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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14634/2024 del 24/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di appalti di servizi postali nei quali un lavoratore era stato impiegato, secondo i giudici di merito, nell'organizzazione della società committente attraverso una prestazione eterodiretta e priva di autonoma organizzazione dell'appaltatore. Il tribunale, poi confermato in appello, aveva accertato l'interposizione illecita di manodopera e dichiarato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno tra il lavoratore e la committente in due periodi temporali, con diritto alla riammissione in servizio e al relativo inquadramento, salve le conseguenze della prescrizione. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto sette motivi: 1) violazione dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003, sostenendo che la Corte d'appello avesse trascurato il requisito dell'organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore; 2) violazione del medesimo art. 29 per avere qualificato il potere di conformazione dell'appalto come esercizio di poteri organizzativi e direttivi sui lavoratori; 3) violazione dell'art. 1655 c.c. e dell'art. 29 d.lgs. 276/2003, assumendo che il servizio di trasporto non potesse essere presunto come non genuino; 4) violazione dell'art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003 sul meccanismo di imputazione del rapporto all'appaltante; 5) violazione dell'art. 8 d.lgs. 61/2000 in tema di orario di lavoro, censurando la qualificazione del rapporto come full time; 6) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'allegazione del lavoratore di svolgere lavoro part-time; 7) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, ritenendo che il giudice avesse attribuito al rapporto un regime orario non domandato. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, valorizzando l'accertamento di merito secondo cui i servizi erano dettagliatamente pianificati dalla committente tramite modelli e buoni di consegna, con itinerari, orari e modalità predeterminati, sicché l'appaltatore non aveva reale autonomia organizzativa né assumeva il rischio d'impresa. Ha ritenuto infondati anche il quarto, quinto e settimo motivo, osservando che la decisione di merito si fondava anche sull'interpretazione delle domande e difese del lavoratore, dalle quali non emergeva una limitazione al part-time, e che quindi non vi era ultrapetizione. Il sesto motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché non si confrontava adeguatamente con la ratio decidendi sia per la preclusione derivante dalla doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c. Il ricorso è stato quindi respinto nel complesso, con conferma dell'accertamento dell'illecita interposizione di manodopera e del rapporto subordinato a tempo pieno nei termini già stabiliti dai giudici di merito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della società committente. Ha confermato che gli appalti di servizi postali erano privi di genuina autonomia imprenditoriale dell'appaltatore, poiché la prestazione dei lavoratori era organizzata in modo dettagliato dalla committente attraverso pianificazioni, percorsi, orari e variazioni operative imposti dalla stessa. Ha inoltre confermato la statuizione sul regime orario full time, rilevando che dalle difese introduttive del lavoratore non risultava una domanda limitata al part-time e che, pertanto, non vi era ultrapetizione. Non essendovi difese dell'intimato, non sono state liquidate spese; è stato posto a carico della ricorrente l'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 29, comma 1, d.lgs. 276/2003

    Per la liceità dell'appalto occorrono organizzazione dei mezzi da parte dell'appaltatore, esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori impiegati e assunzione del rischio d'impresa; la mera disponibilità dei mezzi non basta se la prestazione è eterodiretta dalla committente.

  • art. 1655 c.c.

    L'appalto richiede un'organizzazione autonoma dell'appaltatore; se l'attività è integralmente regolata dalla committente, difetta la genuinità dell'appalto.

  • art. 29, comma 3-bis, d.lgs. 276/2003

    Richiamato come norma sul meccanismo di imputazione del rapporto all'appaltante, ma il motivo è stato respinto perché non scalfiva l'accertamento di fatto sull'assenza di autonomia dell'appaltatore.

  • art. 8 d.lgs. n. 61/2000

    Richiamato in relazione al regime part-time/full-time; la Corte ha ritenuto che le difese del lavoratore non limitassero la domanda al part-time e che l'ordinario regime del rapporto fosse il full time.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è ultrapetizione se il giudice attribuisce al rapporto il regime orario risultante dalle domande e difese complessivamente considerate; nel caso concreto la domanda non era limitata al part-time.

  • art. 348-ter c.p.c.

    Il motivo di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, secondo la preclusione prevista dai commi quarto e quinto.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La Corte richiama i principi già enunciati in precedente decisione conforme per decidere la causa.

Massime di principio

  • L'appalto è genuino solo se l'appaltatore organizza effettivamente mezzi e personale, assume il rischio d'impresa e conserva autonomia decisionale nell'esecuzione; se il committente predispone nel dettaglio itinerari, orari, modalità operative e variazioni, l'appalto è illecito come intermediazione di manodopera.
  • Nei servizi endoaziendali o labour intensive non basta la disponibilità formale di alcuni mezzi in capo all'appaltatore: occorre verificare chi governa concretamente l'organizzazione della prestazione e se il personale sia inserito nell'organizzazione della committente.
  • Il giudizio di legittimità non consente di sostituire una diversa valutazione del materiale istruttorio all'accertamento di merito, quando la censura si risolve nella contestazione del peso probatorio attribuito a documenti e testimonianze.
  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice ricava il regime del rapporto dall'interpretazione complessiva della domanda introduttiva e delle difese, purché tale interpretazione sia coerente con il petitum e la causa petendi effettivamente dedotti.
  • Il motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se la questione è coperta da doppia conforme e se il ricorrente non si confronta specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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