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Adunanza generale

Adunanza generale n. 638/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione C

Schema di decreto del Ministro della giustizia recante: “Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247”.

Giustizia amministrativa202600258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativiParere su schema di atto normativo

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al d.m. 12 agosto 2015, n. 144, sul conseguimento e mantenimento del titolo di avvocato specialista

Esito

FAVOREVOLE CON OSSERVAZIONI

La questione giuridica

Il Ministero della giustizia ha sottoposto al parere lo schema di regolamento volto ad adeguare il d.m. n. 144/2015 alle sentenze del T.a.r. per il Lazio, sez. I, n. 188 e n. 189 del 2024, passate in giudicato. Le pronunce avevano annullato parzialmente la disciplina relativa all'elenco dei settori di specializzazione e ai percorsi formativi, ritenendo irragionevole e contraddittoria la collocazione del diritto commerciale tra gli indirizzi del diritto civile e la mancata valorizzazione della sua autonomia disciplinare e tematica. Lo schema introduce il diritto commerciale e societario quale autonomo settore di specializzazione, vi riconduce gli indirizzi di diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto bancario e dei mercati finanziari, prevede disposizioni transitorie per la conversione dei titoli già conseguiti o dei percorsi formativi in corso e stabilisce una clausola di invarianza finanziaria. La Sezione ha inoltre verificato la conformità dello schema al giudicato e la correttezza della sua formulazione normativa.

Il parere

La Sezione ritiene che lo schema si sia sostanzialmente conformato al decisum delle sentenze del T.a.r. per il Lazio n. 188 e n. 189 del 2024. L'inserimento del diritto commerciale e societario tra i settori autonomi e il trasferimento al nuovo settore degli indirizzi di diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto bancario e dei mercati finanziari realizzano l'ottemperanza richiesta. La permanenza autonoma del diritto della concorrenza non è considerata indice di incompleta ottemperanza, poiché la materia presenta carattere transettoriale, autonoma rilevanza e collegamenti sia con la giurisdizione ordinaria sia con quella amministrativa. La Sezione osserva tuttavia che l'Amministrazione si è limitata all'adeguamento imposto dal giudicato, senza svolgere una consultazione pubblica né una complessiva analisi del mercato dei servizi legali, già ritenuta necessaria nei pareri n. 1347/2019 e n. 3185/2019. Formula inoltre specifici rilievi di drafting sul preambolo e sull'articolato, da recepire nella redazione definitiva.

Osservazioni

Verifica di ottemperanza e diritto della concorrenza

L'inserimento del diritto commerciale e societario quale settore autonomo, con riconduzione dei relativi indirizzi specialistici, è conforme alle sentenze del T.a.r. per il Lazio n. 188 e n. 189 del 2024. La permanenza autonoma del diritto della concorrenza è giustificata dal suo carattere transettoriale, dalla disciplina nazionale ed europea e dal concorrente coinvolgimento della giurisdizione ordinaria e amministrativa.

Analisi del mercato dei servizi legali

L'Amministrazione ha dato esecuzione al giudicato, ma non ha colto l'occasione per svolgere una consultazione pubblica e una verifica complessiva della funzionalità del sistema delle specializzazioni. La Sezione richiama l'esigenza, già evidenziata nei pareri n. 1347/2019 e n. 3185/2019, di un'approfondita analisi del mercato dei servizi legali in rapporto alla qualità e all'economicità dell'offerta.

Preambolo - Richiami agli articoli 76 e 87 della Costituzione

Il primo Visto, nella parte in cui richiama gli articoli 76 e 87 della Costituzione, non appare corretto poiché lo schema riguarda un regolamento amministrativo ministeriale. Il richiamo deve essere eliminato.

Preambolo - Duplicazione del richiamo all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988

Il richiamo all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988 compare due volte, al secondo e al sesto Visto. Il secondo Visto deve essere soppresso.

Art. 1, comma 1, lettera a), punto 1

Dopo le parole "è inserita la seguente" deve essere aggiunta la parola "lettera".

Art. 1, comma 1, lettera a), punto 4

Deve essere sostituita la parola "inserire" con "è inserito" e, dopo la parola "seguente", deve essere aggiunta la parola "comma".

Art. 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo

Le parole "di cui al primo periodo" devono essere sostituite con le parole "scritta e orale".

Art. 2, comma 3, alinea - Rinvio interno

Il riferimento al comma 1 è errato e deve essere sostituito con il riferimento al comma 2, come già correttamente indicato nell'analisi tecnico-normativa.

Art. 2, comma 3, alinea - Formulazione soggettiva

Le parole "a coloro" devono essere sostituite con le parole "agli avvocati".

Art. 3 - Clausola di invarianza finanziaria

Le parole "Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare" devono essere sostituite con le parole "Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano", secondo l'uso preferenziale dell'indicativo deontico.

Norme richiamate

  • art. 9 legge 31 dicembre 2012, n. 247

    norma istitutiva della figura dell'avvocato specialista e base legislativa del regolamento

    Costituisce la base legislativa per la disciplina regolamentare del conseguimento e del mantenimento del titolo di avvocato specialista e per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi degli specialisti.

