Cassazione Civile, Ordinanza n. 29850/2022 del 12/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietari confinanti)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio di regolamento di confini promosso da alcuni comproprietari di un fondo sito in L’Aquila nei confronti della proprietaria del terreno limitrofo. Gli attori chiedevano l’accertamento dell’esatta linea di confine, l’apposizione di termini stabili e la restituzione della porzione di terreno che assumevano indebitamente occupata dalla convenuta, con rimozione di recinzioni e di un manufatto metallico con basamento in cemento. Il Tribunale accoglieva la domanda; la Corte d’appello confermava, qualificando la domanda come regolamento di confini ex art. 950 c.c. e non come rivendicazione, ritenendo che la contestazione riguardasse la delimitazione tra fondi e non il titolo di proprietà. La convenuta proponeva ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e delle regole sull’onere della prova, sostenendo che la domanda dovesse essere qualificata come rivendicazione ex art. 948 c.c., poiché il conflitto verteva sui titoli di proprietà e non sul solo confine, con conseguente necessità per gli attori di fornire prova rigorosa del diritto; 2) violazione dell’art. 2697 c.c. e delle regole sull’onere probatorio, sostenendo che, anche a voler ritenere corretta la qualificazione come regolamento di confini, gli attori non avevano provato i fatti posti a base della domanda, in particolare l’esatta collocazione della recinzione originaria, la data dello spostamento e la data dello sconfinamento asserito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’inquadramento operato dai giudici di merito nell’azione di regolamento di confini, poiché la domanda mirava a stabilire la linea di separazione tra fondi limitrofi sulla base dei rispettivi titoli, senza che fosse in discussione il diritto di proprietà in sé. Ha chiarito che la dedotta occupazione di una striscia di terreno da parte della vicina non muta la natura dell’azione, che resta di regolamento di confini e non diventa rivendicazione. Conseguentemente, ha escluso la violazione dell’art. 2697 c.c., rilevando che nel regolamento di confini il giudice può determinare la linea divisoria sulla base di ogni elemento probatorio attendibile, con prevalenza degli atti traslativi e degli accertamenti tecnici, e che gli attori non erano tenuti alla prova rigorosa richiesta per la rivendicazione. È stata inoltre ritenuta inammissibile, perché diretta a sollecitare una nuova valutazione del merito, la censura relativa alle risultanze istruttorie. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente alle spese e con applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L’azione è qualificata come regolamento di confini quando mira a individuare la linea divisoria tra fondi limitrofi per rimuovere un’incertezza sul confine, anche se uno dei proprietari deduca un’occupazione di fatto di una porzione di terreno.
La rivendicazione presuppone un conflitto tra titoli di proprietà e richiede la prova rigorosa del diritto di proprietà; non è il rimedio corretto se la controversia riguarda soltanto la delimitazione del confine.
Non vi è violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato quando il giudice qualifica correttamente la domanda in base al suo petitum sostanziale e alla causa petendi effettiva.
Nel regolamento di confini non opera la regola probatoria propria della rivendicazione; il giudice può formare il proprio convincimento utilizzando gli elementi probatori disponibili e ritenuti più attendibili.
Il giudice decide sulla base delle prove offerte dalle parti e non può introdurre d’ufficio elementi probatori oltre i limiti consentiti, pur potendo valorizzare quelli ritualmente acquisiti.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- L’azione di regolamento di confini è il rimedio corretto quando l’incertezza riguarda la linea divisoria tra fondi limitrofi e non il diritto di proprietà sui beni, anche se una parte deduca uno sconfinamento materiale dell’altra.
- La qualificazione della domanda dipende dal petitum sostanziale e dalla causa petendi effettivamente dedotti, non dalla sola formula letterale usata dall’attore.
- La rivendicazione si distingue dal regolamento di confini perché implica un conflitto tra titoli di proprietà e richiede la prova del diritto dominicale secondo il regime probatorio proprio di tale azione.
- Nel regolamento di confini il giudice non è vincolato alla regola dell’onere della prova tipica della rivendicazione e può determinare il confine sulla base di tutti gli elementi probatori attendibili, con particolare rilievo per i titoli di acquisto e per la consulenza tecnica.
- La deduzione in cassazione di errori nella valutazione del materiale istruttorio è inammissibile quando mira soltanto a ottenere una nuova lettura del merito, se la decisione impugnata è adeguatamente motivata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29745/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29747/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29759/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29764/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29765/2022 del 12/10/2022
- ordinanza_civile · 12 ott 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 29783/2022 del 12/10/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →