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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29963/2024 del 20/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione avverso un provvedimento sanzionatorio della Banca d'Italia che aveva irrogato a un ex consigliere di amministrazione di un istituto bancario una sanzione pecuniaria di € 129.000 per irregolarità commesse nell'ambito di una complessa operazione finanziaria di aumento di capitale connessa all'acquisizione di Antonveneta. Gli addebiti riguardavano: omesse comunicazioni e segnalazioni all'autorità di vigilanza; mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo consolidato; inosservanza delle forme tecniche di bilancio. Dopo il difetto di giurisdizione dichiarato dal TAR Lazio e la riassunzione davanti alla Corte d'appello di Roma ex art. 145 TUB, la Corte territoriale rigettava l'opposizione. Nel ricorso per cassazione venivano dedotti sei motivi: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 145 TUB per eccesso di delega, assumendo che la nuova disciplina dell'opposizione alle sanzioni non fosse compresa nella legge delega; 2) violazione degli artt. 2381, comma 6, e 2392 c.c., per errata applicazione del dovere di agire informati agli amministratori senza deleghe; 3) violazione delle stesse norme e dell'art. 184 c.p.c. per mancata ammissione di prove documentali e testimoniali volte a dimostrare l'occultamento di documenti da parte degli organi apicali e l'assenza di indici di allarme; 4) violazione dell'art. 6 CEDU e degli artt. 24 e 111 Cost., con questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 53, d.lgs. 72/2015, per asserita insufficienza del controllo giurisdizionale sulla fase amministrativa e sul materiale istruttorio; 5) richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia sulla natura delle sanzioni Banca d'Italia e sull'applicabilità delle garanzie del giusto processo penale; 6) violazione del principio di retroattività della legge più favorevole e richiesta di rinvio pregiudiziale sulla disciplina sopravvenuta più favorevole. La Corte di cassazione disattendeva anche l'istanza di sospensione del giudizio in attesa di decisioni della Corte EDU, ritenuta inammissibile se proposta per la prima volta in cassazione. Nel merito, la Corte riteneva infondati tutti i motivi: confermava che l'obbligo degli amministratori non esecutivi di agire in modo informato impone un dovere attivo di informazione e di intervento anche in presenza di organi delegati; reputava corretto il giudizio della Corte d'appello circa la natura strategica e anomala dell'operazione, tale da imporre approfondimenti ai consiglieri; considerava irrilevanti le prove richieste perché dirette a circostanze ritenute incontestate o non decisive; escludeva l'illegittimità costituzionale del nuovo rito e la violazione del diritto di difesa, affermando che il rito sommario in unico grado davanti alla Corte d'appello assicura un controllo giurisdizionale pieno; escludeva infine che le sanzioni Banca d'Italia abbiano natura sostanzialmente penale e che sia applicabile la retroattività della lex mitior, richiamando l'ultrattività delle norme sanzionatorie amministrative. Il ricorso veniva quindi rigettato con condanna alle spese e all'ulteriore contributo unificato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati sia i profili di costituzionalità e di diritto UE, sia le censure sulla responsabilità del consigliere non esecutivo e sulla mancata ammissione delle prove. Ha confermato la legittimità della sanzione amministrativa irrogata dalla Banca d'Italia e la correttezza della decisione della Corte d'appello. Ha inoltre condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 145 TUB

    La disciplina dell'opposizione alle sanzioni amministrative bancarie è stata ritenuta validamente ricondotta alla delega legislativa; il riferimento alla revisione della procedura sanzionatoria comprende anche il rito di opposizione davanti alla Corte d'appello.

  • art. 144 TUB

    Le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d'Italia ai sensi di questa norma sono considerate sanzioni amministrative non sostanzialmente penali.

  • art. 2381, comma 6, c.c.

    Gli amministratori senza deleghe hanno un dovere positivo di agire informati, attivandosi per acquisire informazioni e intervenire in presenza di segnali di anomalia o criticità aziendale.

  • art. 2392 c.c.

    Gli amministratori non esecutivi rispondono solidalmente se non impediscono fatti pregiudizievoli dei quali abbiano conoscenza o che avrebbero dovuto conoscere esercitando la dovuta diligenza.

  • art. 184 c.p.c.

    Le istanze istruttorie non possono essere ammesse se irrilevanti rispetto ai fatti decisivi già accertati o incontestati.

