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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33213/2025 del 19/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una transazione del 26/3/2012 con cui una società poi fallita aveva definito la propria esposizione debitoria verso una società creditrice per complessivi euro 256.000. In esecuzione di tale accordo, il 19/10/2012 fu stipulato un atto di compravendita avente a oggetto un immobile sito in Chiari, per il corrispettivo di euro 100.000. Il Tribunale, su domanda del fallimento, dichiarò inefficace verso la massa dei creditori l'atto di compravendita ex art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.; la Corte d'appello confermò, ritenendo integrati i requisiti della revocatoria fallimentare e negando l'esenzione di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l. fall., perché l'atto non risultava esecutivo di un piano attestato di risanamento: non bastava la mera compatibilità tra singolo accordo e piano, occorrendo un nesso di consequenzialità diretto e immediato. Con il ricorso per cassazione la società acquirente deduceva: 1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente, per asserita riproduzione acritica di atti e della sentenza di primo grado, oltre che di altra sentenza resa tra le stesse parti; 2) violazione di norme processuali e sostanziali per la ritenuta tardività della produzione in appello di una delibera comunale di Chiari, che la ricorrente assumeva producibile anche in secondo grado e già tempestivamente prodotta in primo grado; 3) violazione dell'art. 2729 c.c. per avere i giudici di merito valorizzato le trattative tra le parti come indizio grave idoneo a escludere il collegamento della transazione al piano attestato; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nella convenzione bancaria i cui contenuti sarebbero stati richiamati nel piano di risanamento. La Corte di cassazione ha respinto tutte le censure: ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello fosse chiara ed esaustiva anche se costruita mediante richiami ad altra decisione tra le stesse parti; ha dichiarato inammissibile il motivo sulla produzione documentale per difetto di specificità, poiché la ricorrente non aveva indicato come la delibera fosse entrata nel giudizio di primo grado né ne aveva riportato il contenuto; ha ritenuto inammissibile il motivo sulle presunzioni perché si risolveva in una contestazione del giudizio di merito sulla gravità, precisione e concordanza degli indizi; ha infine dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. sia per la preclusione da doppia conforme sia perché la convenzione bancaria era stata comunque esaminata ma reputata insufficiente a dimostrare il necessario nesso tra singola transazione e piano attestato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Brescia che aveva a sua volta confermato la declaratoria di inefficacia, verso la massa dei creditori del fallimento, dell'atto di compravendita stipulato in esecuzione della transazione. La Corte ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 8.200 oltre accessori di legge, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 67, comma 1, n. 2, l. fall.

    È la base della revocatoria fallimentare dell'atto di compravendita dichiarato inefficace nei confronti della massa.

  • art. 67, comma 3, lett. d), l. fall.

    L'esenzione per gli atti esecutivi di un piano attestato richiede non solo compatibilità con il piano, ma un nesso di consequenzialità diretto e immediato tra piano e singola operazione.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione non è nulla se, pur attraverso richiami ad altri atti o provvedimenti, consente di comprendere in modo chiaro ed esaustivo le ragioni della decisione.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È invocabile per dedurre nullità della sentenza, ma nel caso concreto la censura è stata respinta perché la motivazione era sufficiente.

  • art. 2967 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come norma sull'onere della prova, ma la Corte non ne ha ravvisato violazione nei termini prospettati.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione delle prove e della documentazione.

  • art. 169 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla produzione documentale in appello.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di produzione di nuovi documenti in appello.

  • art. 73 disp. att. c.p.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla tardività della produzione documentale.

  • art. 2729 c.c.

    La concludenza delle presunzioni è rimessa al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo per violazione dei criteri di gravità, precisione e concordanza, non per diversa lettura dei fatti.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro di censura per le violazioni di legge dedotte nei motivi secondo e terzo.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è precluso in caso di doppia conforme, salvo indicazione delle diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

  • art. 348-ter c.p.c.

    In presenza di doppia conforme, il ricorrente deve dimostrare che le ragioni di fatto delle decisioni di primo e secondo grado siano diverse per proporre utilmente il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La decisione è stata assunta all'esito del procedimento camerale, con memorie delle parti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza non è nulla per il solo fatto che il giudice aderisca, anche mediante ampi richiami, alla ricostruzione di un precedente provvedimento o di atti di parte, purché le ragioni della decisione risultino comunque attribuibili al giudicante e comprensibili in modo chiaro ed esaustivo.
  • Per beneficiare dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare degli atti esecutivi di un piano attestato non è sufficiente che la singola operazione sia astrattamente coerente con il piano: occorre un collegamento diretto e immediato tra il piano di risanamento e il singolo atto dispositivo.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ai fini della prova presuntiva appartiene al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se la doglianza mira soltanto a una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è inammissibile in presenza di doppia conforme se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • La censura di omesso esame di un fatto decisivo non può fondarsi su un elemento istruttorio che risulti comunque esaminato dal giudice di merito, anche se poi ritenuto insufficiente a sorreggere la tesi della parte.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaGiudicato

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