  • d.m. 12 agosto 2015, n. 144

    Regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista

    È il regolamento modificato dallo schema, limitatamente alla disciplina dei settori di specializzazione, degli indirizzi e dei percorsi formativi.

  • d.m. 1° ottobre 2020, n. 163

    decreto adottato in conformità alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017

    Ha modificato il d.m. n. 144/2015 introducendo ulteriori settori e la ripartizione in indirizzi, ma è stato ritenuto non risolutivo quanto alla collocazione del diritto commerciale.

  • art. 17, comma 3, legge 31 dicembre 1988, n. 400

    È richiamato quale base procedimentale del regolamento ministeriale; il Consiglio di Stato rileva la duplicazione del richiamo nel preambolo.

  • art. 7, comma 2, d.m. n. 144/2015

    Disciplina le modalità secondo cui la commissione permanente presso il Ministero della giustizia deve aggiornare le linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione specialistica.

  • art. 7, comma 8, d.m. n. 144/2015

    Individua le categorie di docenti tra i quali devono essere nominati i componenti della commissione incaricata della prova per la conversione dei titoli.

  • art. 14, comma 1, d.m. n. 144/2015

    Individua i requisiti dei corsi di formazione la cui frequenza consente l'applicazione della disciplina transitoria ai percorsi iniziati prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento.

  • art. 2, comma 3, d.m. 1° ottobre 2020, n. 163

    È richiamato per la conversione del titolo conseguito nel settore del diritto civile in ragione del conseguimento del titolo di dottore di ricerca.

  • sentenze T.a.r. Lazio, Sez. I, n. 188 e n. 189 del 2024

    sentenze passate in giudicato

    Hanno parzialmente annullato il d.m. n. 144/2015 quanto all'elenco dei settori di specializzazione e ai percorsi formativi, censurando l'omessa autonoma considerazione del diritto commerciale e la sua irragionevole collocazione tra gli indirizzi del diritto civile.

  • sentenza Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 5575/2017

    Ha confermato l'annullamento delle precedenti disposizioni regolamentari, evidenziando l'incoerenza della classificazione dei settori e la necessità di criteri di effettività, congruità e ragionevolezza.

  • parere Consiglio di Stato n. 2971/2014

    Aveva già formulato rilievi critici sui settori di specializzazione e sull'accertamento della comprovata esperienza.

  • parere Consiglio di Stato n. 1347/2019

    Ha evidenziato l'assenza di motivazione nella suddivisione delle materie in settori e indirizzi e la necessità di un'analisi del mercato dei servizi legali.

  • parere Consiglio di Stato n. 3185/2019

    Ha sottolineato il rapporto tra specializzazione e modelli organizzativi dell'offerta di servizi legali, richiedendo un'approfondita analisi del mercato.

  • articoli 76 e 87 della Costituzione

    Il loro richiamo nel preambolo è ritenuto non corretto perché lo schema concerne un regolamento amministrativo ministeriale, non un decreto legislativo o un atto riconducibile a quei riferimenti costituzionali.

Massime di principio

  • L'ottemperanza a una sentenza amministrativa che annulla una disciplina regolamentare richiede che il nuovo atto sia effettivamente conforme al decisum, mediante la rimozione delle specifiche illegittimità accertate e non mediante una mera riformulazione formale.
  • Nella classificazione regolamentare delle specializzazioni professionali, le scelte dell'Amministrazione devono rispettare criteri di effettività, congruità e ragionevolezza, valorizzando l'autonomia disciplinare e tematica delle materie e, ove rilevante, la specialità della giurisdizione o del rito.
  • Una materia può conservare un autonomo settore di specializzazione quando presenti carattere transettoriale, autonoma rilevanza scientifica e pratica e una disciplina articolata su più plessi giurisdizionali, anche se collegata ad altri settori.
  • La consultazione pubblica e l'analisi del mercato dei servizi legali costituiscono strumenti rilevanti per verificare la funzionalità della classificazione delle specializzazioni e la coerenza dell'offerta professionale con gli obiettivi di qualità, trasparenza ed economicità.
  • Le disposizioni transitorie che consentono la conversione di titoli già conseguiti o la valorizzazione di percorsi formativi in corso possono assicurare continuità e certezza nella transizione a una nuova classificazione regolamentare, purché siano disciplinate con criteri procedurali verificabili.

Modifiche al regolamento sul titolo di avvocato specialista

Il parere riguarda lo schema di decreto del Ministro della giustizia volto a modificare il d.m. 12 agosto 2015, n. 144, recante la disciplina del conseguimento e del mantenimento del titolo di avvocato specialista. L'intervento è adottato per dare esecuzione alle sentenze del T.a.r. per il Lazio, sez. I, n. 188 e n. 189 del 2024, passate in giudicato, che avevano parzialmente annullato il regolamento in relazione all'elenco dei settori di specializzazione e ai percorsi formativi.

