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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 3904/2020 del 17/02/2020

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (lavoratore)

La controversia

Il lavoratore era stato licenziato da una società di telecomunicazioni per avere utilizzato reiteratamente e sistematicamente il telefono aziendale, durante l’orario di lavoro, per finalità extralavorative, conseguendo anche benefici economici connessi al profilo di autoricarica di alcune utenze chiamate. La Corte d’appello di Milano, decidendo sul reclamo previsto dalla L. n. 92 del 2012, aveva riformato la decisione di primo grado: aveva dichiarato illegittimo il licenziamento per tardività della contestazione disciplinare, formulata soltanto dopo l’emissione, il 24 marzo 2016, del decreto di citazione a giudizio per furto aggravato continuato, benché la società avesse acquisito nel settembre 2014 copia degli atti delle indagini preliminari. Aveva quindi dichiarato risolto il rapporto per effetto del licenziamento e riconosciuto al lavoratore un’indennità risarcitoria omnicomprensiva di dodici mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Il lavoratore ha proposto ricorso principale con tre motivi. Con il primo ha sostenuto che la condotta, considerati i motivi personali legati alla necessità di comunicare con il figlio e l’asserita negligenza, rientrasse tra le ipotesi punibili con sanzione conservativa previste dal CCNL, con conseguente diritto alla tutela reintegratoria; ha invocato gli artt. 47 e 48 del CCNL, gli artt. 2119 e 2106 c.c., l’art. 30 della L. n. 183 del 2010 e l’art. 18 della L. n. 300 del 1970. Con il secondo ha censurato la mancata ammissione e valutazione delle prove sulle ragioni familiari delle telefonate, sull’asserita irrisorietà dei consumi e sull’assenza di finalità di autoricarica per alcune chiamate, deducendo che tali elementi avrebbero ridimensionato o escluso la gravità della condotta. Con il terzo ha denunciato l’omesso esame di circostanze rilevanti per la proporzionalità del licenziamento, tra cui i motivi personali, l’assenza di interruzioni del servizio, la mancanza di sotterfugi e l’assenza di precedenti disciplinari. La società ha proposto ricorso incidentale, contestando la tardività della contestazione: a suo avviso, l’esito delle indagini non era ancora definito e il rinvio a giudizio aveva consentito di accertare l’effettivo esercizio dell’azione penale; ha inoltre richiamato la facoltà contrattuale di allontanamento cautelare dal servizio.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile perché il lavoratore non aveva trascritto i capitoli di prova, limitandosi a richiamarli mediante la numerazione e impedendo così il controllo sulla loro decisività; inoltre, le circostanze indicate risultavano comunque considerate dalla Corte territoriale. Il terzo motivo è stato in parte assorbito e, per il resto, dichiarato inammissibile, perché contestava direttamente la valutazione di proporzionalità riservata al giudice di merito senza indicare un errore nell’individuazione del parametro legale e senza censurare congruamente l’accertamento fattuale. Il primo motivo è stato ritenuto infondato: il fatto materiale e l’elemento soggettivo erano stati accertati e riconosciuti dal lavoratore; le ragioni personali non costituivano cause scriminanti e la condotta, qualificata come furto di traffico telefonico, era riconducibile all’ipotesi prevista dal CCNL per il licenziamento senza preavviso. La Corte ha accolto il ricorso incidentale della società. Ha ritenuto che il ritardo nella contestazione non fosse di per sé sufficiente a rendere illegittimo il licenziamento, dovendo essere valutato in relazione alle finalità del requisito di immediatezza: garantire l’effettività della difesa e tutelare l’affidamento del lavoratore. Nel caso concreto era stata accertata l’assenza di pregiudizio per la difesa e di affidamento sulla irrilevanza disciplinare della condotta; il differimento della contestazione al rinvio a giudizio costituiva una scelta discrezionale e non pretestuosa, diretta ad attendere gli sviluppi della vicenda penale e la certezza dell’esercizio dell’azione penale. La sentenza d’appello è stata cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito rigettando l’impugnazione del licenziamento. Le spese dei gradi di merito sono state compensate; il lavoratore è stato condannato a rifondere alla società le spese di legittimità, liquidate in euro 4.000 per compensi ed euro 200 per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 L. n. 300 del 1970

