Art. 7 - Sicurezza della fornitura idropotabile
L’inciso “anche applicando l’eventuale analisi di tendenza” introduce una valutazione discrezionale incompatibile con la cogenza della disposizione e deve essere precisato o soppresso. La disciplina va coordinata con gli artt. 6 e 24 del d.lgs. n. 18/2023, rispettivamente quanto ai termini della prima valutazione e gestione del rischio e alla progressiva applicazione degli obblighi di controllo dei parametri.
Art. 8 - Soggetti interessati e regime transitorio
Occorre individuare espressamente i soggetti interessati, comprendendo le autorità competenti e i gestori degli impianti, e chiarire gli specifici adempimenti richiesti ai gestori di impianti già autorizzati e funzionanti. Deve essere definita la scansione temporale degli obblighi, evitando di far derivare automaticamente dalla nuova disciplina la decadenza delle autorizzazioni o il fermo degli impianti.
Art. 8 - Consultazione e VIR
La consultazione prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. n. 169/2017 avrebbe potuto contribuire a ridurre le indeterminatezze del regime transitorio e a migliorare l’AIR. Si suggerisce di inserire una disposizione sulla VIR, ai sensi dell’art. 14, comma 4, della legge n. 246/2005 e dell’Accordo in Conferenza unificata del 29 marzo 2007.
Art. 8 - Drafting
L’inciso relativo all’entità degli adeguamenti e all’innovatività della materia è meramente motivazionale e privo di effettivo contenuto precettivo. Può essere espunto, sostituendolo con la formulazione essenziale secondo cui le disposizioni si applicano dal centottantesimo giorno successivo all’entrata in vigore.
Norme richiamate
art. 12, commi 1 e 4, legge 17 maggio 2022, n. 60
Al fine di tutelare l’ambiente marino e costiero, gli impianti di desalinizzazione di capacità pari o superiore alla soglia di cui alla lettera s-bis) del punto 8) dell’Allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono sottoposti a verifica di assoggettabilità a VIA.
La disposizione costituisce la base primaria dello schema e demanda la definizione dei criteri di indirizzo nazionali sull’analisi dei rischi ambientali e sanitari a un decreto ministeriale concertato con il Ministro della salute e preceduto dall’intesa in Conferenza unificata.
art. 12, comma 5, legge n. 60/2022
Prevede l’esclusione degli impianti di desalinizzazione installati a bordo delle navi, recepita dall’art. 1, comma 2, dello schema.
art. 10, commi 1 e 2, decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito dalla legge 13 giugno 2023, n. 68
Ha modificato la disciplina della legge n. 60/2022, individuando la soglia di 200 l/s per la verifica di assoggettabilità a VIA e introducendo la possibilità di modulazioni semplificatorie per procedimenti relativi a impianti con capacità sino a 50 l/s.
art. 10, comma 2-bis, decreto-legge n. 39/2023
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai procedimenti autorizzatori e di valutazione ambientale già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
La data rilevante è il 14 giugno 2023; il termine di 180 giorni previsto dall’art. 12, comma 4, della legge n. 60/2022 risulta decorso, ma è qualificato dal Consiglio di Stato come sollecitatorio.
art. 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400
Lo schema ha natura di regolamento ministeriale e deve seguire il procedimento previsto dall’art. 17; in quanto atto normativo a rilevanza esterna, è soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
art. 3, comma 1, lettera c), legge 14 gennaio 1994, n. 20
Rende applicabile il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti agli atti normativi a rilevanza esterna.
artt. 117, commi 2, lettera s), 3 e 6, e 118 Cost.
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema appartiene alla competenza esclusiva statale; la tutela della salute e l’alimentazione rientrano nella competenza concorrente; la potestà regolamentare sanitaria è in via di principio regionale. Il principio di sussidiarietà consente tuttavia una disciplina statale uniforme, anche secondaria, quando lo richiedano esigenze di uniformità e adeguatezza, previa intesa.
artt. 9, comma 3, e 32 Cost.
