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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18715/2025 del 09/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

L’ente contribuente aveva chiesto il rimborso di una maggiore IRAP versata, sostenendo di aver maturato nell’anno d’imposta 2011 un credito per versamenti eccedenti rispetto al dovuto. Aveva inoltre presentato una dichiarazione integrativa e, secondo la propria prospettazione, ciò non era comunque decisivo ai fini del rimborso, perché l’istanza ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973 è autonoma rispetto alla dichiarazione integrativa. La CTR aveva però negato il rimborso ritenendo: la dichiarazione originaria tardiva e quindi omessa; la dichiarazione integrativa non idonea a far valere il credito; e comunque l’istanza di rimborso tardiva rispetto al termine di 48 mesi. Con il ricorso per cassazione l’ente ha dedotto, in sintesi, la violazione delle norme su dichiarazione integrativa e rimborso, sostenendo che i due rimedi sono concorrenti e non alternativi; ha contestato poi la motivazione apparente sulla decadenza dal rimborso, per mancata indicazione del dies a quo; infine ha lamentato l’omesso esame del provvedimento di sgravio che, a suo dire, integrava riconoscimento del credito/debito.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, chiarendo che la dichiarazione integrativa e l’istanza di rimborso operano su piani diversi e non sono alternative: l’omessa o tardiva dichiarazione integrativa non preclude, di per sé, la domanda di rimborso nei limiti dell’art. 38 d.P.R. n. 602/1973. Ha accolto anche il secondo motivo nella parte relativa alla motivazione apparente sulla decadenza, perché la CTR non aveva individuato con chiarezza il dies a quo del termine di 48 mesi, né aveva spiegato adeguatamente il relativo calcolo. Ha invece ritenuto inammissibile e comunque infondata la censura sul termine ordinario decennale di prescrizione, osservando che la dichiarazione ultratardiva è, di regola, inidonea a fondare il rimborso del credito in essa esposto se non contenga un’espressa richiesta in tal senso. Il terzo motivo è stato assorbito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3, 4 e 5

    è consentita la censura cumulativa di violazione di legge, nullità della sentenza e vizio di motivazione purché le doglianze siano chiaramente individuabili

  • art. 2, commi 7, 8 e 8-bis, d.P.R. n. 322/1988

    la dichiarazione presentata oltre il termine di novanta giorni è omessa; la dichiarazione integrativa è rimedio autonomo rispetto all’istanza di rimborso

  • art. 38 d.P.R. n. 602/1973

    termine di quarantotto mesi

    il rimborso delle somme indebitamente versate va chiesto entro il termine di 48 mesi dal versamento, salvo i limiti e i diversi profili considerati dalla giurisprudenza richiamata

  • art. 4 d.P.R. n. 42/1988

    se l’eccedenza non è computata nella dichiarazione dell’anno successivo e questa non è presentata, il contribuente può chiedere il rimborso ex art. 38 d.P.R. n. 602/1973

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato come parametro di violazione di legge processuale nella prospettazione del ricorrente

  • art. 111 Cost.

    la sentenza deve essere sorretta da motivazione non apparente

  • art. 132 c.p.c.

    la decisione deve contenere una motivazione sufficiente e intellegibile

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    la sentenza tributaria deve esporre concisamente i fatti e i motivi in diritto della decisione

  • art. 1988 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che lo sgravio equivalga a riconoscimento del debito

  • art. 2944 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che il provvedimento di sgravio integri riconoscimento idoneo a interrompere la prescrizione

Massime di principio

  • L’istanza di rimborso del tributo indebitamente versato e la dichiarazione integrativa sono rimedi autonomi e concorrenti: il contribuente può far valere il credito in sede di riscossione anche se non ha utilmente presentato una dichiarazione integrativa.
  • La dichiarazione ultratardiva, qualificata come omessa, non è di regola idonea a fondare il rimborso del credito in essa soltanto esposto, salvo che contenga una espressa domanda di rimborso.
  • Quando il giudice tributario dichiara la decadenza dal rimborso, deve indicare in modo chiaro il dies a quo e il criterio di calcolo del termine applicato; una motivazione apodittica sul punto è apparente.
  • In presenza di un credito da versamenti eccedenti, la domanda di rimborso va valutata alla luce del termine di cui all’art. 38 d.P.R. n. 602/1973, mentre la diversa disciplina della dichiarazione integrativa opera sul piano dell’accertamento e dell’eventuale compensazione.
  • È ammissibile il ricorso per cassazione che cumuli censure ex art. 360 c.p.c. nn. 3, 4 e 5, se le doglianze sono comunque chiaramente distinguibili nel loro contenuto

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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