Cassazione Penale, Sentenza n. 23113/2022 del 14/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della determinazione del trattamento sanzionatorio con un unico motivo: vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 81, 133, 133-bis c.p. e art. 125, comma 3 c.p.p. Il ricorrente contestava la legittimità della pena base fissata in 7 anni di reclusione e 55.000,00 euro di multa (ridotta in sede di appello a altra misura), sostenendo che il reato non rientrerebbe nella disciplina di cui all'art. 4-bis O.P. e che i giudici non avrebbero adeguatamente considerato: la scarsa rilevanza quantitativa della droga (definita "non certo rilevante" nel ricorso), l'ammissione dei fatti (confessione), il comportamento post delictum, l'assenza di precedenti e la condizione di indigenza dell'imputato. Denunciava inoltre la mancata applicazione dell'art. 133-bis c.p. per ridurre la multa, il diniego illogico delle circostanze attenuanti generiche e una discrepanza numerica tra motivazione (33.666,00 euro) e dispositivo (38.666,00 euro). Chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione, con decisione del 14/01/2022 (relatore Cons. Daniele Cenci), ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la determinazione della pena operata dai giudici di merito, che hanno valutato la gravità del reato anche alla luce del rinvenimento di una contabilità indicativa di attività strutturata di spaccio, e ha considerato la pena collocata nella fascia inferiore della forbice edittale, insindacabile in sede di legittimità. Il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato dalla tipologia e quantità della droga e dalla contabilità rinvenuta; tale motivazione è stata ritenuta congrua. Sul punto dell'art. 133-bis c.p. la Corte ha osservato che il ricorrente non aveva preventivamente richiesto l'applicazione della norma né allegato elementi probatori della situazione di disagio economico, rendendo il motivo non autosufficiente. Circa la discrepanza numerica tra motivazione e dispositivo, la Corte ha rilevato errori aritmetici nelle cifre indicate ma ha osservato che l'esito corretto del calcolo sarebbe stato superiore alla sanzione concretamente inflitta; non essendo stata la parte pubblica a impugnare, la sanzione indicata nel dispositivo (38.666,00 euro) è rimasta intangibile. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, commi 1 e 4
Il reato contestato è la detenzione ai fini di cessione di sostanze stupefacenti; la Corte ha ritenuto sussistente la responsabilità per cocaina e hashish (esclusa per la marijuana) e ha valorizzato la contabilità rinvenuta come indice di attività di spaccio organizzata, con ricadute sulla gravità della pena
La Corte ha ricordato che la determinazione della pena entro la forbice edittale è discrezionale e insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente motivata; richiamato il principio che la collocazione della pena nella fascia inferiore/mancata motivazione puntuale non è di per sé sufficiente a cassare la decisione
La riduzione della pena pecuniaria prevista dall'art. 133-bis può essere disposta ma richiede istanza e/o elementi istruttori; la Corte ha ritenuto il motivo non autosufficiente in assenza di preventiva richiesta o di documentazione che provasse la situazione di indigenza
Codice di procedura penale, art. 125, comma 3
Richiamato rispetto al procedimento e alle doglianze sulla motivazione; la Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i rilievi relativi alla motivazione e alla discrepanza numerica non adeguatamente impugnata dalla pubblica accusa
Massime di principio
- La determinazione della pena entro i limiti edittali è ampia discrezionalità del giudice di merito: in Cassazione è difficile ottenere l'annullamento per eccesso di pena se la motivazione attesta adeguatamente la gravità e la sussistenza di elementi aggravanti (es. contabilità che indica attività di spaccio organizzata).
- Per ottenere il riconoscimento delle attenuanti generiche è necessario che vi siano ragioni positive e specifiche che il giudice di merito non può considerare irrilevanti; la confessione, la condotta collaborativa e la situazione economica possono non essere sufficienti se contrastano con elementi oggettivi della gravità del fatto.
- La richiesta di applicazione di misure di attenuazione della pena pecuniaria ex art. 133-bis deve essere formulata in modo espresso e supportata da documentazione probante sulla situazione economica; senza ciò il rimedio è difficilmente applicabile in sede di gravame o impugnazione.
- Gli errori aritmetici o le discrepanze numeriche nella motivazione possono essere rilevati e corrette, ma se l'errore favorisce l'imputato e non è impugnato dalla parte pubblica la somma indicata nel dispositivo può rimanere confermata.
- In caso di impugnazione della severità della pena, il ricorrente deve motivare e documentare in modo puntuale i profili di vizio di legge o la manifesta illogicità della motivazione: doglianze generiche sulla "eccessiva gravità" senza elementi nuovi difficilmente ottengono accoglimento in Cassazione.
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