Cassazione Civile, Ordinanza n. 11123/2026 del 25/04/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (appaltatore)
La controversia
La controversia nasce da un appalto a corpo per la costruzione di una palazzina plurifamiliare. L’appaltatrice ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di due fatture rimaste insolute; la committente propose opposizione deducendo, in via principale, l’illegittimità del decreto e, in via subordinata, contestando il credito e chiedendo il risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti, difformità e ritardi dell’appaltatrice. In primo grado il decreto fu revocato solo in parte e fu riconosciuto un residuo credito dell’appaltatrice, mentre la domanda riconvenzionale della committente fu dichiarata improcedibile. In appello la committente sosteneva: 1) che la propria domanda era stata trasformata in eccezione di compensazione e non poteva essere dichiarata improcedibile; 2) che il saldo riconosciuto all’appaltatrice era erroneo, perché i lavori non erano affatto completi e mancavano opere rilevanti, oltre a certificazioni e garanzie contrattuali; 3) che la Corte territoriale aveva omesso di considerare criticamente la consulenza tecnica d’ufficio e le contestazioni formulate dalla parte. In cassazione la società ricorrente denunciava violazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. sul tema della compensazione e della qualificazione della domanda, violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. sulla exceptio inadimpleti contractus e sull’onere probatorio, nonché violazione degli artt. 112, 132, 195 e 342 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la mancata considerazione della c.t.u. e delle critiche ad essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: quanto alla compensazione, ha affermato che il controcredito risarcitorio allegato dalla committente era illiquido e contestato, quindi non poteva operare la compensazione; quanto all’eccezione di inadempimento, ha rilevato che la Corte d’appello aveva già accertato in fatto che l’opera era sostanzialmente ultimata, con sole finiture marginali residue, e che tale accertamento precludeva una diversa valutazione in cassazione; quanto ai vizi di motivazione e all’omesso esame, ha osservato che la sentenza impugnata aveva comunque affrontato la c.t.u. e che, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La compensazione nel fallimento richiede comunque i presupposti sostanziali della compensazione ordinaria; il controcredito opposto deve essere certo e liquido, mentre l’esigibilità del credito verso il fallito non è necessaria perché i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento.
La compensazione, anche giudiziale, resta una species dell’istituto unitario della compensazione; la mancanza di liquidità può essere superata solo se il controcredito sia di pronta e facile liquidazione, ma non se sia anche contestato e richieda complessi accertamenti.
Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato o implicitamente rigettato la domanda/eccezione per incompatibilità logico-giuridica con la decisione adottata.
L’eccezione di inadempimento può essere disattesa quando il giudice accerti in fatto che l’appaltatore ha sostanzialmente eseguito la prestazione, residuando solo finiture marginali.
Il ricorrente non può trasformare in sede di legittimità il sindacato sulla ripartizione dell’onere probatorio in una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di fatto.
La motivazione non è omessa quando la decisione consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e la quantificazione del credito accolto.
Le critiche alla consulenza tecnica non impongono accoglimento se il giudice di merito ha comunque fatto proprie le conclusioni del CTU con motivazione coerente.
Le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di un diverso apprezzamento tecnico-fattuale non colgono la ratio della decisione impugnata.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è ammissibile utilizzare il vizio di violazione di legge per contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il vizio processuale non ricorre se la questione dedotta risulta comunque esaminata, anche implicitamente, dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.
Richiamato solo per il rito camerale e il deposito delle memorie illustrative.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Essendo il ricorso rigettato, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La compensazione, anche nel contesto fallimentare o giudiziale, presuppone un controcredito certo e liquido; se il controcredito è risarcitorio, contestato e necessita di complessi accertamenti, non può operare la compensazione.
- La qualificazione di una domanda o eccezione e la valutazione della sua ammissibilità spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge.
- L’eccezione di inadempimento non è accoglibile quando l’accertamento di fatto del merito dimostri che la prestazione principale è stata sostanzialmente eseguita e residuino solo lavorazioni marginali.
- Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata contiene un rigetto implicito della domanda o eccezione, perché logicamente incompatibile con la soluzione adottata su un punto preliminare o assorbente.
- In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non si indicano e confrontano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.
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