    In tema di esercizio del potere disciplinare, regolato dalla L. n. 300 del 1970, art. 7 e fondato sull’obbligo del datore di lavoro di comportarsi secondo buona fede, la contestazione deve essere caratterizzata da immediatezza, per consentire al lavoratore incolpato l’effettivo esercizio del diritto di difesa mediante l’allestimento del materiale difensivo, dovendosi anche considerare il “giusto affidamento ” del prestatore, nel caso di ritardo nella contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione disciplinare, dato che l’esercizio del potere disciplinare non è un obbligo per il datore di lavoro, bensì una facoltà.

    L’immediatezza della contestazione disciplinare tutela sia l’effettività della difesa del lavoratore, consentendogli di predisporre tempestivamente il materiale difensivo, sia il suo legittimo affidamento sulla possibile irrilevanza disciplinare del fatto. Il ritardo va apprezzato in relazione a tali funzioni e alle circostanze concrete, non come vizio automaticamente invalidante.

  • art. 2119 c.c.

    In quest’ultimo caso, tuttavia, l’inerzia della parte datoriale, oltre a rilevare sul piano della contrarietà a buona fede in funzione di tutela dell’affidamento del lavoratore, potrebbe assumere autonoma valenza quale elemento in astratto idoneo ad escludere i necessari caratteri di gravità dell’inadempimento destinati a sorreggere il recesso senza preavviso.

    Il ritardo datoriale può incidere sulla giusta causa anche come elemento utile a escludere la gravità necessaria dell’inadempimento per il recesso senza preavviso, quando riveli una valutazione di compatibilità della condotta con la prosecuzione del rapporto.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    Alle considerazioni che precedono segue l’accoglimento del ricorso incidentale e la cassazione in parte qua della sentenza impugnata; non essendo necessari, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con integrale rigetto della domanda del L..

    Quando l’accoglimento del ricorso non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere la causa nel merito.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La tardività della contestazione disciplinare non determina automaticamente l’illegittimità del licenziamento: occorre verificare se il ritardo abbia compromesso l’effettività della difesa del lavoratore o ingenerato in lui un legittimo affidamento sulla rinuncia del datore di lavoro all’esercizio del potere disciplinare o sull’irrilevanza disciplinare della condotta.
  • Il differimento della contestazione può essere legittimo quando sia espressione non pretestuosa della scelta datoriale di attendere sviluppi obiettivamente rilevanti della vicenda penale, purché non siano pregiudicati la difesa del lavoratore e il suo affidamento.
  • L’inerzia datoriale può rilevare, oltre che ai fini dell’affidamento tutelato dalla buona fede, come elemento idoneo a escludere la gravità dell’inadempimento richiesta per il licenziamento per giusta causa, se risulta incompatibile con la valutazione della condotta come lesiva in modo irrimediabile del vincolo fiduciario.
  • Chi censura in cassazione la mancata ammissione o valutazione di una prova deve indicare e trascrivere specificamente le circostanze oggetto dei capitoli, così da consentire il controllo sulla loro decisività; non è sufficiente il rinvio alla sola numerazione dei capitoli.
  • La valutazione di proporzionalità della sanzione disciplinare è riservata al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione quando sia congruamente motivata, salvo che venga specificamente censurata l’individuazione del parametro legale o sia denunciato un vizio ammissibile relativo a un fatto storico decisivo.
  • Quando il fatto materiale e l’elemento soggettivo della condotta disciplinare risultano accertati e non validamente censurati, ragioni personali addotte dal lavoratore che non costituiscano cause scriminanti non escludono la sussistenza dell’addebito né ne determinano, da sole, la riconducibilità a una fattispecie contrattuale punita con sanzione conservativa.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaTutela del legittimo affidamentoOnere della prova

Testo integrale

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