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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20852/2025 del 23/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fisco)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di registro in misura proporzionale in relazione a una sentenza del Tribunale che, accogliendo la domanda riconvenzionale dei danti causa della ricorrente, aveva disposto il trasferimento di un immobile a favore della promissaria acquirente, subordinandolo al pagamento del prezzo pattuito. La contribuente ha impugnato la decisione della CTR che aveva confermato l'avviso, sostenendo che il caso non rientrasse nell'art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, ma nel comma 4 della stessa disposizione, perché la promissaria acquirente aveva manifestato la volontà di non acquistare più il bene e aveva agito per la risoluzione del preliminare per sopravvenuta non convenienza dell'affare. Secondo la ricorrente, mancava una condizione meramente potestativa dell'acquirente, poiché non vi era alcuna controprestazione offerta né volontà di adempiere, richiamandosi inoltre un precedente della Cassazione che aveva ritenuto applicabile l'imposta in misura fissa in un caso analogo.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la questione fosse giuridica e che, ai fini dell'imposta di registro, rilevi la natura della condizione apposta all'efficacia dell'atto e non il soggetto che ha promosso l'azione ex art. 2932 c.c. Ha affermato che, quando gli effetti del trasferimento dipendono dalla mera determinazione del promissario acquirente, la condizione è meramente potestativa e l'atto è assoggettato a imposta proporzionale ex art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986, anche se l'acquirente aveva osteggiato il trasferimento chiedendo la risoluzione del preliminare. Ha quindi confermato la legittimità dell'avviso di liquidazione e, considerate le incertezze giurisprudenziali pregresse, ha compensato le spese di lite. Ha inoltre dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, num. 3 c.p.c.

    viene invocato come vizio di violazione di legge dedotto in cassazione

  • art. 27, comma 1, d.P.R. n. 131/1986

    Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell’imposta in misura fissa

    richiamato come regola generale per gli atti sospensivamente condizionati

  • art. 27, comma 3, d.P.R. n. 131/1986

    non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva […] gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà dell'acquirente o del creditore

    la Corte lo applica alla sentenza ex art. 2932 c.c. quando l'efficacia dipende dalla mera volontà dell'acquirente, con conseguente imposta proporzionale

  • art. 27, comma 4, d.P.R. n. 131/1986

    Gli atti sottoposti a condizione che ne fanno dipendere gli effetti dalla mera volontà del venditore o dell’obbligato sono soggetti all’imposta in misura fissa

    la Corte esclude la sua applicazione nel caso in esame

  • art. 1 della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986

    richiamato dalla ricorrente come norma da coordinare con l'art. 27 T.U.R.

  • art. 1355 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di condizione meramente potestativa

  • art. 2932 c.c.

    la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è il provvedimento tassato; la Corte afferma che il discrimine fiscale dipende dalla natura della condizione apposta al trasferimento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    riconosciuti i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • In materia di imposta di registro, la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che trasferisce un immobile subordinatamente al pagamento del prezzo è soggetta a imposta proporzionale quando la condizione sospensiva dipende dalla mera volontà dell'acquirente.
  • Ai fini dell'art. 27 d.P.R. n. 131/1986, il discrimine non è costituito dal soggetto che abbia promosso l'azione di adempimento o che abbia richiesto il trasferimento, ma dalla parte dalla cui mera determinazione dipende l'efficacia dell'operazione negoziale.
  • La distinzione tra condizione potestativa e meramente potestativa non va risolta indagando i motivi soggettivi della scelta della parte, ma verificando se la parte abbia riservato a sé un potere decisionale sull'efficacia stessa del contratto.
  • La mera sopravvenuta non convenienza dell'affare, o l'assenza di intenzione di adempiere, non escludono di per sé la configurabilità della condizione meramente potestativa ai fini fiscali, se l'effetto negoziale resta rimesso alla scelta unilaterale della parte interessata.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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