Sentenza n. 557/2026 - Salerno, Sezione 2
per l’annullamento a – del provvedimento prot. n. 209 del 9 gennaio 2026, con il quale il Comune di Olevano Sul Tusciano ha respinto l’istanza di p.d.c. depositata dalla ricorrente ai fini della realizzazione di un intervento di demo-ricostruzione, ai sensi dell’art. 33 quater della L.R.C. n. 16/2004; b – ove e per quanto occorra, della nota prot. n. 13207 del 3 dicembre 2025, recante la comunicazione dei motivi ostativi; c – ove e per quanto occorra, degli artt. 2, punto 115, 61 e 62 del R.E.C. del Comune di Olevano Sul Tusciano; d – di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire per intervento di demo-ricostruzione con ampliamento volumetrico del 35%
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego comunale dell’istanza di permesso di costruire, sostenendo che il calcolo della volumetria esistente fosse illegittimo. In particolare, ha dedotto l’errata applicazione delle norme del regolamento edilizio comunale, poiché l’amministrazione avrebbe utilizzato disposizioni dettate per il calcolo della volumetria di progetto anziché per quella esistente; l’arbitraria applicazione degli artt. 61 e 62 del regolamento edilizio, modificati nel 2010, a un fabbricato di vecchia costruzione; nonché l’interpretazione distorta e contraddittoria dell’art. 3, punto 21, del regolamento, ritenuto applicabile al calcolo della volumetria esistente. La ricorrente ha inoltre contestato che l’ufficio tecnico comunale potesse disapplicare l’art. 33 quater della l.r. Campania n. 16/2004 sulla base di un personale dubbio di legittimità costituzionale, sostenendo che tale disposizione fosse una norma strutturale sulla rigenerazione urbana e non una deroga straordinaria e temporanea. Il Comune ha difeso il diniego e ha sollevato l’eccezione di legittimità costituzionale dell’art. 33 quater della legge regionale.
La decisione
Il TAR ha deciso la causa con sentenza semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ritenendo il ricorso manifestamente infondato. Ha qualificato l’art. 33 quater della l.r. Campania n. 16/2004 come disciplina speciale, ma non straordinaria, volta a promuovere il rinnovo e il riuso del tessuto edilizio esistente, consentendo per gli interventi di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione un incremento volumetrico fino al 35% rispetto alla volumetria esistente. Applicando gli artt. 3, punti 10 e 12, e 61 del regolamento edilizio comunale, il giudice ha ritenuto corretto escludere dal calcolo della superficie utile e della volumetria il sottotetto non destinato ad autonoma unità residenziale. Ha respinto la tesi secondo cui, trattandosi di edificio preesistente, avrebbero dovuto applicarsi le norme vigenti al momento della costruzione: la disciplina sulla rigenerazione urbana richiama la volumetria esistente, ma non impone di calcolarla secondo la normativa storica; inoltre, il principio tempus regit actum conduce all’applicazione della disciplina vigente al momento dell’adozione del provvedimento sull’istanza edilizia. Il diniego è stato quindi ritenuto legittimo e il ricorso rigettato. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Consente la definizione della causa con sentenza semplificata, all’esito della fase cautelare, quando il ricorso risulti manifestamente infondato e le parti siano state previamente avvisate.
art. 33 quater l.r. Campania n. 16/2004
Al fine di promuovere il rinnovo e il riuso del tessuto edilizio esistente e agevolare la riqualificazione di ambiti urbani degradati [...] sono consentiti [...] interventi di ristrutturazione edilizia [...] con modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.
La disposizione consente interventi di rigenerazione urbana e, al comma 6, incrementi volumetrici fino al 35% per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione, calcolati rispetto alla volumetria esistente.
art. 5, comma 9, d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011
È richiamato quale fondamento statale della disciplina regionale di promozione del rinnovo e riuso del tessuto edilizio esistente.
artt. 3, punti 10 e 12, del regolamento edilizio comunale
Per «superficie utile» si intende la somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati [...] con esclusione altresì [...] dei sottotetti se non destinati ad autonome unità residenziali.
La superficie utile e il volume del fabbricato si determinano secondo i criteri regolamentari vigenti; il sottotetto non destinato ad autonoma unità residenziale è escluso dal computo.
art. 61 del regolamento edilizio comunale
Possono caratterizzarsi come autonoma unità immobiliare, solo nel caso in cui siano considerate nel bilancio edilizio delle volumetrie e degli ulteriori parametri edilizi ed urbanistici.
Il sottotetto non destinato ad autonoma unità residenziale non concorre alla superficie utile e alla volumetria rilevante per l’ampliamento.
Massime di principio
- Ai fini dell’applicazione di una disciplina regionale che consente incrementi volumetrici nella demo-ricostruzione in misura percentuale rispetto alla volumetria esistente, la volumetria di riferimento deve essere determinata applicando la disciplina edilizia vigente al momento della decisione sull’istanza, salvo diversa previsione normativa.
- Un sottotetto non destinato ad autonoma unità residenziale può essere escluso dal computo della superficie utile e della volumetria quando il regolamento edilizio comunale vigente prevede tale esclusione e subordina la qualificazione come autonoma unità immobiliare alla sua considerazione nel bilancio edilizio delle volumetrie e degli altri parametri urbanistici.
- Il principio tempus regit actum impedisce, in assenza di una specifica disposizione transitoria o derogatoria, di calcolare la volumetria esistente ai fini di un nuovo intervento edilizio applicando la disciplina vigente al momento della costruzione dell’edificio, dovendo invece essere considerata la normativa vigente al momento dell’esercizio del potere amministrativo.
- L’ampliamento volumetrico consentito dalla disciplina sulla rigenerazione urbana deve essere calcolato sulla volumetria esistente correttamente determinata secondo le pertinenti definizioni regolamentari, senza includere superfici che la disciplina vigente esclude dal computo.
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