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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29760/2024 del 19/11/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Una dipendente, coordinatrice infermieristica alle dipendenze di un ente pubblico, aveva impugnato la sospensione cautelare dal servizio con privazione della retribuzione disposta dal direttore dell’ente mentre era pendente un procedimento penale a suo carico. La corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo illegittimo il provvedimento perché adottato senza il previo rinvio a giudizio, presupposto richiesto dalla disciplina collettiva di comparto. L’ente datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: nei primi tre ha censurato l’interpretazione del provvedimento di sospensione e l’omessa pronuncia/omesso esame di argomentazioni difensive, sostenendo che l’atto fosse fondato sull’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 e non sul CCNL; con i motivi dal quarto al sesto ha dedotto la violazione degli artt. 2, 40, 54, 55 e 55-ter d.lgs. 165/2001, oltre agli artt. 1339 e 1419 c.c. e alla clausola collettiva, affermando che la materia disciplinare sarebbe ormai rimessa alla legge e che la contrattazione collettiva non potrebbe subordinare la sospensione cautelare al previo rinvio a giudizio. La controparte ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contestare l’interpretazione del provvedimento e a dedurre omissioni su argomentazioni difensive, non su fatti decisivi. Nel merito, ha giudicato infondata la tesi dell’ente: l’art. 55-ter d.lgs. 165/2001 disciplina il rapporto tra procedimento disciplinare e procedimento penale, ma, quanto alla sospensione cautelare, si limita a salvare la possibilità di adottarla senza dettare una compiuta disciplina dei presupposti; pertanto l’istituto resta regolabile dalla contrattazione collettiva. Ne consegue che l’art. 5, comma 2, del CCNL di comparto 2006/2009 non è nullo né sostituito di diritto dalla norma legale e che correttamente la corte territoriale ha ritenuto illegittima la sospensione per mancanza del presupposto del previo rinvio a giudizio. L’ente è stato condannato alle spese di legittimità con distrazione in favore dei difensori della resistente.

Norme richiamate

  • artt. 1362 e ss. c.c.

    richiamati come criteri di ermeneutica per contestare l’interpretazione del provvedimento di sospensione; la Corte non accoglie la censura perché non coglie la ratio decidendi.

  • art. 1324 c.c.

    invocato insieme agli artt. 1362 e ss. c.c. per sostenere l’erronea interpretazione dell’atto.

  • artt. 2, 40, 54, 55 e 55-ter d.lgs. n. 165/2001

    la Corte afferma che l’art. 55-ter regola i rapporti tra procedimento disciplinare e penale e, quanto alla sospensione cautelare, consente il ricorso al provvedimento senza dettarne integralmente i presupposti; l’art. 40 lascia spazio alla contrattazione collettiva nei limiti delle norme di legge.

  • art. 55-ter d.lgs. n. 165/2001

    "Resta in ogni caso salva la possibilità di adottare la sospensione o altri provvedimenti cautelari nei confronti del dipendente"

    non introduce una disciplina completa e autosufficiente della sospensione cautelare facoltativa; salva soltanto la possibilità di adottarla, rimettendo i presupposti applicativi alla disciplina speciale o collettiva.

  • art. 40 d.lgs. n. 165/2001

    la contrattazione collettiva resta competente a disciplinare gli ambiti non coperti da specifiche norme di legge, anche in materia di sanzioni disciplinari.

  • art. 5, comma 2, CCNL comparto Regioni e Autonomie Locali 2006/2009

    prevede che il dipendente possa essere sospeso con privazione della retribuzione quando sia rinviato a giudizio per fatti attinenti al rapporto di lavoro o tali da comportare il licenziamento; la Corte lo ritiene applicabile e non nullo.

  • art. 1339 c.c.

    invocato per sostenere la sostituzione automatica delle clausole collettive asseritamente nulle con la disciplina legale; la Corte esclude la nullità della clausola collettiva.

  • art. 1419, comma 2, c.c.

    richiamato per la sostituzione di diritto delle clausole nulle; la Corte esclude che vi sia contrasto con norma imperativa.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato in dispositivo per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • La censura per violazione di legge in tema di interpretazione di un atto non è ammissibile se si limita a contrapporre una diversa lettura fattuale senza indicare specificamente il criterio giuridico violato.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360 n. 5 c.p.c. non può essere fondato sulla mancata considerazione di mere argomentazioni difensive; occorre l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • L’omessa pronuncia riguarda domande, eccezioni o conclusioni e non la mancata confutazione di singoli argomenti difensivi.
  • L’art. 55-ter d.lgs. 165/2001, nel salvare la possibilità di sospendere cautelarmente il dipendente, non disciplina in modo esaustivo l’istituto e non esclude lo spazio della contrattazione collettiva per definirne i presupposti applicativi.
  • La sospensione cautelare del dipendente pubblico ha natura strumentale e non propriamente disciplinare; perciò i suoi presupposti possono essere regolati dalla fonte collettiva nei limiti non coperti da norme imperative di legge.
  • La clausola collettiva che subordina la sospensione cautelare facoltativa al previo rinvio a giudizio non è nulla se non vi è un contrasto effettivo con una norma imperativa di legge.

Come è indicizzato

MaterieSanzioni disciplinariImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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