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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6902/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che in parte aveva riformato il giudizio di primo grado assolvendo Mongelli da alcuni capi e confermando condanne per altri reati; Mongelli ha denunciato vizi di motivazione e travisamento delle prove, lamentando contraddizioni nella valutazione delle prove in relazione a fatti di calunnia e falso (in particolare l'inserimento del codice medico nel sistema informatico, ascritto come volontario), nonché incompletezza nell'esame di documenti e teste; D'Ippolito ha censurato la qualificazione giuridica del fatto (contestazione di art. 480 c.p.), la mancanza della qualità di pubblico ufficiale e/o di un atto formale certificatorio, la contraddittorietà rispetto all'assoluzione del medico Mascellaro e la carenza di prova del dolo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio riservata al giudice di merito e non deducibile in sede di legittimità; ha ritenuto manifestamente infondate le censure di D'Ippolito sulla qualificazione del fatto e sul dolo, condividendo la valutazione dei giudici di merito circa il ruolo causale dell'omissione del pubblico impiegato nel rilascio illegittimo della patente. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del compendio probatorio: i motivi devono evidenziare un vizio giuridico o di motivazione specifico e non una alternativa versione dei fatti.
  • Per censurare la motivazione occorre indicare puntualmente l'atto processuale ignorato, il dato probatorio che ne emerge e dimostrare come esso comprometta in modo decisivo la coerenza logica della sentenza impugnata.
  • La clausola estensiva dell'art. 493 c.p. applica le norme sulle falsità in atti anche ai dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio: l'omissione colposa o dolosa di controlli da parte di un pubblico impiegato può integrare efficacemente il reato.
  • La responsabilità penale per fatti connessi al rilascio di autorizzazioni amministrative (es. patente) può fondarsi sull'efficacia causale di una condotta omissiva che ha determinato il rilascio illegittimo del titolo.
  • Assoluzioni differenziate tra coimputati non sono di per sé contraddittorie se la motivazione spiega la diversa incidenza causale delle condotte degli uni rispetto agli altri (es. assenza di efficienza causale della certificazione rilasciata da un medico).
  • Le censure generiche sul dolo o sulla volontarietà della condotta sono inammissibili se non corredate da un percorso argomentativo che dimostri l'insussistenza del requisito soggettivo alla luce degli elementi processuali.

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