Cassazione Penale, Ordinanza n. 14630/2026 del 22/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato era stato condannato in primo grado e la sentenza era stata confermata in appello per detenzione di sostanza stupefacente a fini di spaccio, in particolare ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, con pena di otto mesi di reclusione ed euro 1.600 di multa. In cassazione ha proposto tre motivi: 1) erronea applicazione della legge e motivazione illogica sulla qualificazione del fatto come detenzione a fini di spaccio, sostenendo che il dato ponderale e il frazionamento in dosi non bastassero e che lo stupefacente fosse per uso personale; 2) mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che i precedenti penali richiamati dalla Corte territoriale non fossero specifici per reati di droga e che quindi non ostassero alla causa di non punibilità; 3) eccessività e sostanziale assenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio, con censura alla determinazione della pena base e al richiamo ai criteri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e aspecifico, perché il ricorso si limitava a riproporre una diversa lettura dei fatti già disattesa in appello, senza evidenziare vizi logici intrinseci della motivazione, la quale aveva valorizzato dato ponderale, confezionamento in dosi, fuga dell'imputato, mancanza di una ricostruzione alternativa e assenza di denaro contante. Ha ritenuto il secondo motivo manifestamente infondato, rilevando che i precedenti richiamati dalla Corte territoriale risultavano effettivamente dal certificato del casellario, sebbene indicati con diversa numerazione. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo per aspecificità e genericità, osservando che la Corte d'appello aveva motivato la congruità della pena in relazione agli artt. 27, comma 3, Cost. e 133 c.p., alle modalità rudimentali dell'azione, alla personalità del reo e alla natura pesante della sostanza, sicché il ricorso proponeva solo una diversa valutazione del trattamento sanzionatorio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
La detenzione di sostanza stupefacente per fini di spaccio può essere desunta da elementi indiziari quali dato ponderale, confezionamento in dosi e condotta dell'agente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
I motivi di ricorso per cassazione devono denunciare specifici errori di diritto o vizi logici della motivazione, non potendo risolversi in una mera rilettura del fatto.
La particolare tenuità del fatto è preclusa in presenza di comportamento abituale desumibile da precedenti penali rilevanti.
La determinazione della pena deve essere motivata con riferimento ai criteri di gravità del fatto e personalità del reo.
art. 27, comma 3, Cost.
Il trattamento sanzionatorio è collegato alla finalità rieducativa della pena.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
art. 1, comma 64, l. n. 103/2017
È richiamata la facoltà di aumentare oltre il massimo la sanzione pecuniaria prevista per l'inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
È richiamata in relazione alla sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità del ricorso e al criterio della colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentita una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è ammissibile solo se indica una manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione, non se mira a sostituire una diversa lettura dei fatti a quella del giudice di merito.
- La destinazione a fini di spaccio della sostanza stupefacente può essere legittimamente inferita da un insieme di indici fattuali convergenti, quali quantità, confezionamento in dosi, condotta dell'agente e assenza di una spiegazione alternativa plausibile.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è incompatibile con una valutazione di abitualità desunta da precedenti penali specifici o comunque rilevanti presenti nel casellario.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente quando richiami i criteri legali di cui all'art. 133 c.p. e indichi gli elementi concreti considerati; non occorre una motivazione analitica se la pena è contenuta entro un margine ragionevole rispetto al minimo edittale.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le doglianze siano generiche, aspecifiche o meramente riproduttive di quelle già disattese in appello, senza confronto critico con la motivazione impugnata.
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