Cassazione Civile, Ordinanza n. 30322/2024 del 25/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasceva da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un creditore nei confronti di un consorzio di bonifica. Il consorzio (o, secondo la ricostruzione della Corte d'appello, anche i singoli consorziati) era ritenuto obbligato verso il creditore; il comune, membro del consorzio e destinatario della notifica del decreto, sosteneva di essere terzo rispetto al rapporto obbligatorio fra creditore e consorzio e di non poter rispondere di obbligazioni sorte in un procedimento al quale era rimasto estraneo. La Corte d'appello aveva invece riformato la decisione di primo grado, ritenendo applicabile l'art. 2615, comma 2, c.c. e configurando una duplice legittimazione passiva dei consorziati. Il comune ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contro tale statuizione, ma prima della decisione le parti hanno depositato un accordo transattivo che ha regolato convenzionalmente i rapporti controversi e chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere e la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché ha preso atto dell'intervenuta transazione tra le parti, che ha sostituito l'assetto derivante dalla sentenza impugnata. Ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, dichiarando venir meno l'efficacia della sentenza impugnata in ragione dell'accordo negoziale intervenuto. Le spese del giudizio di legittimità sono state integralmente compensate. La Corte ha inoltre escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato dalla Corte d'appello come fondamento della duplice legittimazione passiva dei consorziati per le obbligazioni assunte dal consorzio; la Corte di cassazione non entra nel merito della norma per effetto della transazione sopravvenuta.
la sopravvenuta transazione non è stata qualificata come carenza di interesse ad agire, poiché le parti hanno comunque chiesto una pronuncia di presa d'atto della definizione convenzionale della lite.
la situazione non è stata ricondotta a una delle tipologie decisorie previste per il giudizio di cassazione, perché l'esito corretto è la cessazione della materia del contendere.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con declaratoria di cessazione della materia del contendere per intervenuto accordo negoziale, e non con rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
Cass. Sez. Un. n. 8980/2018
richiamata per il principio secondo cui l'accordo negoziale sopravvenuto che regola definitivamente le situazioni giuridiche controverse impone alla Corte di prendere atto che la materia devoluta non necessita più di decisione sui motivi di ricorso.
Cass. Sez. Un. n. 8090/2018
richiamata per il principio secondo cui, in caso di accordo negoziale sopravvenuto, la vicenda non va incasellata nelle ordinarie forme decisorie di cassazione e la sentenza impugnata perde efficacia per effetto della regolazione convenzionale voluta dalle parti.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravvenga un accordo negoziale tra le parti che disciplini integralmente e definitivamente i rapporti controversi, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- La cessazione della materia del contendere in cassazione non equivale a una carenza sopravvenuta di interesse ad agire, se le parti chiedono espressamente una pronuncia che prenda atto della definizione transattiva della lite.
- In presenza di accordo transattivo che sostituisca l'assetto derivante dalla sentenza impugnata, la sentenza stessa perde efficacia per effetto della volontà dispositiva delle parti, senza necessità di una cassazione in senso tecnico.
- L'ulteriore contributo unificato non è dovuto quando il procedimento di cassazione si chiude con declaratoria di cessazione della materia del contendere per transazione, poiché tale esito non è assimilabile a rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso.
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