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Sentenza

Sentenza n. 6817/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202509177

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del CSM di mancato superamento della quarta valutazione di professionalità, con conseguente decreto ministeriale conclusivo del procedimento

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (CSM e ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro la delibera del CSM, sostenendo, anzitutto, che il giudice di primo grado avesse limitato eccessivamente il sindacato sulle valutazioni di professionalità. Ha dedotto la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 160/2006, degli artt. 1 e 7 c.p.a. e degli artt. 6, 8, 13 e 46 CEDU, in relazione all’art. 117, comma 1, Cost., lamentando che il CSM avesse attribuito rilievo decisivo a una vicenda penale e disciplinare relativa a comportamenti extrafunzionali verificatisi nel quadriennio di valutazione. Secondo l’appellante, la vicenda era stata già oggetto di procedimento disciplinare e la sua utilizzazione nella valutazione di professionalità avrebbe determinato una duplicazione sostanziale del procedimento sanzionatorio, anche in assenza di un definitivo accertamento penale, essendo il processo penale terminato per prescrizione e risultando ancora pendente un ricorso alla Corte EDU contro la sanzione disciplinare. Ha inoltre contestato l’utilizzabilità dei fatti e il loro accertamento storico, nonché la mancata considerazione di una successiva assoluzione relativa a fatti ritenuti analoghi. Con il terzo motivo ha denunciato la contaminazione tra procedimento disciplinare e procedimento valutativo, la violazione delle garanzie difensive, il pregiudizio personale dell’organo valutatore e l’illegittimità della valutazione negativa dei parametri della capacità e dell’impegno. In particolare, ha sostenuto che i provvedimenti giudiziari prodotti fossero stati ingiustamente considerati standardizzati e poco significativi, nonostante alcuni fossero stati pubblicati su riviste giuridiche, e che la mancata partecipazione ai corsi di formazione non fosse stata adeguatamente bilanciata con l’applicazione alla D.D.A. e con la produzione scientifica.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto l’eccezione di inammissibilità per genericità dei motivi, ritenendo l’appello sufficientemente specifico ai sensi dell’art. 101 c.p.a. Nel merito ha rigettato integralmente l’appello e confermato la sentenza del TAR. Il Collegio ha qualificato la valutazione di professionalità del magistrato come giudizio caratterizzato da elevata discrezionalità tecnica e amministrativa, rientrante nella competenza del CSM e sindacabile solo in presenza di criteri manifestamente illogici, risultati abnormi o contraddittori, palese travisamento dei presupposti o fatti dimostrati falsi. Ha ritenuto legittimo che la valutazione comprendesse anche aspetti extrafunzionali della personalità, ove significativi per il giudizio professionale, e che attribuisse particolare rilievo all’equilibrio e all’autocontrollo, considerati requisiti essenziali per l’esercizio della funzione giudiziaria. La delibera non si era appiattita sulla precedente vicenda disciplinare né aveva duplicato il procedimento sanzionatorio: aveva ricostruito i fatti in modo autonomo e li aveva valutati insieme ad altri elementi, tra cui il parere del Consiglio giudiziario, il contenuto dell’audizione dell’interessato e ulteriori episodi disciplinari irrevocabili, anteriori e posteriori al quadriennio, utilizzati per delineare un continuum di carenza di equilibrio. La pendenza del procedimento davanti alla Corte EDU non imponeva la sospensione della valutazione, non essendo intervenuta alcuna decisione favorevole all’interessato e riguardando un diverso ambito rispetto al giudizio di professionalità. Il Collegio ha inoltre affermato che gli elementi emersi in un procedimento penale, anche concluso per prescrizione, possono essere utilizzati nel procedimento amministrativo, purché legittimamente acquisiti e purché l’interessato abbia avuto la possibilità di controdedurre; tale garanzia era stata rispettata mediante la partecipazione dell’appellante al procedimento valutativo e la sua audizione assistita dal difensore. La prescrizione penale non impediva quindi l’utilizzazione degli elementi acquisiti, anche considerando che la Cassazione penale aveva ritenuto infondati i motivi di ricorso e che i fatti risultavano ulteriormente ricostruiti nel procedimento disciplinare definitivo e nel parere del Consiglio giudiziario. Sono state respinte anche le censure relative ai parametri della capacità e dell’impegno: il giudizio sui provvedimenti prodotti, ritenuti standardizzati o non particolarmente significativi, rientrava nella discrezionalità tecnica del CSM; la pubblicazione di alcuni provvedimenti su riviste riguardava periodi estranei al quadriennio. Quanto all’impegno, la mancata partecipazione o disponibilità ai corsi di formazione costituiva elemento previsto dalla circolare applicabile e poteva essere valutato negativamente, senza che l’applicazione alla D.D.A. e la produzione scientifica imponessero un diverso esito. L’appellante è stato condannato al pagamento di 4.000 euro di spese di lite, in parti uguali a favore delle due amministrazioni appellate costituite.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    L’appello è ammissibile quando individua con sufficiente specificità le criticità della sentenza impugnata e le censure rivolte alla decisione di primo grado.