La stretta correlazione tra tutela dell’ambiente, salubrità dell’ambiente e salute collettiva giustifica l’esigenza di una disciplina unitaria dei rischi ambientali e sanitari.
artt. 76 e 77 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
Gli obiettivi di qualità dei corpi idrici devono essere considerati nella relazione tecnica a corredo delle istanze.
artt. 101, 124 e 125 decreto legislativo n. 152/2006
Il regime autorizzatorio degli scarichi comporta istruttoria, controlli, ispezioni e possibilità di imporre prescrizioni specifiche da parte dell’autorità competente.
direttive 2000/60/CE, 2008/56/CE e 92/43/CEE
Gli studi ambientali devono dimostrare che l’impianto non compromette gli obiettivi di qualità delle acque, gli obiettivi di tutela dell’ambiente marino e i livelli di tutela degli habitat.
decreto legislativo 18/2023, artt. 6, 18 e 24
La disciplina dello schema deve coordinarsi con la valutazione e gestione del rischio del sistema idropotabile, con gli obblighi informativi al pubblico e con la scansione temporale degli obblighi di controllo dei parametri.
art. 16 d.P.C.M. n. 169/2017
La consultazione dei destinatari costituisce uno strumento metodologico essenziale per l’AIR e per ridurre l’asimmetria informativa tra regolatori e destinatari.
art. 14, comma 4, legge n. 246/2005
Costituisce il riferimento per l’inserimento di una disciplina sulla verifica dell’impatto della regolazione.
Massime di principio
- Il termine previsto dalla legge per l’adozione di un regolamento può avere natura sollecitatoria, sicché il suo decorso non impedisce l’esercizio del potere regolamentare quando l’ordinamento riconosca comunque una base normativa e un potere regolamentare autonomo compatibile con la materia.
- La qualificazione formale dell’atto da parte della legge non è decisiva: quando un atto contiene prescrizioni generali, innovative, astratte e a rilevanza esterna, la sua adozione deve rispettare il procedimento dei regolamenti previsto dall’art. 17 della legge n. 400/1988.
- Quando una disciplina regolamentare statale incide su una materia di competenza concorrente regionale, una disciplina uniforme di dettaglio è ammissibile se giustificata da esigenze di uniformità e adeguatezza e adottata nel rispetto del modulo procedurale dell’intesa con le Regioni.
- Una disposizione regolamentare derogatoria rispetto a divieti posti a tutela ambientale deve indicare presupposti rigorosi, verificabili e proporzionati; formule generiche come “tecnologie più avanzate” non sono sufficienti senza parametri di valutazione.
- Le prescrizioni normative, comprese quelle aventi contenuto precettivo collocate negli allegati, devono essere formulate in modo determinato e trovare adeguata collocazione nell’articolato quando incidono direttamente sugli obblighi dei destinatari.
- Un regime transitorio che incide su attività e impianti già autorizzati deve individuare con chiarezza i destinatari, gli obblighi, le modalità e i tempi di adeguamento, evitando automatismi suscettibili di determinare la cessazione del servizio o un pregiudizio sproporzionato per gli utenti.
Schema di regolamento sui rischi ambientali e sanitari degli impianti di desalinizzazione
Il Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, ha esaminato lo schema trasmesso dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica. Il regolamento attua l’art. 12, comma 4, della legge n. 60/2022, come modificato dal decreto-legge n. 39/2023, e definisce criteri nazionali per l’analisi dei rischi ambientali e sanitari connessi agli impianti di desalinizzazione.
Base normativa e natura dell’atto
La legge n. 60/2022 sottopone a verifica di assoggettabilità a VIA gli impianti con capacità pari o superiore a 200 l/s e demanda a un decreto ministeriale, concertato con il Ministro della salute e previa intesa in Conferenza unificata, la definizione dei criteri nazionali sui rischi ambientali e sanitari. Il termine di 180 giorni previsto dalla legge è ampiamente decorso, ma la Sezione lo qualifica come sollecitatorio, richiamando l’orientamento sulla generale ammissibilità di un potere regolamentare autonomo del Governo.
