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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18506/2022 del 08/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Uno studio professionale aveva proposto opposizione allo stato passivo, contestando il decreto del tribunale che aveva ammesso il suo credito complessivo verso la massa ma aveva riconosciuto la prededuzione solo per la parte relativa all'assistenza prestata nella predisposizione del ricorso per autofallimento e della documentazione necessaria ex art. 15, comma 4, l. fall., ammettendo il resto del credito con privilegio ex art. 2751-bis n. 2 c.c. Il ricorrente ha impugnato il decreto con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 111, comma 2, e 15, comma 4, l. fall., sostenendo che la prededuzione dovesse coprire anche le ulteriori attività professionali svolte prima della domanda di fallimento; (2) violazione dell'art. 111, comma 2, l. fall., deducendo che il tribunale avesse erroneamente subordinato la prededuzione all'apertura di una procedura concorsuale negoziale poi non perfezionatasi; (3) violazione dell'art. 111, comma 2, l. fall. e omesso esame di fatti decisivi, censurando l'affermazione secondo cui l'imprenditore insolvente non potrebbe liberamente contrattare prestazioni professionali utili alla soluzione della crisi e lamentando il mancato apprezzamento dell'utilità concreta delle attività svolte; (4) omesso esame di un documento riepilogativo delle attività professionali redatto dalla curatela, ritenuto decisivo per dimostrare la funzionalità delle prestazioni alla procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto, quanto ai primi due motivi, che il provvedimento impugnato fosse conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità sulla prededucibilità del credito del professionista che assista il debitore nella preparazione della documentazione per l'istanza di fallimento in proprio, limitatamente alle attività necessarie a tale fine, e che l'ulteriore doglianza mirasse in realtà a una rivalutazione del merito e dei fatti di causa. Quanto al secondo motivo, ha richiamato anche il principio delle Sezioni Unite secondo cui il credito del professionista incaricato per l'accesso al concordato preventivo è prededucibile nel successivo fallimento solo se la prestazione sia stata funzionale alle finalità della prima procedura e se la procedura sia stata comunque aperta. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto contro una considerazione non decisiva e comunque privo dell'indicazione di un fatto storico omesso ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; il quarto motivo è stato parimenti inammissibile perché censurava il mancato esame di un documento, non di un fatto storico decisivo, e comunque non superava la contestazione della curatela sulla prededuzione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre disposto l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    la prededuzione spetta ai crediti sorti in funzione della procedura concorsuale, ma solo nei limiti della funzionalità necessaria rispetto alla procedura cui si riferiscono; non consente di estendere automaticamente la prededuzione ad attività ulteriori o meramente esplorative

  • art. 15, comma 4, l. fall.

    la documentazione richiesta per la domanda di autofallimento delimita l'ambito delle attività professionali necessarie, e quindi prededucibili, nella fase di preparazione dell'istanza

  • art. 2751-bis n. 2 c.c.

    il residuo credito professionale, non ritenuto prededucibile, resta ammesso con il privilegio previsto per i crediti professionali

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    il vizio di violazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione del fatto o per contestare l'accertamento in concreto compiuto dal giudice di merito

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    l'omesso esame censurabile è solo quello di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta lamentare il mancato esame di singoli elementi istruttori o documenti

  • art. 360-bis c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza consolidata della Corte sulla questione di diritto dedotta

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta e il momento in cui è stato discusso, a pena di inammissibilità della censura

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    impone il deposito degli atti e dei documenti sui quali il ricorso si fonda, secondo il rigoroso onere di specificazione richiesto per il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    in caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Il credito del professionista che assiste il debitore nella preparazione della domanda di autofallimento è prededucibile solo per le attività strettamente necessarie alla predisposizione della documentazione richiesta dalla legge, non per ogni prestazione svolta in vista della crisi dell'impresa.
  • La prededuzione per prestazioni professionali funzionali a una procedura concorsuale presuppone un nesso di funzionalità concreta e necessaria, da valutarsi ex ante dal giudice di merito, e non può essere riconosciuta in astratto o per il solo fatto che l'attività sia stata svolta prima dell'apertura della procedura.
  • Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio per accertare l'utilità concreta delle prestazioni professionali, quando il giudice di merito abbia già compiuto l'accertamento fattuale rilevante.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non il mancato apprezzamento di un documento o di singoli elementi probatori.
  • È inammissibile la censura che, sotto la veste della violazione di legge, miri in realtà a contestare l'apprezzamento in fatto compiuto dal giudice di merito, specie quando la decisione impugnata sia conforme a un orientamento consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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