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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27869/2024 del 29/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (aggiudicatario)

La controversia

Un proprietario di beni mobili rimasti nell'immobile poi venduto in esecuzione forzata conveniva in giudizio l'aggiudicatario chiedendone la condanna al risarcimento del danno per la asserita indebita appropriazione dei beni stessi. Esponeva che, dopo l'aggiudicazione dell'immobile, i beni erano stati lasciati in loco e depositati, d'accordo fra le parti, nel garage anch'esso oggetto di espropriazione; sosteneva poi che l'aggiudicatario non si era presentato all'appuntamento fissato per la restituzione. In appello deduceva, tra l'altro, che il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi sulla responsabilità contrattuale del convenuto quale custode, che l'art. 560, comma 5, c.p.c. non si sarebbe perfezionato perché i beni non erano stati effettivamente smaltiti e che la Corte territoriale aveva omesso l'esame del fatto decisivo dell'assunzione volontaria del deposito da parte dell'aggiudicatario.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d'appello, pur qualificando la domanda in termini di responsabilità extracontrattuale, aveva comunque esaminato il rapporto di custodia escludendo in fatto che l'aggiudicatario avesse assunto la qualità di custode. Ha rigettato anche il secondo motivo rilevando che non era stata censurata l'applicabilità ratione temporis dell'art. 560, comma 5, c.p.c. e che, secondo le stesse allegazioni del ricorrente, il termine per l'asporto era inutilmente decorso, sicché la fattispecie prevista dalla norma doveva considerarsi già perfezionata. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo per il divieto di censura del vizio motivazionale in presenza di doppia conforme ex art. 348-ter c.p.c., osservando in ogni caso che il fatto era stato esaminato dalla Corte d'appello, la quale lo aveva qualificato come mera collaborazione non fondata su obbligo giuridico. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2043 c.c.

    richiamato quale parametro della responsabilità aquiliana prospettata in primo grado; la domanda è stata però respinta per difetto di prova dei fatti costitutivi

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte ha escluso il vizio perché il giudice di merito aveva comunque deciso sul rapporto di custodia

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato come norma sul vizio di violazione di legge per i primi due motivi di ricorso

  • art. 560, comma 5, c.p.c.

    ritenuto applicabile ratione temporis; decorso inutilmente il termine assegnato per l'asporto, i beni si considerano abbandonati e il custode può disporne lo smaltimento o la distruzione

  • art. 1766 c.c.

    richiamato per escludere che il resistente avesse assunto la qualità di custode in senso tecnico

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio di omesso esame di fatto decisivo; il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 348-ter c.p.c.

    ha fondato il divieto di dedurre il vizio di motivazione in presenza di doppia conforme

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale che ha regolato la trattazione del ricorso in camera di consiglio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    ha giustificato l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito, pur senza aderire alla qualificazione giuridica prospettata dalla parte, abbia comunque deciso sulla questione sostanziale dedotta e abbia escluso in fatto i presupposti della pretesa.
  • Se la disposizione applicabile ratione temporis prevede che, decorso inutilmente il termine assegnato per il ritiro dei beni, questi si considerino abbandonati, la fattispecie si perfeziona già per il solo inutile decorso del termine, senza che sia necessario l'effettivo smaltimento o distruzione dei beni.
  • In sede di legittimità, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile quando la sentenza impugnata provenga da doppia conforme nei termini previsti dall'art. 348-ter c.p.c..
  • La collaborazione spontanea o meramente fattuale di un soggetto con la conservazione o il trasferimento di beni non integra, di per sé sola, un obbligo giuridico di custodia o restituzione, se manca un titolo che fondi tale obbligo.
  • Quando il ricorso viene integralmente respinto, il ricorrente è tenuto sia alle spese del giudizio di legittimità sia all'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità del custodeOpposizioni esecutiveProveImpugnazioniEspropriazione forzata
RamiResponsabilità civileProcesso civileEsecuzioni
IstitutiOnere della provaGiudicato

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