Cassazione Civile, Ordinanza n. 34494/2023 del 11/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
Una società poi assoggettata ad amministrazione straordinaria aveva agito per ottenere la revoca, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. b), l.fall., delle rimesse affluite nel periodo sospetto sul proprio conto corrente bancario acceso presso un istituto di credito e la restituzione delle somme ex art. 70 l.fall. Il Tribunale aveva accolto la domanda e la Corte d'appello aveva respinto il gravame della banca, ritenendo revocabili le rimesse perché, nel loro complesso, avevano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria, e perché il conto era di fatto bloccato al rientro, con versamenti sostanzialmente definitivi. Con il ricorso per cassazione la banca deduceva violazione degli artt. 67 e 70 l.fall., sostenendo che il requisito della consistenza e durevolezza andasse verificato per ciascuna singola rimessa e che solo quelle singolarmente idonee a ridurre in modo consistente e durevole il debito potessero essere sommate ai fini della revocatoria; in subordine contestava l'importo massimo revocabile sulla base dei conteggi del CTU. La resistente eccepiva anche vizi della notificazione telematica del ricorso per cassazione. La Corte ha respinto l'eccezione di rito sulla notifica, ma ha dichiarato il ricorso inammissibile perché non si confrontava con una ratio decidendi autonoma della sentenza impugnata: la Corte d'appello aveva infatti affermato non solo che il requisito andava riferito al complesso delle rimesse, ma anche che, essendo il conto chiuso di fatto e ridotto a mero strumento di raccolta di accrediti, ogni rimessa costituiva pagamento del debito ed era revocabile ex art. 67, comma 2, l.fall., nei limiti dell'art. 70, comma 3, l.fall.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione preliminare sulla nullità/inesistenza della notifica del ricorso, richiamando il principio del raggiungimento dello scopo e la sufficienza dell'attestazione di conformità per la copia telematica del ricorso analogico. Nel merito, però, ha dichiarato inammissibile il ricorso della banca perché non censurava tutte le rationes decidendi della sentenza d'appello. In particolare, la censura si limitava a contestare l'affermazione secondo cui la consistenza e durevolezza delle rimesse andrebbero valutate unitariamente, senza aggredire l'ulteriore autonoma affermazione secondo cui, nel caso concreto, il conto era sostanzialmente bloccato al rientro e le somme affluite costituivano pagamenti revocabili a prescindere dalla verifica di consistenza e durevolezza, entro il limite restitutorio di legge. La banca è stata quindi condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
le rimesse su conto corrente che, nel periodo sospetto, costituiscano in realtà pagamenti del debito in un conto di fatto chiuso al rientro sono revocabili come atti di pagamento, senza necessità di verificare il requisito della consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione.
art. 67, comma 3, lett. b), l.fall.
nel conto corrente bancario operativo sono revocabili solo le rimesse che determinano una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria; tale regola presuppone un conto effettivamente corrente e riutilizzabile.
la restituzione conseguente alla revocatoria è soggetta al limite restitutorio previsto dalla norma.
anche quando le rimesse siano qualificabili come pagamenti revocabili, la condanna alla restituzione resta contenuta entro il limite normativo previsto.
l'irritualità della notificazione non determina nullità se l'atto ha comunque raggiunto lo scopo legale e ha consentito la conoscenza dell'atto e l'esercizio della difesa.
la copia telematica del ricorso analogico per la notifica via PEC, munita di attestazione di conformità, non richiede la firma digitale dei difensori sulla copia stessa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato come parametro dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il ricorso che non si confronti con tutte le rationes decidendi autonome poste a base della sentenza impugnata, poiché il ricorso per cassazione non è un terzo grado di merito ma un rimedio a critica vincolata.
- In materia di revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, il requisito della riduzione consistente e durevole va riferito al conto operativo e riutilizzabile; se il conto è di fatto bloccato al rientro e le somme affluite hanno funzione di pagamento del debito, le rimesse sono revocabili come pagamenti, a prescindere da tale requisito, nei limiti di legge.
- L'eccezione di invalidità della notificazione telematica è inammissibile o infondata quando la parte destinataria ha comunque ricevuto l'atto e non deduce un concreto pregiudizio al diritto di difesa, operando il principio del raggiungimento dello scopo.
- Per la notifica telematica di una copia informatica di un atto originariamente cartaceo è sufficiente l'attestazione di conformità all'originale; la mancanza di firma digitale sulla copia può non incidere sulla validità della notifica se sono rispettate le prescrizioni vigenti e l'atto è riconducibile al difensore.
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