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Cassazione Penale, Ordinanza n. 04168/2026 del 02/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito di condanna è quindi rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per un reato in materia di armi. Con il primo motivo ha contestato il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata di lieve entità prevista dall'art. 4, comma 3, della legge n. 110 del 1975. Con il secondo motivo ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena, sostenendo implicitamente che la Corte di merito avesse trascurato elementi favorevoli. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e aspecifico, osservando che la Corte territoriale aveva escluso la lieve entità sulla base delle modalità del fatto, del contesto complessivo e dei precedenti specifici dell'imputato. Ha inoltre ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, perché volto a sollecitare una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità, a fronte di una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche e sulla determinazione della pena.

Norme richiamate

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    art. 4 I. n. 110 del 1975

    Norma incriminatrice in materia di armi sulla quale era stata pronunciata la condanna confermata in appello.

  • art. 4, comma 3, legge n. 110 del 1975

    art. 4 comma 3 I. n. 110 del 1975

    Disciplina l'ipotesi attenuata di lieve entità; la sua applicazione è stata esclusa in base alle modalità del fatto, al contesto e ai precedenti specifici dell'imputato.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche sono state negate con motivazione ritenuta congrua e non sindacabile in cassazione, per assenza di elementi positivi, non incensuratezza e mancanza di resipiscenza.

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • La richiesta di riconoscimento dell'ipotesi attenuata di lieve entità deve confrontarsi con una motivazione di merito specifica sulle modalità del fatto, sul contesto complessivo della condotta e sugli eventuali precedenti dell'imputato; una censura che non si misuri con tali argomenti è inammissibile per genericità.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito lo sorregga con motivazione non manifestamente illogica, valorizzando l'assenza di elementi positivi, la non incensuratezza e la mancata resipiscenza.
  • La determinazione della pena rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non può essere rivista in sede di legittimità se la motivazione sul trattamento sanzionatorio è congrua.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, restano ferme le statuizioni di merito e seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito delle prove o della gravità del fatto, se la sentenza impugnata contiene una motivazione coerente e non contraddittoria.

Come è indicizzato

MaterieDetenzione di armiImpugnazioni
RamiArmiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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