Cassazione Penale, Sentenza n. 6902/2023 del 17/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello che in parte aveva riformato il giudizio di primo grado assolvendo Mongelli da alcuni capi e confermando condanne per altri reati; Mongelli ha denunciato vizi di motivazione e travisamento delle prove, lamentando contraddizioni nella valutazione delle prove in relazione a fatti di calunnia e falso (in particolare l'inserimento del codice medico nel sistema informatico, ascritto come volontario), nonché incompletezza nell'esame di documenti e teste; D'Ippolito ha censurato la qualificazione giuridica del fatto (contestazione di art. 480 c.p.), la mancanza della qualità di pubblico ufficiale e/o di un atto formale certificatorio, la contraddittorietà rispetto all'assoluzione del medico Mascellaro e la carenza di prova del dolo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che i motivi proposti si risolvessero in una rivalutazione dei fatti e del compendio probatorio riservata al giudice di merito e non deducibile in sede di legittimità; ha ritenuto manifestamente infondate le censure di D'Ippolito sulla qualificazione del fatto e sul dolo, condividendo la valutazione dei giudici di merito circa il ruolo causale dell'omissione del pubblico impiegato nel rilascio illegittimo della patente. Per queste ragioni i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice della Strada, art. 119, co. 4, lett. b)
art. 119, co. 4, lett. b)
Per i conducenti oltre i 65 anni è richiesta visita di idoneità della Commissione Medica Locale per il rinnovo della patente; la mancata visita integrava un presupposto per ritenere illegittimo il rilascio del titolo
Codice Penale, art. 368 (calunnia)
La corte ha confermato la responsabilità per calunnia nei confronti di Mongelli per aver falseamente incolpato più persone al fine di conseguire un vantaggio
Codice Penale, art. 110 (concorso di persone)
Si è ritenuto il concorso di più soggetti nella realizzazione del reato (es. Mongelli, D'Ippolito, e altri)
Codice Penale, art. 480 (falso in atto pubblico)
Contestata la falsa attestazione in atti pubblici/omissione di controllo; la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie anche a dipendenti pubblici che svolgono servizio pubblico
Codice Penale, art. 493 (clausola estensiva)
Applicata in senso estensivo ai dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio: le norme sulle falsità in atti si estendono anche agli impiegati dello Stato relativamente agli atti compiuti nell'esercizio delle attribuzioni
Codice di Procedura Penale, art. 606, co. 1, lett. e)
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamata per delimitare le censure ammissibili in Cassazione (la Corte non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione dei fatti)
Codice di Procedura Penale, art. 616
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità dei ricorsi
D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, co. 8
art. 23, co. 8 del D.L. n. 137/2020
Richiamato in relazione alla disciplina della trattazione orale in udienza pubblica e alla memoria depositata dal Procuratore Generale
Massime di principio
- In Cassazione non è consentita una semplice rivalutazione del compendio probatorio: i motivi devono evidenziare un vizio giuridico o di motivazione specifico e non una alternativa versione dei fatti.
- Per censurare la motivazione occorre indicare puntualmente l'atto processuale ignorato, il dato probatorio che ne emerge e dimostrare come esso comprometta in modo decisivo la coerenza logica della sentenza impugnata.
- La clausola estensiva dell'art. 493 c.p. applica le norme sulle falsità in atti anche ai dipendenti pubblici o incaricati di pubblico servizio: l'omissione colposa o dolosa di controlli da parte di un pubblico impiegato può integrare efficacemente il reato.
- La responsabilità penale per fatti connessi al rilascio di autorizzazioni amministrative (es. patente) può fondarsi sull'efficacia causale di una condotta omissiva che ha determinato il rilascio illegittimo del titolo.
- Assoluzioni differenziate tra coimputati non sono di per sé contraddittorie se la motivazione spiega la diversa incidenza causale delle condotte degli uni rispetto agli altri (es. assenza di efficienza causale della certificazione rilasciata da un medico).
- Le censure generiche sul dolo o sulla volontarietà della condotta sono inammissibili se non corredate da un percorso argomentativo che dimostri l'insussistenza del requisito soggettivo alla luce degli elementi processuali.
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