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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26226/2022 del 06/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di un decreto ingiuntivo. L'Ufficio riteneva dovuta una maggiore imposta in quanto nel decreto era stata enunciata, ai fini dell'art. 22 del d.P.R. n. 131 del 1986, un'atto di cessione di credito. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva invece rigettato l'appello dell'Amministrazione. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto cinque motivi; il primo denunciava violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione all'art. 22 TUR, per motivazione apparente della sentenza di merito. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la CTR si era limitata a considerazioni generiche, senza confrontarsi con le specifiche questioni poste dall'Ufficio e con il contesto processuale; per effetto dell'accoglimento del primo motivo, gli altri sono stati dichiarati assorbiti.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato assorbiti gli altri quattro motivi, ha cassato la sentenza della CTR dell'Abruzzo e ha rinviato alla medesima Commissione in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolazione delle spese. Il rinvio è stato disposto perché il giudice di merito rivaluti la controversia con motivazione effettiva e puntuale sul tema dell'art. 22 TUR e dell'enunciazione dell'atto di cessione di credito nel decreto ingiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La sentenza deve contenere una motivazione esistente e non meramente apparente; la sua mancanza o apparenza integra vizio denunciabile in cassazione come nullità della decisione.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    La sentenza del giudice tributario deve essere motivata in modo effettivo e comprensibile; la motivazione solo generica o apparente è censurabile.

  • art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986

    È la norma invocata per sostenere la debenza dell'imposta di registro in relazione all'enunciazione, nel decreto ingiuntivo, di un atto di cessione di credito.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La motivazione apparente integra un vizio processuale deducibile come nullità della sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    La riformulazione del 2012 ha ridotto il sindacato di legittimità sul vizio di motivazione al "minimo costituzionale".

  • art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012

    Ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il controllo di cassazione sulla motivazione.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riforma del vizio di motivazione.

Massime di principio

  • In cassazione è denunciabile come nullità della sentenza solo l'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e non il mero difetto di sufficienza della motivazione.
  • La motivazione è apparente quando il giudice si esprime con affermazioni generiche o astratte, prive di reale calata nel caso concreto e senza confronto con le questioni decisive dedotte dalle parti.
  • Se il primo motivo di ricorso è accolto per vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata, i restanti motivi restano assorbiti e la causa va rinviata al giudice di merito per nuovo esame.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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