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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13745/2023 del 31/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'assise d'appello di Milano (19/01/2022, rettificata 9/03/2022) che lo ha condannato a 10 anni per omicidio aggravato per futili motivi, ritenendolo responsabile in concorso anomalo per aver partecipato all'aggressione collettiva del 7/06/2020 durante la quale la vittima è stata ripetutamente colpita all'addome dall'esecutore materiale (fratello dell'imputato). Il ricorso articola due motivi: (1) vizio di motivazione e errata ricostruzione della responsabilità — sostiene che l'imputato non poteva prevedere l'evento mortale, l'azione fu breve e non particolarmente violenta, non era a conoscenza che il fratello fosse armato, e il suo comportamento successivo non dimostrerebbe colpevolezza dolosa; (2) incoerenza nell'applicazione dell'aggravante dei futili motivi — contesta che tale aggravante possa essere estesa al concorrente anomalo quando l'autore materiale ha agito per futili motivi non manifesti o non oggettivamente riconducibili al compartecipe.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato la condanna a titolo di concorso anomalo ex art.116 c.p., ritenendo che, nel contesto di un'azione collettiva violenta e coesa, la degenerazione in evento mortale fosse logicamente prevedibile e che l'imputato non si sia dissociato (gli elementi probatori: filmati, comportamenti immediati, intercettazioni e testimonianze). Quanto all'aggravante dei futili motivi, la Corte ha condiviso la valutazione che l'azione fosse sproporzionata rispetto al motivo iniziale (uno sguardo), configurando il requisito della futilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di difesa delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato, da liquidare con decreto della Corte d'assise d'appello di Milano.

Norme richiamate

  • art. 116 cod. pen.

    Disciplina il concorso anomalo: oltre al nesso causale, è necessario che il reato più grave sia prevedibile nella mente del concorrente, valutata con prognosi postuma alla luce di tutte le circostanze del caso concreto; responsabilità quando la degenerazione dell'azione concordata è logicamente prevedibile.

  • art. 575 cod. pen.

    Norma che punisce l'omicidio; applicata per la ricostruzione del reato commesso dall'esecutore materiale e rilevante ai fini dell'inquadramento del fatto per la partecipazione del ricorrente.

  • art. 61, primo comma, n. 1 cod. pen.

    Richiamata quale parametro per l'aggravante dei futili motivi; la Corte ha ritenuto che la sproporzione tra il motivo e la gravità del reato integri l'aggravante.

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Norma sulla rettifica di errori materiali nelle sentenze; citata perché la sentenza impugnata era stata rettificata per errore materiale.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'imposizione delle spese processuali; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

  • art. 541 cod. proc. pen. e art. 110 d.P.R. 115/2002

    Richiamate in relazione alla liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato; la Cassazione pronuncia la condanna generica e rimette la liquidazione al giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.

  • artt. 82 e 83 d.P.R. 115/2002

    Norme sul decreto di pagamento per le spese del patrocinio a spese dello Stato; la Corte dispone che la liquidazione avvenga con separato decreto della Corte d'assise di appello di Milano.

Massime di principio

  • Per il concorso anomalo ex art.116 c.p. non basta il nesso causale: è necessario che la degenerazione in reato più grave fosse concretamente prevedibile nella mente dell'agente, valutata con prognosi postuma considerando tutti gli elementi (comportamenti, filmati, intercettazioni, dichiarazioni).
  • La mancata conoscenza di un'arma da parte del compartecipe non esclude automaticamente la prevedibilità dell'evento mortale se l'azione collettiva è coesa, violenta e non vi è dissociazione tempestiva.
  • Il comportamento immediato dell'imputato dopo l'evento (assenza di sconcerto, fuga con i complici, interazioni successive) è elemento probatorio rilevante per inferire consapevolezza o previsione dell'esito più grave.
  • L'aggravante dei futili motivi sussiste quando la reazione criminosa è evidentemente sproporzionata rispetto allo stimolo iniziale e appare, secondo il comune modo di sentire, un mero pretesto per sfogo violento.
  • In istruttorie analoghe la Corte valuterà complessivamente prove testimoniali, immagini/video e intercettazioni per determinare prevedibilità e partecipazione: la partecipazione attiva e la coesione del gruppo aumentano la probabilità di responsabilità per concorso anomalo.
  • In caso di condanna, le spese delle parti civili ammesse al patrocinio a spese dello Stato possono essere poste a carico dell'imputato con liquidazione mediante decreto del giudice che ha emesso la sentenza passata in giudicato.

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