Lo schema ha natura sostanzialmente regolamentare perché contiene prescrizioni generali, innovative e astratte, destinate a operare con rilevanza esterna per categorie di situazioni. Deve quindi essere adottato secondo l’art. 17, commi 3 e 4, della legge n. 400/1988. In quanto atto normativo a rilevanza esterna, è inoltre soggetto al controllo preventivo della Corte dei conti. Il preambolo deve richiamare anche il comma 4 dell’art. 17 e l’explicit deve menzionare il visto e la registrazione.
Riparto di competenze tra Stato e Regioni
La tutela dell’ambiente e dell’ecosistema rientra nella competenza legislativa esclusiva statale, mentre la tutela della salute e l’alimentazione appartengono alla competenza concorrente. In via generale, la potestà regolamentare nelle materie concorrenti spetta alle Regioni. Tuttavia, il principio di sussidiarietà consente allo Stato di dettare una disciplina uniforme, anche di dettaglio e di rango secondario, quando siano necessarie esigenze di uniformità e adeguatezza, purché sia rispettato il modulo dell’intesa con le Regioni.
La stretta connessione tra protezione dell’ambiente marino, salubrità dell’ambiente e salute collettiva giustifica l’individuazione di criteri nazionali. L’intesa in Conferenza unificata e il concerto del Ministero della salute risultano coerenti con tale assetto.
Ambito di applicazione
L’art. 1 esclude gli impianti installati a bordo delle navi, in conformità con la legge n. 60/2022. Esclude inoltre gli impianti domestici e turistico-ricettivi con capacità nominale inferiore a 1 L/s, rimettendo alle Regioni l’adozione di regole semplificate.
La Sezione osserva che la disciplina primaria non esclude in via generale gli impianti di piccola capacità. Le limitazioni legislative riguardano soltanto la soglia di 200 l/s per la verifica di assoggettabilità a VIA e la possibilità di modulazioni semplificatorie per impianti fino a 50 l/s. L’art. 1, comma 3, deve pertanto essere riformulato: alle Regioni va riconosciuta una facoltà, non un obbligo indistinto, di individuare criteri semplificati e differenziati; il regolamento statale deve comunque fissare principi e criteri essenziali idonei a garantire un livello minimo uniforme.
Criteri ambientali e obblighi del gestore
L’art. 3 disciplina i criteri per la valutazione e la mitigazione dei rischi ambientali ai fini dei titoli abilitativi alla costruzione e all’esercizio, compresa la concessione di derivazione. Gli obblighi riguardano l’area di prelievo, la posa della condotta di scarico, il punto di scarico e l’area di scarico.
Il gestore deve presentare una relazione tecnica che dimostri il rispetto degli obblighi e degli obiettivi di qualità dei corpi idrici previsti dagli artt. 76 e 77 del d.lgs. n. 152/2006. Per derogare ai divieti relativi alla posa della condotta occorre uno studio di fattibilità; per gli impianti già in esercizio, in occasione del rinnovo dell’autorizzazione allo scarico, è richiesto uno studio ambientale redatto da un esperto qualificato.
La Sezione chiede di chiarire gli effetti della mancata presentazione della relazione tecnica, coordinandoli con la sanzione dell’irricevibilità prevista dall’art. 4 per la documentazione relativa all’autorizzazione allo scarico. Per lo studio di fattibilità, la dimostrazione dell’assenza di aree alternative deve essere collegata a esigenze localizzative specifiche e insuperabili. Il riferimento alle tecnologie più avanzate deve essere accompagnato da parametri verificabili.
La caratterizzazione dell’area di scarico non può essere lasciata alla valutazione sostanzialmente libera del gestore. I fattori rilevanti, i presupposti dell’attività e le modalità per misurarne l’adempimento devono essere formulati in termini prescrittivi. Le prescrizioni normative contenute negli allegati devono essere trasferite nell’articolato, mentre negli allegati possono restare gli elementi tecnici integrativi.
