Cassazione Penale, Sentenza n. 10160/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso contro la conferma delle condanne per reati fallimentari connessi ai fallimenti di "Legno Market Fratelli Scalia Srl" (delitti di bancarotta impropria da reato societario per false rappresentazioni in bilanci 2001-2007, bancarotta preferenziale per rimborsi ai soci, e concorso come extraneus nell'indebita restituzione di conferimenti) e di "Nuove Iniziative Srl" (bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta preferenziale per rilascio ingiustificato di note di credito). L'imputato ha articolato otto motivi: contestazione della qualificazione e della motivazione in relazione alle rivalutazioni immobiliari e alla mancata svalutazione delle merci; deduzioni che alcune condotte contestate sono avvenute dopo la cessazione dalla carica; contestazione del dolo specifico per le bancarotte preferenziali; contestazione della responsabilità come concorrente esterno (extraneus) in relazione a Pronto Casa s.r.l.; censure sulla configurabilità della bancarotta fraudolenta documentale; deduzioni sulla recidiva e sulla determinazione degli aumenti per continuazione.
La decisione
La Corte di Cassazione, in gran parte, ha rigettato il ricorso ma lo ha accolto parzialmente. Sono stati confermati gli addebiti principali legati al fallimento della Legno Market con riguardo al bilancio 2001 (rivalutazione immobiliare e mancata svalutazione delle rimanenze) e ad altri capi ritenuti sufficientemente motivati; è però annullata senza rinvio la condanna relativa ai capi 1c) e 1d) (falsi in bilancio relativi a esercizi successivi al 18/02/2005) perché l'imputato non li ha commessi. Il capo 10) (bancarotta preferenziale relativo a Nuove Iniziative per note di credito) è stato dichiarato estinto per prescrizione. Il reclamo sulla recidiva è fondato per carenza motivazionale: la Corte distrettuale dovrà rinnovare la motivazione sulla recidiva e rideterminare la pena (compresi gli aumenti per continuazione). Per il resto il ricorso è respinto e le condanne confermate; rinvio al giudice di merito esclusivamente per la rideterminazione della pena e la sanatura motivazionale sulla recidiva.
Norme richiamate
art. 223, comma secondo, n. 1 legge fallimentare
Punisce gli amministratori e i soggetti qualificati che cagionano il dissesto societario commettendo i reati indicati nel codice civile (reato di bancarotta impropria da reato societario). Richiede il reato societario presupposto e la connessione causale con il dissesto o il suo aggravamento.
Prevede il reato societario (false comunicazioni sociali) che, se integrato, costituisce fattispecie presupposto per la bancarotta impropria contestata.
Norma sull'indebita restituzione dei conferimenti; la sua violazione è stata collegata al capo 4) e può coinvolgere anche concorrenti esterni se hanno contribuito materialmente o moralmente.
Principio di rappresentazione veritiera e corretta del bilancio; la deroga in "casi eccezionali" richiede motivazione nella nota integrativa e circostanze che riguardino il bene oggetto di valutazione, non la situazione economica aziendale.
Detta i criteri di valutazione (es. costo storico) la cui violazione può integrare falsità contabile se la rivalutazione è strumentale a nascondere perdite.
Disciplina il limite minimo del capitale sociale; occultare la riduzione del capitale per evitare gli obblighi di ricapitalizzazione o liquidazione è elemento funzionale alla rilevanza penale delle false scritture.
Indica cause di scioglimento; la mancata applicazione obbligatoria di misure (es. liquidazione) per effetto di false scritture può concorrere a configurare bancarotta impropria.
Regola la bancarotta preferenziale: il pagamento o soddisfacimento di alcuni creditori a danno degli altri; richiede dolo specifico di favorire certi creditori.
Consente di imputare a un soggetto la partecipazione al reato come concorrente esterno (extraneus) se ha fornito apporto materiale o morale con la coscienza e volontà richieste.
art. 157, 161, 99 cod. pen. (criteri per prescrizione e incidenza della recidiva)
Norme utilizzate per calcolare i termini di prescrizione, tenendo conto dell'aumento dei termini per la recidiva e del termine massimo definito dall'art. 161.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la modifica della qualificazione giuridica (es. condanna come concorrente esterno anziché amministratore) non viola il principio se l'azione in concreto contestata rimane la stessa e l'imputazione è stata esercitata.
Massime di principio
- La responsabilità per bancarotta impropria da reato societario richiede che l'amministratore abbia compiuto (o concorso nel compimento di) il reato societario presupposto (es. false comunicazioni sociali) e che tale condotta sia causalmente collegabile al dissesto o al suo aggravamento.
- La deroga ai criteri di valutazione del bilancio per "casi eccezionali" (art. 2423) valuta l'eccezionalità rispetto ai beni oggetto di valutazione e non come giustificazione per coprire perdite aziendali; deve essere adeguatamente motivata nella nota integrativa e giustificata da circostanze concrete e sindacabili.
- La rivalutazione o altre rettifiche contabili che appaiono strumentali a coprire perdite o a evitare obblighi di ricapitalizzazione/liquidazione possono integrare il dolo necessario per il reato societario e quindi per la bancarotta impropria.
- Un soggetto non può essere ritenuto autore di false scritture o reati commessi dopo la cessazione dalla carica salvo che sia provato il suo apporto concorsuale (materiale o morale) a quelle specifiche condotte; il concorso esterno richiede contributo consapevole e concreto.
- Per la bancarotta preferenziale è necessario il dolo specifico di favorire alcuni creditori: pagamenti effettuati con l'obiettivo plausibile di evitare il fallimento e nella prospettiva fondata di poter soddisfare tutti i creditori possono escludere il dolo specifico.
- Il reato di bancarotta fraudolenta documentale può ricorrere anche se le scritture consentono una ricostruzione sommaria; è sufficiente che la tenuta delle scritture abbia ostacolato o reso difficili gli accertamenti fallimentari in modo non giustificato.
- La prescrizione va calcolata con attenzione, tenendo conto degli aumenti per recidiva e dei periodi di sospensione processuale: una domanda di prescrizione ben istruita può estinguere capi di imputazione anche dopo la conferma di responsabilità in merito al fatto.
- In appello e in cassazione il difensore dovrebbe: (a) contestare la riconducibilità temporale delle condotte alla carica; (b) sollevare profili di causalità tra falsità contabile e dissesto; (c) richiedere la verifica della motivazione in ordine alla recidiva; (d) proporre calcoli alternativi di prescrizione quando rilevante.
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