  • art. 11 d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160

    La norma disciplina la valutazione di professionalità dei magistrati; tale valutazione può considerare complessivamente la professionalità e gli aspetti rilevanti dell’equilibrio, dell’autocontrollo, della capacità e dell’impegno.

  • art. 54, comma 2, Cost.

    Il dovere di adempiere le funzioni pubbliche con disciplina e onore costituisce fondamento del rilievo attribuibile all’equilibrio e all’autocontrollo del magistrato anche nei comportamenti extrafunzionali.

  • art. 1, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241

    Il principio di non aggravamento del procedimento esclude, in assenza di una concreta ragione di pregiudizialità, la sospensione del procedimento valutativo in attesa di un giudizio sovranazionale non ancora calendarizzato.

  • art. 1, commi 1 e 2, c.p.a.

    Sono richiamati dall’appellante in relazione ai principi del processo amministrativo e all’ambito della tutela giurisdizionale, senza che il Collegio ravvisi una loro violazione.

  • artt. 6, 8, 13 e 46 CEDU

    Le dedotte violazioni convenzionali non incidono sulla legittimità autonoma della valutazione di professionalità, distinta dal procedimento disciplinare e non subordinata alla pendenza del ricorso alla Corte EDU.

  • art. 117, comma 1, Cost.

    La disposizione è invocata in collegamento con gli obblighi derivanti dalla CEDU, ma il Collegio esclude la relativa violazione.

Massime di principio

  • La valutazione di professionalità del magistrato costituisce un giudizio ad elevata discrezionalità tecnica e amministrativa, riservato al CSM e sindacabile dal giudice amministrativo soltanto in presenza di criteri manifestamente illogici, risultati abnormi o contraddittori, palese travisamento dei presupposti o utilizzazione di fatti dimostrati falsi.
  • Nel giudizio di professionalità del magistrato possono essere considerati, ove adeguatamente motivati e ritenuti significativi, anche comportamenti extrafunzionali e aspetti della personalità, poiché equilibrio e autocontrollo costituiscono requisiti essenziali per la credibilità e il corretto esercizio della funzione giudiziaria.
  • La valutazione di professionalità è autonoma rispetto al procedimento disciplinare e non costituisce duplicazione di quest’ultimo quando i fatti disciplinari siano utilizzati, insieme ad altri elementi, per una distinta valutazione prospettica dell’idoneità professionale e dei requisiti di equilibrio e autocontrollo.
  • Gli elementi emersi in un procedimento penale possono essere utilizzati in un procedimento amministrativo anche se il processo penale si è concluso per prescrizione, purché siano stati legittimamente acquisiti e l’interessato abbia avuto la possibilità effettiva di contraddire sul loro contenuto nel procedimento amministrativo.
  • La mera pendenza di un ricorso davanti alla Corte EDU contro una sanzione disciplinare non impone la sospensione del procedimento di valutazione della professionalità, né determina automaticamente l’inutilizzabilità dei fatti valutati, soprattutto quando la sanzione disciplinare sia definitiva nell’ordinamento interno e la valutazione amministrativa abbia oggetto autonomo.
  • Le valutazioni del CSM sui parametri della capacità e dell’impegno, comprese la significatività degli elaborati giudiziari e la partecipazione alle attività di formazione, non possono essere sostituite dal giudice quando risultino sorrette da un percorso istruttorio e motivazionale coerente, non arbitrario e immune da travisamenti.

Come è indicizzato

MaterieRapporto di impiego non privatizzatoAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

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