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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19174/2025 del 12/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Un dottore commercialista aveva chiesto l’ammissione al passivo, in prededuzione, di un credito per compensi professionali maturati per attività di assistenza e consulenza rese a favore di una società poi fallita, finalizzate alla predisposizione e gestione della procedura di concordato preventivo. La domanda era stata respinta per eccezione di inadempimento sollevata dalla procedura fallimentare: secondo il tribunale, il professionista, pur essendo o dovendo essere a conoscenza dell’intenzione della società di pagare debiti anteriori alla domanda di concordato, non aveva avvertito gli amministratori della necessità di munirsi delle prescritte autorizzazioni giudiziali; la società, dopo il deposito della domanda prenotativa, aveva quindi eseguito pagamenti di crediti concorsuali per importi rilevanti, con pregiudizio della par condicio. Il professionista ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione degli artt. 1460 e 2697 c.c. e omesso esame di fatto decisivo, sostenendo che la sua conoscenza dei pagamenti non era provata e che il fallimento non aveva assolto all’onere probatorio sull’eccezione di inadempimento; 2) violazione dell’art. 1269 c.c., deducendo che la delegazione di pagamento era già perfezionata prima della domanda di concordato e che la partecipazione del delegato non era necessaria; 3) omesso esame di fatto decisivo, perché i pagamenti contestati erano stati già rilevati dal commissario giudiziale nella relazione ex art. 172 l.fall.

La decisione

La Corte ha ritenuto congiuntamente inammissibili i motivi di ricorso. Ha affermato che il tribunale aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione se non nei limiti dell’art. 360 n. 5 c.p.c., che il professionista era a conoscenza, o avrebbe dovuto esserlo con la dovuta diligenza, dell’intenzione della società di effettuare pagamenti di debiti antecedenti dopo il deposito della domanda di concordato, e che non aveva informato la società della necessità di ottenere le autorizzazioni previste dalla legge. Tali accertamenti erano giuridicamente corretti: il professionista incaricato di predisporre la domanda e di assistere la società nella procedura concordataria deve svolgere l’incarico con diligenza professionale ex art. 1176, co. 2, c.c., informando il cliente del divieto di pagare debiti concorsuali dopo il deposito della domanda, salvo autorizzazioni giudiziali. L’omessa o inesatta prestazione, quando incida sugli interessi perseguiti dal cliente e renda oggettivamente inidonea la prestazione al conseguimento del risultato, legittima l’eccezione di inadempimento del curatore ex art. 1460 c.c. e può escludere il diritto al compenso. La Corte ha quindi dichiarato l’inammissibilità del ricorso, condannando il ricorrente alle spese e dando atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1460 c.c.

    L’eccezione di inadempimento può essere sollevata dal curatore per opporsi al pagamento del compenso del professionista che abbia eseguito negligentemente la prestazione.

  • art. 2697 c.c.

    Il ricorrente invocava il difetto di prova dell’inadempimento; la Corte ha ritenuto che gli accertamenti di fatto del giudice di merito fossero sufficienti e non sindacabili nei limiti dedotti.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    È richiamato come parametro della censura per violazione di legge, ma i motivi sono stati reputati infondati/inammissibili perché diretti in realtà a contestare accertamenti di fatto.

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame riguarda solo fatti storici decisivi non percepiti dal giudice; non basta l’omessa considerazione di singoli elementi istruttori.

  • art. 1269 c.c.

    La censura sulla delegazione di pagamento è stata respinta sul presupposto fattuale che l’operazione si era perfezionata dopo il deposito della domanda di concordato.

  • art. 1176, comma 2, c.c.

    Il professionista deve adempiere con la diligenza qualificata richiesta dalla natura dell’incarico, anche informando il cliente delle regole giuridiche rilevanti per la procedura concordataria.

  • art. 167 l.fall.

    Richiamato per i pagamenti o atti eccedenti l’ordinaria amministrazione autorizzabili dal giudice delegato.

  • art. 168 l.fall.

    Dal divieto implicito di compiere pagamenti di debiti anteriori dopo la domanda di concordato si desume l’illiceità, salvo autorizzazione.

  • art. 173, comma 3, l.fall.

    Il pagamento non autorizzato di debiti scaduti dopo la domanda può comportare la revoca dell’ammissione al concordato, salvo prova che non sia stato pregiudizievole per i creditori.

  • art. 182 quinquies, comma 4, l.fall.

    Prevede l’autorizzazione del tribunale per pagamenti di prestazioni essenziali funzionali alla prosecuzione dell’impresa e alla migliore soddisfazione dei creditori.

  • art. 172 l.fall.

    È richiamata la relazione del commissario giudiziale, che aveva segnalato i pagamenti contestati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228/2012

    Ha introdotto il meccanismo dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di verifica del passivo il curatore può opporre l’eccezione di inadempimento per contestare il credito al compenso del professionista, limitandosi a dedurre la non corretta esecuzione della prestazione; spetta al professionista dimostrare l’esatto adempimento o la causa non imputabile dell’esito negativo.
  • Il professionista incaricato di predisporre e assistere una domanda di concordato preventivo deve operare con diligenza professionale qualificata e informare il cliente del regime legale degli atti compiuti dopo il deposito della domanda, inclusi i divieti di pagamento di debiti anteriori salvo autorizzazione giudiziale.
  • L’obbligazione professionale è normalmente di mezzi, ma il compenso può essere negato quando la prestazione sia concretamente e funzionalmente inidonea a perseguire l’interesse del cliente, valutandosi la condotta ex ante e non solo l’esito finale.
  • Ai fini del vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. non è sufficiente lamentare l’omesso esame di elementi istruttori: occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo, realmente non percepito dal giudice di merito.
  • Il pagamento di debiti concorsuali effettuato dopo la domanda di concordato, senza le prescritte autorizzazioni, è incompatibile con la tutela della par condicio e può esporre la procedura alle conseguenze previste dalla legge fallimentare.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoMandato
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioniContratti
IstitutiOnere della provaEccessiva onerosità sopravvenutaRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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