Cassazione Civile, Ordinanza n. 20269/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La lite nasce da un'azione revocatoria ordinaria proposta per rendere inefficace, nei confronti della creditrice, un atto di conferimento di un ramo d'azienda individuale con annessi immobili in una s.r.l., compiuto da uno dei soci dopo la nascita di pretese creditorie derivanti da pregressi rapporti sociali e prima della successiva transazione tra i fratelli. I ricorrenti per cassazione lamentano che la Corte d'appello avrebbe erroneamente ravvisato l'eventus damni senza considerare la capienza del patrimonio residuo del debitore, rappresentato da un immobile inserito in fondo patrimoniale e gravato da diritti di abitazione, nonché dalla partecipazione sociale valutata transattivamente; sostengono inoltre che l'esistenza di ipoteche sui beni conferiti escludesse o riducesse il pregiudizio e che non fosse stata provata la scientia damni in capo al debitore e alla società conferitaria, anche alla luce del successivo recesso/liquidazione della quota e della asserita assenza di consapevolezza del pregiudizio.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto i motivi in parte inammissibili e in parte infondati. Ha confermato la valutazione di merito sull'eventus damni, osservando che l'atto dispositivo aveva ridotto la garanzia patrimoniale generale e che i beni residui non erano stati dimostrati come sufficientemente capienti; ha ribadito che, in tema di revocatoria, l'art. 2901 c.c. tutela anche crediti eventuali o litigiosi, purché non pretestuosi. Ha poi confermato la sussistenza della scientia damni, desunta da diffide anteriori all'atto e imputata anche alla società beneficiaria per identità soggettiva del legale rappresentante/amministratore. È stata altresì dichiarata inammissibile la censura ex art. 360, n. 5 c.p.c. per doppia conforme, non essendo state indicate ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
L'azione revocatoria richiede un atto dispositivo che renda più incerto o difficile il soddisfacimento del credito; il credito può essere anche eventuale o litigioso, se non pretestuoso, e la scientia damni può desumersi da presunzioni e diffide anteriori all'atto.
La prova della sufficiente capienza del patrimonio residuo grava sul debitore che oppone l'insussistenza dell'eventus damni.
Non è configurabile violazione della norma se si censura solo l'esito della valutazione di merito delle prove, senza dedurre l'uso di prove non dedotte o il mancato rispetto dei criteri legali di valutazione.
La doglianza non può risolversi in una diversa lettura del materiale probatorio, trattandosi di apprezzamento riservato al giudice di merito.
comma 1, nn. 3 e 5; comma 4
La censura per omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo indicazione di ragioni di fatto diverse tra primo e secondo grado; non è consentito utilizzare il n. 5 per ottenere una rivalutazione del merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Ai fini dell'azione revocatoria ordinaria, l'eventus damni sussiste quando l'atto di disposizione diminuisce la garanzia patrimoniale generica rendendo più incerto o difficoltoso il soddisfacimento del credito, con valutazione prognostica da compiersi al momento dell'atto.
- Chi invoca l'insussistenza del pregiudizio deve dimostrare che il patrimonio residuo del debitore era concretamente e sufficientemente capiente; la mera allegazione di beni gravati da pesi o di partecipazioni societarie di valore incerto non basta a escludere l'eventus damni.
- Il requisito soggettivo della revocatoria, per atti successivi al sorgere del credito, richiede la consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore e, negli atti onerosi, anche del terzo; tale consapevolezza può essere provata per presunzioni e può risultare da diffide o contestazioni stragiudiziali anteriori.
- In presenza di atto dispositivo compiuto a favore di una società amministrata dal medesimo soggetto debitore, la consapevolezza del pregiudizio può essere imputata anche al terzo beneficiario in ragione dell'identità soggettiva, salvo prova contraria.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile quando vi sia doppia conforme sulle medesime ragioni di fatto, se il ricorrente non indica specificamente le differenze tra le basi argomentative delle due decisioni.
- Non è sindacabile in cassazione la mera diversa lettura del compendio probatorio operata dal ricorrente rispetto al giudice di merito, quando la doglianza non denunci una violazione delle regole legali di valutazione della prova ma solo l'esito della valutazione stessa.
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