Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 32537/2024 del 14/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia originava da un giudizio promosso da un lavoratore nei confronti del datore di lavoro bancario per ottenere tutela contro un asserito demansionamento subito nel periodo 2009-2013. Il Tribunale aveva rigettato la domanda, ma la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma, aveva accertato il demansionamento e condannato la banca al risarcimento del danno quantificato in euro 59.486,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi. La banca proponeva ricorso per cassazione affidato a quattro motivi; il lavoratore resisteva con controricorso e memoria. Successivamente, la banca depositava atto di rinuncia al ricorso, dichiarando intervenuto un verbale di conciliazione extragiudiziale, e la rinuncia veniva accettata dal controricorrente.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dalla banca, dell'accettazione da parte del controricorrente e dell'intervenuta conciliazione extragiudiziale. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c., disponendo che nulla fosse statuito sulle spese processuali in ragione della reciproca adesione delle parti alla rinuncia. Ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002, precisando che l'estinzione non è equiparabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell'ordinanza nei termini previsti dal rito

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del processo

  • art. 391, comma 4, c.p.c.

    in presenza di reciproca adesione alla rinuncia, non viene disposto nulla sulle spese processuali

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando il processo si estingue per rinuncia, poiché l'estinzione non è equiparabile a rigetto o inammissibilità/improcedibilità

  • D.Lgs. n. 149 del 2022

    citato solo come modifica del rito camerale applicabile ratione temporis

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, una volta accettata dalla parte resistente, determina l'estinzione del processo.
  • Quando l'estinzione segue a rinuncia accettata da entrambe le parti, il giudice non provvede sulle spese processuali.
  • L'estinzione del giudizio di impugnazione per rinuncia non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità e non comporta l'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per tali esiti.
  • In presenza di una conciliazione extragiudiziale intervenuta tra le parti, la rinuncia al ricorso può essere il veicolo processuale per chiudere il giudizio di cassazione.

Come è indicizzato

MaterieDemansionamentoImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiRinvio pregiudiziale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.