Cassazione Penale, Sentenza n. 18874/2022 del 12/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere applicata per la coltivazione di 305 piante di cannabis indica. Censurati: 1) la presunta nullità del prelievo e della distruzione dei campioni per violazione dell'art. 87, secondo comma, T.U. stupefacenti e per mancato avviso al difensore ex art. 364 c.p.p.; si deduce che solo 6 campioni fogliari sono stati analizzati e da questi sarebbe stato erroneamente calcolato il principio attivo sull'intero peso delle piante, fusti, terra e radici, con conseguente sovrastima delle dosi e diversa qualificazione del fatto (richiamata la disciplina del quinto comma dell'art. 73 T.U.); 2) la carenza della motivazione sulle esigenze cautelari e la manifesta illogicità nella ritenuta attualità del pericolo di reiterazione, nonché l'ingiustificata esclusione degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico (si richiamano art. 274 lett. c) e art. 275-bis c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto adeguata e logica la motivazione del Tribunale del riesame sui gravi indizi di colpevolezza (riallacciandosi agli elementi di fatto: coltivazione estesa di 305 piante, stima del numero di dosi pari a 1.808.040, osservazione e arresto in flagranza con materiale per la potatura). Sulla questione del prelievo dei campioni la Corte ha confermato che la nullità dell'atto di campionatura per la mancata comunicazione difensiva non invalida il sequestro né pregiudica l'utilizzabilità probatoria degli accertamenti, se ripetibili; la contestazione circa la qualificazione del reato al quinto comma dell'art. 73 è stata considerata censura di merito non fondata. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto congrua la scelta della custodia cautelare in ragione dei precedenti specifici del ricorrente, della durata e della vastità della coltivazione, dell'altezza delle piante e della rilevante quantità di sostanza, idonea a collegamenti con canali di spaccio organizzati; l'inidoneità degli arresti domiciliari (e, implicitamente, del braccialetto elettronico) è stata ritenuta correttamente motivata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti) - art. 73
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi alle sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto corretta la qualificazione e la gravità del fatto in relazione alla quantità e al numero di dosi ricavabili.
D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti) - art. 87, comma 2
Disposizione sulle modalità di campionamento; la Corte ha ritenuto che la violazione delle garanzie difensive nell'atto di campionatura non comporti automaticamente l'invalidità del sequestro né impedisca l'utilizzo probatorio degli accertamenti se questi sono ripetibili.
Codice di procedura penale - art. 364
Norma che prevede l'avviso al difensore per operazioni peritali e di campionamento; la mancata comunicazione è stata ritenuta non decisiva sulla utilizzabilità delle analisi quando sia possibile la ripetizione.
Codice di procedura penale - art. 274, lett. c
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione sulle misure cautelari; la Corte ha ritenuto la censura generica e relativa a valutazioni di merito non sindacabili in Cassazione.
Codice di procedura penale - art. 275-bis
Regola sugli strumenti elettronici di controllo a distanza (braccialetto elettronico); la Corte ha osservato che la valutazione sull'inidoneità degli arresti domiciliari implica, in via implicita, l'impossibilità di impiegare il braccialetto per le stesse esigenze cautelari.
D.P.R. n. 309/1990 (Testo Unico stupefacenti) - art. 80
Aggravante prevista dal Testo Unico; la sua esistenza non risultava contestata e ha contribuito alla valutazione della gravità dell'illecito.
Codice di procedura penale - art. 616
Norma richiamata in relazione agli oneri e alle sanzioni per il ricorso inammissibile (pagamento alla Cassa delle ammende).
Disp. att. c.p.p. - art. 173, comma 1
Norma sulle limitazioni delle deduzioni in cassazione; richiamata per spiegare i limiti della motivazione del ricorrente e la trattazione dei motivi.
Massime di principio
- La nullità del solo atto di campionatura (per mancata comunicazione al difensore) non invalida automaticamente il sequestro né impedisce l'utilizzo delle analisi se queste risultano ripetibili; la censura va provata con conseguenze concrete sull'attendibilità del risultato.
- La Corte di Cassazione controlla la legittimità e la coerenza argomentativa della decisione del giudice del riesame, ma non riesamina i fatti né rivaluta liberamente le risultanze probatorie; critiche di merito generiche sono inammissibili.
- Per valutare l'esistenza di gravi indizi e l'attualità del pericolo di reiterazione il giudice considera elementi concreti quali precedenti specifici, ampiezza e durata della coltivazione, altezza delle piante e quantità ricavabile: argomentazioni meramente astratte o alternative meno afflittive senza elementi concreti sono insufficienti.
- L'applicabilità degli strumenti di controllo a distanza (es. braccialetto elettronico) può essere ritenuta inidonea implicitamente quando il giudice valuta che gli arresti domiciliari sono comunque insufficienti a contenere il pericolo di reiterazione.
- Se si contesta la rappresentatività della campionatura è necessario indicare elementi tecnici precisi che dimostrino l'inesattezza della stima del principio attivo o la non rappresentatività dei campioni; altrimenti la valutazione numerica operata dal giudice resta insindacabile in sede di legittimità.
- Un ricorso che mira a una rivalutazione dei fatti e si limita a riproporre motivi già esaminati dal riesame senza critiche di legittimità specifiche è a rischio di inammissibilità e condanna alle spese e alla Cassa delle ammende.
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