  • art. 6 CEDU

    La Corte ha escluso che le sanzioni Banca d'Italia in questione richiedano le garanzie del processo penale, perché non hanno natura sostanzialmente penale.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per il diritto di difesa; la Corte ha ritenuto non violato il diritto di difesa nel rito di opposizione previsto.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato dal ricorrente per il giusto processo; la Corte ha ritenuto che il rito davanti alla Corte d'appello assicuri un controllo giurisdizionale pieno e imparziale.

  • art. 76 Cost.

    La questione di legittimità per eccesso di delega è stata ritenuta manifestamente infondata, perché la legge delega comprendeva la revisione della procedura sanzionatoria.

  • art. 1, comma 53, d.lgs. 72/2015

    La disposizione non è stata ritenuta costituzionalmente illegittima; il rito sommario in unico grado davanti alla Corte d'appello è considerato idoneo a garantire pieno esercizio del diritto di difesa.

  • art. 2, comma 3, d.lgs. 72/2015

    Non è stata ritenuta applicabile la disciplina sopravvenuta più favorevole alle violazioni pregresse, poiché la retroattività della lex mitior è esclusa in materia di illeciti amministrativi non penali.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata respinta perché non sussiste un dubbio interpretativo rilevante sulla natura delle sanzioni e sulla loro disciplina.

  • art. 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    Invocato per sostenere l'applicazione delle garanzie penalistiche; la Corte ha escluso che le sanzioni in esame rientrino in tale ambito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    È stato applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    Richiamato in relazione all'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 3, comma 1, lett. i), n. 1), legge delega n. 154/2014

    La delega al Governo per il recepimento della direttiva 2013/36/UE includeva la revisione organica della disciplina sanzionatoria e della relativa procedura.

  • art. 51, comma 1, TUB

    Norma violata secondo l'addebito amministrativo per omesse comunicazioni e segnalazioni all'autorità di vigilanza.

  • art. 66, comma 1, TUB

    Norma violata secondo l'addebito amministrativo per errate segnalazioni di vigilanza.

  • art. 67, comma 1, lett. a), TUB

    Norma violata secondo l'addebito amministrativo per il mancato rispetto del requisito patrimoniale minimo complessivo a livello consolidato.

  • art. 9, comma 1, d.lgs. 38/2005

    Richiamato tra le norme violate in relazione alle forme tecniche dei bilanci.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. 87/1992

    Richiamato tra le norme violate in relazione alle forme tecniche dei bilanci.

  • art. 45, d.lgs. 87/1992

    Richiamato tra le norme violate in relazione alle forme tecniche dei bilanci.

  • art. 2, comma 2, ultimo alinea, Reg. (CE) n. 2988/98

    Invocato dal ricorrente per sostenere l'applicazione della norma più favorevole; la Corte ne ha escluso la rilevanza nel caso di specie.

Massime di principio

  • Gli amministratori non esecutivi di società, e in particolare di intermediari bancari, non possono limitarsi a recepire passivamente le informazioni degli organi delegati: hanno un dovere autonomo e positivo di informarsi, valutare l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e contabile e attivarsi in presenza di operazioni strategiche o segnali di anomalia.
  • Il dovere di agire informati dell'amministratore senza deleghe si traduce, quando emergano criticità o elementi anomali, nell'obbligo di chiedere chiarimenti, approfondimenti e di esercitare i poteri connessi alla carica per prevenire o attenuare fatti pregiudizievoli.
  • Nelle sanzioni amministrative bancarie irrogate dalla Banca d'Italia per carenze organizzative o di vigilanza interna non si applica automaticamente la disciplina penalistica della CEDU e della Carta UE, perché tali sanzioni non sono considerate sostanzialmente penali.
  • La retroattività della lex mitior non opera in materia di illeciti amministrativi non penali; vale invece il principio di ultrattività della disciplina previgente, salvo diversa previsione normativa.
  • Le questioni di legittimità costituzionale o i rinvii pregiudiziali fondati sull'assunto della natura penale delle sanzioni bancarie sono infondati quando la giurisprudenza di legittimità ha già escluso tale natura.
  • Le istanze istruttorie sono legittimamente respinte quando mirano a dimostrare circostanze non decisive, già incontestate o comunque irrilevanti rispetto al nucleo dell'addebito e all'obbligo di diligenza dell'amministratore.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAmministratoriInadempimentoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileSocietarioBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneResponsabilità degli amministratori
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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