Cassazione Civile, Ordinanza n. 21772/2025 del 29/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (condomino)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un proprietario/fruitore di un box auto e condomino, che ha convenuto il condominio e la società elettrica chiedendo, da un lato, il risarcimento del danno e lo spostamento di una cabina elettrica collocata in prossimità della sua abitazione perché fonte di immissioni rumorose ritenute intollerabili, soprattutto notturne; dall'altro, il risarcimento del danno per l'inutilizzabilità del box a causa di infiltrazioni d'acqua, con richiesta di eseguire opere di impermeabilizzazione e canalizzazione a carico del condominio. In appello il condominio ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'attore. La Corte d'appello ha accolto l'eccezione, rigettando le domande verso il condominio e ritenendo che esso non fosse titolare della posizione passiva relativa alla cabina elettrica. Il ricorso per cassazione censura: 1) l'erroneo accoglimento dell'eccezione di difetto di legittimazione attiva, sostenendo che la questione fosse tardiva e comunque che la qualità di proprietario/fruitore del box fosse stata desumibile dagli atti e successivamente confermata in altro giudizio; 2) l'erronea esclusione della legittimazione passiva del condominio per la domanda di spostamento della cabina, assumendo che il condominio avesse consentito la collocazione del manufatto e che fosse comunque coinvolto nella sua gestione. La società elettrica, con ricorso incidentale, deduceva la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del titolare dell'area su cui insiste la cabina e dell'impresa costruttrice del condominio, per verificare la proprietà del suolo e l'individuazione dei soggetti passivi corretti.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale nei limiti indicati in motivazione, dichiarando però inammissibile il secondo motivo; ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale della società elettrica. In particolare, ha chiarito che: l'eccezione di carenza di legittimazione attiva è una mera difesa e può essere proposta anche tardivamente; tuttavia, per la domanda risarcitoria relativa al mancato utilizzo del box, chi abbia la disponibilità di fatto del bene e lo alleghi come proprio fruitore è legittimato a domandare il risarcimento, senza necessità di dimostrare sin dall'origine la proprietà; per la domanda di ripristino dello stato dei luoghi e di messa in pristino relativa alle infiltrazioni, occorre invece verificare la titolarità del bene in base alle risultanze di causa, valutando anche la non contestazione. Quanto alla domanda di spostamento della cabina elettrica, la censura è stata ritenuta inammissibile perché non idonea a scalfire la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata anche sulla mancata prospettazione originaria della specifica posizione passiva del condominio e sul conseguente giudicato interno. Il giudizio è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
co. 1, nn. 3 e 5; co. 1, n. 5
viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge e vizio di motivazione, ma la Corte ne delimita l'operatività in rapporto alla ratio decidendi e all'inammissibilità per mancata censura specifica
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla tardiva eccezione di legittimazione
richiamato nel ricorso incidentale per prospettare la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di altri soggetti
richiamato dal ricorrente in relazione alla legittimazione ad agire e alla titolarità dell'interesse
richiamato dal ricorrente per censurare la valutazione delle prove e la considerazione delle non contestazioni
richiamato dal ricorrente per contestare l'apprezzamento delle risultanze probatorie
richiamato dal ricorrente con riguardo alla tempestività delle eccezioni
la Corte lo applica per dichiarare inammissibile il motivo che non aggredisce specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata
richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla titolarità del bene/area su cui insiste la cabina
richiamato dal ricorrente nel tentativo di fondare la legittimazione e le attribuzioni del condominio
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro generale del giusto processo e della motivazione
art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di ricorso incidentale inammissibile
Cass. SU n. 2951/2016
usata come precedente per affermare che il difetto di legittimazione attiva è mera difesa proponibile in ogni fase e che, per le domande non petitorie, la disponibilità di fatto del bene può essere sufficiente a fondare la legittimazione
Cass. Sez. 6-3 n. 30550/2017
richiamata a sostegno del principio secondo cui chi abbia la disponibilità di fatto di un bene può esercitarne i relativi diritti, salvo tempestiva contestazione della controparte
Cass. Sez. 6-3 n. 15788/2014
richiamata nello stesso senso sulla legittimazione del soggetto che abbia la disponibilità di fatto del bene
Cass. Sez. 3 n. 20371/2013
richiamata a conferma del criterio della disponibilità di fatto del bene per la legittimazione nelle domande risarcitorie
Cass. Sez. 3 ord. n. 32563/2024
richiamata sul tema del giudicato interno e della necessità di specifica impugnazione della relativa ratio
Cass. Sez. 3 ord. n. 30728/2022
richiamata sul giudicato interno e sulla specificità dei motivi di impugnazione
Cass. Sez. 1 ord. n. 40276/2021
richiamata sul giudicato interno come questione autonoma e processualmente preclusa
Cass. Sez. 6-3 ord. n. 38024/2021
richiamata per escludere il rilievo della rimessione al primo giudice quando il giudicato interno impedisca di riaprire la questione del contraddittorio
Massime di principio
- L'eccezione di difetto di legittimazione attiva integra una mera difesa e può essere proposta anche in una fase avanzata del giudizio; non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
- Nelle domande risarcitorie non petitorie, la legittimazione può spettare anche a chi abbia la disponibilità di fatto del bene in base a un titolo non contrario a norme imperative; spetta alla controparte contestare tempestivamente l'assenza o la diversità del titolo dedotto.
- Quando la domanda ha contenuto petitorio o è diretta alla messa in pristino di un bene, l'attore deve provare la titolarità del diritto fatto valere, salvo che la controparte abbia svolto difese incompatibili con la negazione di tale titolarità o l'abbia riconosciuta.
- In cassazione il motivo è inammissibile se non intacca specificamente la ratio decidendi della sentenza impugnata, specie quando la decisione sia fondata su una autonoma ragione processuale non adeguatamente censurata.
- Il giudicato interno preclude la riapertura, anche officiosa, di questioni non impugnate specificamente, incluse quelle relative all'integrità del contraddittorio o all'individuazione del soggetto passivo, se non tempestivamente devolute al giudice di merito.
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