Contenuto dello schema

Lo schema si compone di tre articoli. L'articolo 1 modifica il d.m. n. 144/2015 inserendo il diritto commerciale e societario tra i settori autonomi di specializzazione. Al nuovo settore vengono ricondotti gli indirizzi di diritto industriale, della proprietà intellettuale e dell'innovazione tecnologica, diritto della crisi di impresa e dell'insolvenza, diritto bancario e dei mercati finanziari, precedentemente collocati tra gli indirizzi del diritto civile. Sono inoltre disciplinati i percorsi formativi specifici.

L'articolo 2 introduce disposizioni transitorie e di coordinamento. La commissione permanente presso il Ministero della giustizia deve aggiornare le linee generali dei programmi dei corsi. Gli avvocati che abbiano conseguito, nei cinque anni precedenti all'entrata in vigore del regolamento, il titolo di specialista nel settore del diritto civile con uno degli indirizzi trasferiti possono chiedere al Consiglio nazionale forense la conversione nel settore del diritto commerciale e societario, previo superamento di una prova scritta e orale. La facoltà è estesa agli avvocati con percorsi formativi iniziati ma non conclusi e a coloro che abbiano conseguito il titolo in base al dottorato di ricerca previsto dal d.m. n. 163/2020. L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Base normativa e documentazione

La base legislativa è individuata nell'articolo 9 della legge n. 247 del 2012. Il Ministero ha trasmesso, oltre allo schema, la relazione del Ministro, il testo bollinato dalla Ragioneria generale dello Stato, la relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'AIR, l'ATN, la valutazione del NUVIR e il parere favorevole del Consiglio nazionale forense del 24 ottobre 2025. La relazione tecnica attesta l'assenza di oneri per l'Amministrazione giudiziaria, trattandosi prevalentemente di adempimenti procedimentali posti a carico del Consiglio nazionale forense e dei Consigli degli ordini.

Giudicato e classificazione delle specializzazioni

Il T.a.r. e il Consiglio di Stato avevano censurato l'incoerenza della classificazione prevista dal d.m. n. 144/2015 e dal successivo d.m. n. 163/2020. In particolare, il diritto commerciale era stato collocato come semplice indirizzo del diritto civile, pur rappresentando una materia dotata di autonomia scientifica e tematica e comprendente, in senso sistematico, alcune materie inserite autonomamente tra i settori di specializzazione.

La Sezione ritiene che il nuovo schema abbia sostanzialmente adempiuto al giudicato. L'autonomo inserimento del diritto commerciale e societario e il trasferimento dei tre indirizzi specialistici al nuovo settore corrispondono alle indicazioni delle sentenze. Non è invece necessario ricondurre al diritto commerciale anche il diritto della concorrenza: quest'ultimo mantiene autonoma rilevanza, ha carattere transettoriale, è disciplinato tanto dal diritto nazionale quanto da quello dell'Unione europea e coinvolge sia il giudice ordinario sia il giudice amministrativo.

Analisi del mercato e consultazione pubblica

La Sezione rileva che l'Amministrazione si è limitata all'ottemperanza delle sentenze senza procedere a una consultazione pubblica né a una verifica complessiva della funzionalità del sistema delle specializzazioni. Richiama i precedenti pareri n. 1347/2019 e n. 3185/2019, nei quali era stata sottolineata la necessità di collegare la disciplina delle specializzazioni ai modelli organizzativi dell'offerta dei servizi legali e di svolgere un'approfondita analisi del mercato, anche per assicurare qualità ed economicità dei servizi. Tale analisi non risulta ancora effettuata.

Rilievi di drafting

La Sezione formula i seguenti rilievi redazionali:

  • deve essere eliminato dal primo Visto il richiamo agli articoli 76 e 87 della Costituzione, non pertinente a un regolamento amministrativo ministeriale;
  • deve essere soppresso il secondo dei due richiami all'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988;
  • all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 1, deve essere aggiunta la parola "lettera";
  • all'articolo 1, comma 1, lettera a), punto 4, deve essere corretto il verbo e aggiunta la parola "comma";
  • all'articolo 2, comma 2, lettera a), le parole "di cui al primo periodo" devono essere sostituite con "scritta e orale";
  • all'articolo 2, comma 3, il rinvio al comma 1 deve essere corretto in "comma 2" e le parole "a coloro" devono essere sostituite con "agli avvocati";
  • all'articolo 3, la clausola finanziaria deve essere formulata con le parole "Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano", secondo l'uso dell'indicativo deontico.

Conclusioni

La Sezione esprime parere favorevole nei sensi della motivazione. Lo schema è ritenuto sostanzialmente conforme al giudicato e idoneo a riconoscere il diritto commerciale e societario come settore autonomo, ferma la necessità di recepire i rilievi di drafting e l'esigenza, segnalata per il più ampio riordino futuro della materia, di una consultazione e di un'analisi strutturata del mercato dei servizi legali.

Come è indicizzato

MaterieRegolamenti governativi e ministerialiTecnica normativa e draftingAIR, VIR e relazioni di accompagnamentoEsercizio della professione
RamiFonti e atti normativiProfessioni e ordini professionali
IstitutiProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del poterePrincipio di legalità e tipicitàRiserva di legge e gerarchia delle fonti

Testo integrale

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