Cassazione Civile, Ordinanza n. 32537/2024 del 14/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia originava da un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti del datore di lavoro bancario per ottenere tutela contro un asserito demansionamento subito nel periodo 2009-2013. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma, aveva accertato il demansionamento e condannato la banca al risarcimento del danno quantificato in euro 59.486,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La banca proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il lavoratore resisteva con controricorso e memoria. Successivamente, la banca depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando intervenuto un verbale di conciliazione extragiudiziale, e la rinuncia veniva accettata dal controricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla banca, dell'accettazione da parte del controricorrente e dell'intervenuta conciliazione extragiudiziale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che nulla fosse statuito sulle spese processuali in ragione della reciproca adesione delle parti alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, precisando che l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti dal rito
la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo
in presenza di reciproca adesione alla rinuncia, non viene disposto nulla sulle spese processuali
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché l'estinzione non è equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità
citato solo come modifica del rito camerale applicabile ratione temporis
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
- Quando l'estinzione segue a rinuncia accettata da entrambe le parti, il giudice non provvede sulle spese processuali.
- L'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
- In presenza di una conciliazione extragiudiziale intervenuta tra le parti, la rinuncia al ricorso può essere il veicolo processuale per chiudere il giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32469/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32470/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32471/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32472/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32478/2024 del 14/12/2024
- ordinanza_civile_lavoro · 14 dic 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 32479/2024 del 14/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →