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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11123/2026 del 25/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto a corpo per la costruzione di una palazzina plurifamiliare. L’appaltatrice ottenne decreto ingiuntivo per il pagamento di due fatture rimaste insolute; la committente propose opposizione deducendo, in via principale, l’illegittimità del decreto e, in via subordinata, contestando il credito e chiedendo il risarcimento dei danni per asseriti inadempimenti, difformità e ritardi dell’appaltatrice. In primo grado il decreto fu revocato solo in parte e fu riconosciuto un residuo credito dell’appaltatrice, mentre la domanda riconvenzionale della committente fu dichiarata improcedibile. In appello la committente sosteneva: 1) che la propria domanda era stata trasformata in eccezione di compensazione e non poteva essere dichiarata improcedibile; 2) che il saldo riconosciuto all’appaltatrice era erroneo, perché i lavori non erano affatto completi e mancavano opere rilevanti, oltre a certificazioni e garanzie contrattuali; 3) che la Corte territoriale aveva omesso di considerare criticamente la consulenza tecnica d’ufficio e le contestazioni formulate dalla parte. In cassazione la società ricorrente denunciava violazione degli artt. 56 l.fall. e 1243 c.c. e dell’art. 112 c.p.c. sul tema della compensazione e della qualificazione della domanda, violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. sulla exceptio inadimpleti contractus e sull’onere probatorio, nonché violazione degli artt. 112, 132, 195 e 342 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi per la mancata considerazione della c.t.u. e delle critiche ad essa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili tutte le censure: quanto alla compensazione, ha affermato che il controcredito risarcitorio allegato dalla committente era illiquido e contestato, quindi non poteva operare la compensazione; quanto all’eccezione di inadempimento, ha rilevato che la Corte d’appello aveva già accertato in fatto che l’opera era sostanzialmente ultimata, con sole finiture marginali residue, e che tale accertamento precludeva una diversa valutazione in cassazione; quanto ai vizi di motivazione e all’omesso esame, ha osservato che la sentenza impugnata aveva comunque affrontato la c.t.u. e che, in presenza di doppia conforme, la censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. era inammissibile per mancata indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle decisioni di primo e secondo grado. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 56 l.fall.

    La compensazione nel fallimento richiede comunque i presupposti sostanziali della compensazione ordinaria; il controcredito opposto deve essere certo e liquido, mentre l’esigibilità del credito verso il fallito non è necessaria perché i debiti del fallito si considerano scaduti alla data del fallimento.

  • art. 1243 c.c.

    La compensazione, anche giudiziale, resta una species dell’istituto unitario della compensazione; la mancanza di liquidità può essere superata solo se il controcredito sia di pronta e facile liquidazione, ma non se sia anche contestato e richieda complessi accertamenti.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito abbia esaminato o implicitamente rigettato la domanda/eccezione per incompatibilità logico-giuridica con la decisione adottata.

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento può essere disattesa quando il giudice accerti in fatto che l’appaltatore ha sostanzialmente eseguito la prestazione, residuando solo finiture marginali.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente non può trasformare in sede di legittimità il sindacato sulla ripartizione dell’onere probatorio in una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle risultanze di fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione non è omessa quando la decisione consenta di ricostruire il percorso logico seguito dal giudice e la quantificazione del credito accolto.

  • art. 195 c.p.c.

    Le critiche alla consulenza tecnica non impongono accoglimento se il giudice di merito ha comunque fatto proprie le conclusioni del CTU con motivazione coerente.

  • art. 342 c.p.c.

    Le doglianze che si risolvono nella mera riproposizione di un diverso apprezzamento tecnico-fattuale non colgono la ratio della decisione impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è ammissibile utilizzare il vizio di violazione di legge per contestare l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il vizio processuale non ricorre se la questione dedotta risulta comunque esaminata, anche implicitamente, dal giudice di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La censura per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo che il ricorrente indichi e confronti le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In caso di doppia conforme, il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile se non si dimostra che le ragioni di fatto delle due decisioni siano diverse.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato solo per il rito camerale e il deposito delle memorie illustrative.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Essendo il ricorso rigettato, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La compensazione, anche nel contesto fallimentare o giudiziale, presuppone un controcredito certo e liquido; se il controcredito è risarcitorio, contestato e necessita di complessi accertamenti, non può operare la compensazione.
  • La qualificazione di una domanda o eccezione e la valutazione della sua ammissibilità spettano al giudice di merito; in cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge.
  • L’eccezione di inadempimento non è accoglibile quando l’accertamento di fatto del merito dimostri che la prestazione principale è stata sostanzialmente eseguita e residuino solo lavorazioni marginali.
  • Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione impugnata contiene un rigetto implicito della domanda o eccezione, perché logicamente incompatibile con la soluzione adottata su un punto preliminare o assorbente.
  • In presenza di doppia conforme, il motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi è inammissibile se non si indicano e confrontano specificamente le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoRisoluzione del contratto

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