Autorizzazione allo scarico e autocontrolli
L’art. 4 richiede che l’istanza di autorizzazione allo scarico sia corredata da una relazione tecnica e da un programma di autocontrollo. Il programma deve contenere informazioni sui punti critici del processo, sui controlli, sui dati e sulle modalità di pubblicazione.
La Sezione suggerisce di indicare almeno i parametri dei punti critici e di precisare quali dati devono essere pubblicati, con quali modalità e per quale finalità. Le esigenze di tempestività procedimentale potrebbero essere soddisfatte attraverso la legislazione regionale.
Il rilascio dell’autorizzazione non può essere configurato come conseguenza automatica della sola dimostrazione dell’insostenibilità di utilizzi alternativi della salamoia. L’autorità competente deve conservare un potere istruttorio e valutativo, coerente con il regime degli scarichi previsto dagli artt. 101, 124 e 125 del d.lgs. n. 152/2006, nonché con la possibilità di imporre prescrizioni aggiuntive. L’analisi dei costi e benefici deve riferirsi allo stesso ambiente tutelato e non soltanto agli interessi del gestore.
Obblighi del gestore e monitoraggio
Gli obblighi di comunicazione periodica e di documentazione dell’assenza di impatti sull’ecosistema acquatico previsti dall’art. 5 dovrebbero essere ricondotti al programma di autocontrollo dell’art. 4. Nell’art. 6 deve essere specificato che la revoca riguarda l’autorizzazione.
Sicurezza della fornitura idropotabile
L’art. 7 richiama il d.lgs. n. 18/2023 e disciplina la sicurezza del sistema di fornitura idropotabile asservito agli impianti di desalinizzazione. L’inciso relativo all’eventuale analisi di tendenza deve essere chiarito, poiché sembra rimettere a una valutazione discrezionale un adempimento che dovrebbe essere cogente.
Il regolamento deve inoltre coordinarsi con l’art. 6 del d.lgs. n. 18/2023, che prevede la prima valutazione e gestione del rischio del sistema idropotabile entro il 12 gennaio 2029 e il successivo riesame almeno triennale, nonché con l’art. 24, che stabilisce la progressiva applicazione degli obblighi di controllo dei parametri.
Regime transitorio e AIR/VIR
L’art. 8 prevede l’applicazione del regolamento dal centottantesimo giorno successivo alla sua entrata in vigore. La Sezione rileva tuttavia che la disposizione non chiarisce quali siano i “soggetti interessati”, quali obblighi gravino sui gestori degli impianti esistenti e quando tali obblighi debbano essere adempiuti.
Deve essere evitato ogni automatismo che comporti la decadenza delle autorizzazioni o il fermo degli impianti già funzionanti, poiché ciò potrebbe pregiudicare gli utilizzatori finali dell’acqua dissalata, inclusi cittadini, attività turistiche e altri fruitori delle zone costiere. La disciplina transitoria deve quindi individuare destinatari, adempimenti e scansione temporale.
La consultazione prevista dall’art. 16 del d.P.C.M. n. 169/2017 avrebbe potuto migliorare l’AIR e ridurre l’asimmetria informativa tra regolatori e destinatari. Si suggerisce di inserire anche una disposizione sulla VIR, per consentire la verifica successiva degli effetti della regolazione e l’eventuale adeguamento della disciplina.
Conclusioni
Il Consiglio di Stato ha espresso parere favorevole nei sensi della motivazione, condividendo l’impostazione generale dello schema ma richiedendo numerose precisazioni sulla base normativa, sul riparto di competenze, sulla determinatezza degli obblighi, sulla collocazione delle prescrizioni, sul coordinamento con la normativa ambientale e sanitaria e sulla concreta disciplina transitoria.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Adunanza generale · 3 apr 2026Adunanza generale n. 637/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 3 apr 2026Adunanza generale n. 638/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 13 apr 2026Adunanza generale n. 675/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 20 apr 2026Adunanza generale n. 710/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 20 apr 2026Adunanza generale n. 705/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
- Adunanza generale · 21 apr 2026Adunanza generale n. 746/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →